Organizzare azioni di guerriglia in nome della “guerra santa” costituisce reato di terrorismo internazionale – CASSAZIONE PENALE, Sezione II, Sentenza n. 669 del 17/01/2005


Organizzare azioni di guerriglia in
nome della "guerra santa" costituisce reato di terrorismo internazionale,
perchè bisogna distinguere tra chi partecipa ad azioni di "resistenza" e chi
intende "mettere in pratica il terrorismo".
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, confermando l’arresto di
cinque magrebini "volontari per la Jihad", ha fornito la sua interpretazione
della norma prevista dall’art.270 bis del codice penale, introdotta dopo i
tragici fatti dell’11 settembre 2001 e che è in questi giorni oggetto di
polemiche a causa delle opposte decisioni del Gup di Milano Forleo e dei giudici
di Brescia.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la Jihad non è una guerra di difesa, e chi
vi partecipa non intende partecipare ad azioni di "resistenza" ma di vero e
proprio terrorismo, come è avvenuto per i cinque estremisti islamici – accusati
di essere una "cellula dormiente" – pronti a reclutare volontari per la guerra
santa in Iraq, e per i quali è stata per questo confermata la custodia
cautelare.
(2 febbraio 2005)


 


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, sentenza n.669/2005
(Presidente: A. Rizzo; Relatore: G. Casucci)


 


LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE


SEZIONE II PENALE


SENTENZA


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ordinanza in data 26 maggio 2004, il Tribunale
di Firenze, sezione distrettuale del riesame, confermava il provvedimento del
GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia
in carcere nei confronti di M. R., A. A. B. M., G. H. B. M. H., R. C. e B. M.,
perchè gravemente indiziati del

reato di cui all’art. 270
bis c. 3 c.p. [1]
.


Il Tribunale, premesso che, sulla scorta anche di
quanto indicato nell’ordinanza cautelare, in forza dell’interpretazione
costituzionalmente orientata dalla convenzioni internazionali per terrorismo
internazionale deve intendersi la violenza, giuridica e storica, che mira ad
intaccare i fondamentali principi costituzionali (nei quali lo Stato italiano si
riconosce) e che si esplica in atti che intendono instaurare il sistema di
terrore contro chiunque (persone, Stati, intesi come Stati comunità,
organizzazioni internazionali), riteneva che l’esistenza dell’associazione
(nella peculiarità del fenomeno organizzativo riconducibile al terrorismo
religioso a matrice islamica di natura internazionale) era dimostrata
dall’appartenenza degli indagati (e degli altri coindagati) al mondo
dell’integralismo (ovvero del radicalismo) religioso islamico e dall’esistenza
del programma di azione (dimostrato dal materiale sequestrato ad A. A. B. M., in
particolare dal documento intitolato: impronte sul muro della morte, contenente
la definizione della Jihad che non è una guerra di difesa) orientato verso
l’indottrinamento e la pratica ideologica del fanatismo religioso militante
inteso come teoria e prassi della violenza con uso della strage indiscriminata
nei confronti di popolazioni, dell’attacco agli Stati, enti e organizzazioni,
servendosi anche di martiri suicidi.


Le conversazioni oggetto di intercettazione, lette
in questa ottica, dimostravano che, sotto il coordinamento di M. R. (indicato
come il reclutatore e il selezionatore dei soggetti da avviare alla Jihad:
conversazione tra A. e R. C.), con un crescendo di attività organizzativa, si
andava maturando il passaggio alla fase operativa come dimostrato: per M. R., A.
A. e B. M. dalla decisione di recarsi in Iraq e di partecipare alla Jihad,
nonchè per B. e A., della programmazione di un viaggio a Bagdad per portare 300
Kg di esplosivo; per R. dalla decisione di recarsi in Iraq e di partecipare alla
Jihad; per G. dalla manifestazione dell’aspirazione al martirio alla
partecipazione alla Jihad; ovvero dalla partecipazione al colloquio in cui si
parla di un gruppo di trenta persone pronte ad agire contro gli Stati Uniti, con
adesione di tutti alla cellula fiorentina che (come dimostrato da altri colloqui
intercettati) era collegata ad A. M., che riveste un ruolo di primo piano nella
rete mondiale di Al Quaeda, fenomeno non riconducibile alla partecipazione ad
una lotta di resistenza contro una coalizione di forze straniere d’occupazione
perchè coagulato attorno alla ideologia e alla pratica di terrorismo religioso
islamico che nella questione irakena vede solo un’occasione per dare la massima
espansione alla pratica ed al programma del terrore religioso contro gli
infedeli e i miscredenti, contro gli USA, definito come il Grande Satana,
esigenze cautelari erano individuate nel pericolo di fuga, non rimediabile con
sistemi alternativi a quello della custodia in carcere.


