Responsabilità dei magistrati: niente ricorso per il decreto di ammissibilità – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 67 del 29/01/2005

Se la Corte
d’appello dà il via libera alla domanda di risarcimento non resta che discutere
la causa

Responsabilità dei magistrati: non si puo’ ricorrere contro il decreto di sola
ammissibilità. Cosi’ la Corte costituzionale con l’ordinanza 67/2005
(depositata lo scorso 29 gennaio, redatta da Romano Vaccarella e qui leggibile
nei documenti correlati) ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 5 della legge 177/88.
A sollevare la questione era stata la Corte di appello di Venezia nella parte in
cui stabilisce che non è proponibile ricorso contro il decreto che dichiara l’ammissibilità
della domanda di risarcimento dei danni rivolta a far valere la responsabilità
del giudice.
La Consulta, nel dichiarare non fondata la questione ha fornito, pero’,
importanti chiarimenti. Non è, infatti, irragionevole la distinzione operata
dal legislatore tra il provvedimento di inammissibilità, che resta ricorribile,
e quello di ammissibilità che invece non lo è. L’ammissibilità permette solo
la prosecuzione del giudizio e non pregiudica in alcun modo la decisione della
controversia. L’inammissibilità, invece, si risolve di fatto in un rigetto del
ricorso. E’, quindi, logico prevedere almeno altri due gradi di giudizio. (cri.cap,
Diritto & Giustizia)

 


Presidente


ONIDA


  Relatore


VACCARELLA


Udienza Pubblica del


30/11/2004


  Decisione del


13/01/2005


Deposito del


29/01/2005


  Pubblicazione in G. U.


 


 


Ordinanze di rimessione


183/2003  


 

 

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
 

LA CORTE
COSTITUZIONALE
 

composta dai
signori:

 – 
Valerio              ONIDA                   Presidente

 – 
Carlo                MEZZANOTTE                Giudice

 – 
Guido                NEPPI MODONA                 “

 – 
Piero Alberto        CAPOTOSTI                    “

 – 
Annibale             MARINI                       “

 – 
Franco               BILE                         “

 – 
Giovanni Maria       FLICK                        “

 – 
Francesco            AMIRANTE                     “

 – 
Ugo                  DE SIERVO                    “

 – 
Romano               VACCARELLA                   “

 – 
Paolo                MADDALENA                    “

 – 
Alfio                FINOCCHIARO                  “

 – 
Alfonso              QUARANTA                     “

 – 
Franco               GALLO                        “


ha pronunciato
la seguente
 

ORDINANZA 

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza del 20 gennaio
2003 della Corte di appello di Venezia nel procedimento di reclamo tra la
Presidenza del Consiglio dei ministri e Santo Marino Scolari ed altri, iscritta
al n. 183 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2003.
 

     
Visti
l’atto di costituzione di Marisa Nebbia, nonchè l’atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
 

     
udito
nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Romano
Vaccarella;
 

     
uditi
l’avvocato Andrea Pasqualin per Marisa Nebbia e l’avvocato dello Stato
Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
 

     
Ritenuto
che la Corte di appello di Venezia ” chiamata a giudicare del
reclamo proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto
del Tribunale ordinario di Venezia in data 5 novembre 2002, con il quale era
stata dichiarata ammissibile la domanda, proposta da Santo Marino Scolari nei
confronti del reclamante, per il risarcimento dei danni subiti per effetto di
“comportamenti, atti e provvedimenti” posti in essere da magistrati componenti
il Tribunale per i minorenni di Brescia nell’esercizio delle loro funzioni ”
solleva, con ordinanza del 20 gennaio 2003, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati), nella parte in cui “non prevede la facoltà di proporre
reclamo avverso il decreto, adottato ai sensi del primo comma di detto articolo,
che dichiari l’ammissibilità della domanda”, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
 

      che la
Corte rimettente premette che la norma denunciata va interpretata ” sia per la
sua letterale formulazione sia per la specialità della disciplina ” nel senso
che il reclamo è proponibile esclusivamente contro il decreto con il quale sia
dichiarata l’inammissibilità della domanda, e non anche contro il decreto con
il quale essa venga dichiarata ammissibile;
 

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