Per cancellarsi dal registro dei protesti non serve la cambiale originale pagata – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 69 del 29/01/2005

Respinta la questione di
legittimità perchè la legge non vieta al giudice di accogliere ugualmente la
richiesta.

 

La
norma censurata si limita a descrivere la documentazione necessaria perchè,
coerentemente alla natura del relativo procedimento, venga in sede
amministrativa accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (integralità
e tempestività del pagamento) per la cancellazione dal registro dei protesti,
ma essa ” ove l’istanza sia respinta per carenza di quella documentazione ” non
pone al giudice, in sede giurisdizionale, alcuna limitazione probatoria
nell’accertamento del fatto costitutivo (pagamento del debito e degli accessori
entro dodici mesi dal protesto) del diritto alla cancellazione dal registro dei
protesti, come dimostra il richiamo (art. 4, comma 4) delle norme sul rito del
lavoro (e, quindi, anche dell’art. 421 del codice di procedura civile)

 

CORTE COSTITUZIONALE,
Ordinanza n. 69 del 29/01/2005


Presidente


ONIDA


  Relatore


VACCARELLA


Camera di Consiglio del


15/12/2004


  Decisione del


13/01/2005


Deposito del


29/01/2005


  Pubblicazione in G. U.


 


 


Ordinanze di rimessione


677/2004   678/2004  


 

 

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 

– 
Valerio              ONIDA                   Presidente

 

– 
Fernanda             CONTRI                    Giudice

 

–  Guido
               NEPPI MODONA                    “

 

–  Piero
Alberto        CAPOTOSTI                       “

 

– 
Annibale             MARINI                          “

 

– 
Franco               BILE                            “

 

–  Giovanni
Maria       FLICK                            “

 

– 
Francesco            AMIRANTE                        “

 

– 
Ugo                  DE SIERVO                       “

 

– 
Romano               VACCARELLA                      “

 

– 
Paolo                MADDALENA                       “

 

– 
Alfio                FINOCCHIARO                     “

 

– 
Alfonso              QUARANTA                        “

 

– 
Franco               GALLO                           “

ha pronunciato
la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77
(Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come sostituito dall’art. 2
della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione
dagli elenchi dei protesti cambiari), promossi con due ordinanze del 3 maggio
2004 dal Giudice di pace di Cerignola sui ricorsi proposti da Reitani Giovanni e
Di Paolo Gerardo contro la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Foggia, iscritte ai numeri 677 e 678 del registro ordinanze 2004
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell’anno 2004.

 

     
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

     
udito
nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il Giudice relatore
Romano Vaccarella.

 


     

Ritenuto

che nel corso di un procedimento civile, promosso davanti al Giudice di pace di
Cerignola da Giovanni Reitani nei confronti della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Foggia, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti
cambiari) ” come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto
2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti
cambiari) “, a seguito della reiezione, da parte del presidente di detto ente
camerale, dell’istanza di cancellazione del nome dell’istante dal registro
informatico di cui all’art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.

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