Contro tale decisione hanno proposto tempestivo
ricorso tutti gli indagati, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti
motivi: M. e B., erronea applicazione dell’art. 270 bis c.p., in ordine
all’elemento organizzativo ritenuto non necessario dal Tribunale, mentre esso è
l’elemento costitutivo del fenomeno associativo in se considerato; carenza e
manifesta illogicità della motivazione, perchè nella valutazione offerta
dall’ordinanza impugnata della peculiarità del fenomeno del sistema del terrore
di matrice islamica finisce col far perdere i contorni della definizione
giuridica di associazione, che invece, proprio a motivo della natura di reato di
pericolo, richiede un’attenta verifica dei requisiti della correttezza ed
attualità dei progetti di violenza.


L’appartenenza al mondo dell’integralismo islamico
viene posta come premessa logica e alla luce di tale presupposto, indimostrato,
si valuta il materiale probatorio acquisito senza tenere conto che si tratta di
informazioni diffuse via internet configurabili come un punto di vista
ideologico di parte del mondo musulmano con conseguente stravolgimento della
interpretazione delle conversazioni intercettate, con stridenti contrasti sul
contenuto delle conversazioni stesse; contraddittorietà della motivazione nella
parte in cui si vuole attribuire natura di associazione di tipo terroristico ad
una cellula definita dormiente; R. C., violazione dell’art. 270 bis c.p.,
perchè dalle conversazioni intercettate non emerge chiaramente il proposito del
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale,
essendosi limitato l’indagato ad utilizzare un linguaggio collegato alla cultura
islamica e al Corano.


Anche ad ammettere il suo intendimento di voler
andar a combattere in Iraq (il suo programma era di andare in Tunisia) in questo
non sarebbe configurabile alcuna finalità di terrorismo, apoditticamente
ritenuto dal Tribunale; violazione dell’art. 273 c.p.p. per assenza di gravità
indiziaria rispetto al reato contestato, perchè le frasi attribuite al
ricorrente manifestano al più entusiasmo religioso, espressione di un
linguaggio che trae origine dalla cultura islamica e dal Corano e che esprime
solo critica all’abusiva politica di aggressione di alcuni paesi occidentali
contro altri paesi; violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275 c.p.p. per
non corretta applicazione dei principi di adeguatezza e proporzione nella scelta
della misura cautelare da applicare con una presunzione sulla ricorrenza dei
pericoli di fuga e di recidiva.


G. H.; violazione dell’art. 270 bis c.p., perchè
dalle conversazioni intercettate non emerge chiaramente il proposito del
compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale,
essendosi limitato l’indagato ad utilizzare un linguaggio collegato alla cultura
islamica e al Corano.


Nulla dimostra che era suo intendimento andare a
combattere in Iraq (ed in questo, comunque,. Non sarebbe configurabile alcuna
finalità di terrorismo), e l’assunto dell’appartenenza ad una cellula operativa
e apoditticamente ritenuto dal Tribunale; violazione dell’art. 273 c.p.p. per
assenza di gravità indiziaria rispetto al reato contestato, perchè le frasi
attribuite al ricorrente manifestano al più entusiasmo religioso, espressione
di un linguaggio che trae origine dalla cultura islamica e dal Corano e che
esprime solo critica all’abusiva politica di aggressione di alcuni paesi
occidentali contro altri paesi; violazione degli artt. 274 lett. b) e c) e 275
c.p.p. per non corretta applicazione dei principi di adeguatezza e proporzione
nella scelta della misura cautelare da applicare con una presunzione sulla
ricorrenza dei pericoli di fuga e di recidiva.


