Contro i provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione, emessi dalla Corte d’appello in sede di reclamo, è sempre proponibile il ricorso per Cassazione – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 24265 del 30/12/2005

Contro i
provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione, emessi dalla Corte
d’appello in sede di reclamo, è sempre proponibile il ricorso per Cassazione di
cui all’articolo 111 della Costituzione, per violazione di legge o mancanza
assoluta di motivazione. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n.
24265 del 2004, depositata lo scorso 30 dicembre.
La questione dell’impugnabilità delle decisioni emesse dalla Corte d’appello in
sede di reclamo nei giudizi di modifica delle condizioni della separazione è
stata ampiamente dibattuta dalla Corte di legittimità, con sentenze
contrastanti. Il dibattito riguarda solamente l’impugnazione ai sensi
dell’articolo 111 Costituzione, in quanto il ricorso ordinario per Cassazione è
escluso dall’attuale formulazione dell’articolo 710 del Codice di procedura
civile, cosi’ come modificato dalla legge n. 331 del 1988, il quale estende ai
procedimenti di modifica il rito camerale che non prevede il ricorso per
Cassazione.
In merito al ricorso ex articolo 111 in sede di modifica, due sono gli indirizzi
emersi tra le sentenze della Cassazione. Da una parte, vi sono sentenze secondo
le quali sono impugnabili solamente le decisioni relative ai coniugi, in quanto
solo queste hanno il requisito della decisorietà e della definitività. Non
sono invece impugnabili le decisioni relative ai figli, in quanto queste sono
sempre modificabili indipendentemente da una modificazione delle circostanze,
con la conseguenza che non si forma un giudicato avente il requisito della
decisorietà e della definitività. Dall’altra parte, invece, ci sono sentenze
secondo le quali le decisioni della Corte d’appello sono sempre impugnabili,
indipendentemente dal fatto che riguardino la prole o i rapporti tra i coniugi.
Cio’ perchè anche sulle decisioni riguardanti la prole si crea un giudicato,
ancorchè rebus sic stantibus.
La sentenza oggi in esame propende per questo secondo orientamento: “I
provvedimenti concernenti il mantenimento e i rapporti con i figli ” osserva “,
in quanto incidano sui diritti/doveri dei genitori relativi all’aspetto
economico, all’affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione,
alla possibilità di concorrere alla adozione delle decisioni di maggiore
interesse per la loro vita (articolo 155 comma 3 Codice civile), hanno natura
decisoria e definitiva, senza che tali aspetti di decisorietà e definitività,
da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, vengano meno
per essere suscettibili di revisione in ogni tempo, ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 155 Codice civile”.
La Corte è consapevole del contrasto a essa interno, e dell’orientamento
negativo circa l’impugnabilità per Cassazione, tuttavia, secondo la Corte, non
appare “consentita, nell’ambito dell’unico decreto emesso all’esito del
procedimento contenzioso di revisione, una distinzione, ai fini
dell’individuazione dei rimedi esperibili, tra le disposizioni riguardanti il
mantenimento, l’affidamento i rapporti dei genitori con la prole e le altre
misure adottate, a fronte della medesima incidenza sui diritti soggettivi”.

ANDREA GRAGNANI, Il Sole 24
Ore

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