A. A. B. M., nullità dell’ordinanza in punto di
motivazione, quanto alla sussistenza dell’elemento associativo perchè il
giudice di merito si limita a motivare in ordine alla comune fede degli
indagati, ipotizzando addirittura la possibilità della non conoscenza
reciproca, senza delineare i ruoli con carenza di elementi indicativi della
sussistenza di un vincolo stabile; nullità dell’ordinanza per mancata
indicazione del ruolo partecipativo dell’odierno indagato posto che la
contestazione indica i reati di cui agli artt. 270 bis commi 1, 2 e 3 c.p. con
doppia contestazione e senza specificazione in motivazione del ruolo effettivo
all’interno dell’associazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Ricorso nell’interesse di M. R. e B. M.: il primo
motivo di ricorso, con il quale si denuncia erronea applicazione dell’art. 270
bis c.p., addebita all’ordinanza impugnata di avere ritenuto non necessario
l’elemento organizzativo quale caratteristica del fenomeno associativo in esame.


Ma per pervenire a tale affermazione
suggestivamente estrapolata da contesto argomentativo la parte di una frase
(ecco che l’aspetto organizzativo non puo’ richiedersi, semplicemente perchè
non necessita) ricongiungendola con la parte di un’altra frase (è opera sterile
ricercare a forza gerarchie, figure di capi che la stessa ideologia e pratica
della fratellanza musulmana impedisce, a volte, di trovare), finendo in tale
modo con lo stravolgere il significato della parte della motivazione in esame.


Ed invero la non necessità dell’aspetto
organizzativo è dal Tribunale ravvisata nel grado di complessità che viceversa
è riscontrabile nella vita di altri fenomeni associativi criminali.


Si è inteso cioè chiarire, come si spiega
nell’altra frase riportata, che la peculiarità del sistema della c.d.
fratellanza musulmana rende sterile il ricercare a forza gerarchie, figure di
capi.


L’ordinanza impugnata, quindi, lungi dall’escludere
la necessità dell’elemento organizzativo, ne descrive le peculiarità, sicchè
il motivo di ricorso è infondato e deve essere rigettato.


Il secondo motivo di ricorso, con il quale si
denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione, procede ancora con
l’inammissibile sistema di estrapolare dal contesto della motivazione, frasi o
spezzoni di esse, riferendole a proposizioni diverse da quelle del testo del
provvedimento.


Cosi’ l’assunto secondo il quale non si puo’ non
prescindere dalla peculiarità del fenomeno) dal ricorrente viene messo in
connessione con il concetto di terrorismo internazionale (previamente fissato il
concetto di terrorismo internazionale nella violenza giuridica che si esplicita
in atti che intendono instaurare il sistema del terrore il Tribunale del riesame
precisa che se è di matrice islamica non si puo’ non prescindere dalla
peculiarità del fenomeno).


Analogamente il ricorrente opera con la frase
successiva estrapolata ancora da pag. 5 dell’ordinanza che, inserita nella parte
della motivazione destinata a definire la particolarità del tipo di
organizzazione (quindi dell’aspetto che attiene al fenomeno associativo), lo
trasferisce al diverso aspetto che attiene alla finalità dell’associazione
cioè al terrorismo internazionale.


Concetto quest’ultimo che, dopo un approfondito
richiamo alle convenzioni internazionali, è definito correttamente dal
Tribunale come violenza che mira ad intaccare i principi, ai quali la nostra
Costituzione si ispira, instaurando il sistema del terrore contro persone, Stati
o organizzazioni internazionali, ed in relazione al quale indica in termini
concreti ed attuali quali fossero i propositi che animavano i ricorrenti, avendo
riportato stralci significativi delle conversazioni intercettate.


Il riferimento alla cellula di tipo tri

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed