Il testo parlamentare unificato sul mobbing. (Comitato ristretto Lavoro Senato 2.2.2005)
Primi passi
in Parlamento per la legge anti mobbing. E’ stato infatti messo a punto dal
Comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato un testo che raccoglie le
diverse proposte di legge in materia, e che è stato illustrato il 2 febbraio.
Nel testo unificato viene data una definizione elastica al mobbing in modo da
ricomprendere tutti i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica
caratterizzati da un minimo comun denominatore, costituito da un elemento
oggettivo – ossia la continuità e sistematicità di atti e comportamenti
persecutori tenuti in ambito lavorativo – e da un elemento teleologico,
consistente nella finalizzazione specifica di tali atti, volti appunto a
danneggiare l’integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore. Viene
altresi’ prefigurata una disciplina specifica per i casi in cui vengano
denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o comportamenti
persecutori; in tale ipotesi si stabilisce che il datore di lavoro o il
committente, sentite le rappresentanze sindacali, ricorra, ove ne ravvisi la
necessità, a forme di consultazione dei lavoratori dell’area interessata,
provveda tempestivamente all’accertamento dei fatti denunciati e predisponga
misure idonee per il loro superamento. E’ stato poi dedicato un apposito
articolo all’attività di informazione, proprio per sottolineare l’essenzialità
della stessa nell’ambito della prevenzione del mobbing. Sono stati poi previsti
due differenti moduli informativi uno periodico, effettuato dai datori di lavoro
o dai committenti, pubblici o privati, e dalle rappresentanze sindacali, e
l’altro attivabile su specifica richiesta del lavoratore, a cui i datori di
lavoro o dai committenti sono tenuti a dare tutte le informazioni, pertinenti ai
motivi soggettivi del richiedente e rilevanti, relative all’assegnazione degli
incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche e
all’utilizzo dei lavoratori. E’ stato anche contemplato uno specifico diritto
dei lavoratori di riunirsi fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di cinque ore
su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni
psicologiche sul lavoro. Sul piano della responsabilità disciplinare si è
stabilito all’articolo 4 che a coloro che pongono in essere atti o comportamenti
qualificabili come mobbing si applicano le misure previste con riferimento a
tale tipo di responsabilità. La medesima responsabilità grava su chi denuncia
consapevolmente atti o comportamenti persecutori inesistenti, al fine di trarre
vantaggio per sè o per altri. La tutela giudiziaria – di cui all’articolo 5 –
è stata incentrata su tre piani distinti, ossia sul piano della tutela
inibitoria, volta ad ordinare al responsabile del comportamento denunziato, con
provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo, nonchè a disporre la rimozione degli effetti degli
atti posti in essere; sul piano della tutela risarcitoria, estesa anche ai danni
non patrimoniali, ed infine sul piano dell’ annullabilità degli atti illeciti
con finalità persecutoria, volti a variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni
e negli incarichi o a trasferimenti, nonchè delle dimissioni determinate dai
medesimi atti o comportamenti. All’articolo 6 si è previsto un modulo
procedurale volto a garantire in ambito aziendale, su istanza della parte
interessata, la pubblicità dei provvedimenti di condanna o di assoluzione,
inerenti a casi di mobbing. Con l’articolo 7, nell’ambito delle forme di tutela
del mobbing viene valorizzato anche il ruolo delle cosiddette soft laws e della
contrattazione collettiva, essendo stata conferita ai soggetti che stipulano i
contratti collettivi nazionali di lavoro la facoltà di adottare codici
antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti e
comportamenti persecutori posti in essere sul lavoro, anche mediante procedure
di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 122 E CONNESSI IN MATERIA DI
TUTELA DEI LAVORATORI DAL FENOMENO DEL MOBBING
Articolo 1.
(Definizione ed ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge, si intende per violenza o persecuzione
psicologica ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal
committente, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore,
con carattere sistematico, intenso e duraturo, finalizzati a danneggiare l’integrità
psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie
di lavoro, pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonchè
dalla mansione svolta e dalla qualifica ricoperta.
Articolo 2.
(Attività di prevenzione e di accertamento)
1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze
sindacali adottano tutte le iniziative necessarie, intese a prevenire e a
contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psicologica di cui
all’articolo 1, comma 1.
2. Qualora siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti
o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, il datore di lavoro o il
committente, sentite le rappresentanze sindacali e ricorrendo, ove ne ravvisi la
necessità, a forme di consultazione dei lavoratori dell’area interessata,
provvede tempestivamente all’accertamento dei fatti denunciati e predispone
misure idonee per il loro superamento.
3. Il servizio di prevenzione e protezione, nell’ambito dei compiti di cui
all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
individua le misure per la sicurezza volte a prevenire e a contrastare i
fenomeni di violenza e persecuzione psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Il medico competente, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 17, comma
1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, collabora in relazione
all’attuazione di misure finalizzate a prevenire e a contrastare i fenomeni di
violenza e di persecuzione psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.
5. Il rappresentante per la sicurezza, nell’ambito dei compiti di cui
all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, espleta anche
l’attività di promozione volta all’elaborazione, individuazione e attuazione di
misure di prevenzione relative ai fenomeni di violenza e di persecuzione
psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.
Articolo 3.
(Attività di informazione)
1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze
sindacali pongono in essere iniziative di informazione periodica sulle
fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1. I datori di lavoro o i committenti
sono altresi’ tenuti a dare, su richiesta del lavoratore interessato, tutte le
informazioni pertinenti ai motivi soggettivi del richiedente e rilevanti,
relative all’assegnazione degli incarichi, ai trasferimenti, alle variazioni
delle mansioni e delle qualifiche e all’utilizzo dei lavoratori.
2. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall’orario di lavoro, nei
limiti di cinque ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed
alle persecuzioni psicologiche di cui all’articolo 1, comma 1. Le riunioni sono
indette e si svolgono con le modalità e con le forme di cui all’articolo 20
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 4.
(Responsabilità disciplinare)
1. A coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all’articolo
1, comma 1, si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità
disciplinare.
2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 grava su chi denuncia
consapevolmente atti o comportamenti, di cui all’articolo 1, comma 1,
inesistenti, al fine di trarre vantaggio per sè o per altri.
Articolo 5.
(Tutela giudiziaria)
1. Qualora vengano posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, di
organizzazioni sindacali, il tribunale territorialmente competente in funzione
di giudice del lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e
assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al
ricorso, ordina al responsabile del comportamento denunziato, con provvedimento
motivato e immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento
illegittimo, dispone la rimozione degli effetti degli atti illegittimi,
stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via
equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di
ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al
tribunale, che decide in composizione collegiale, con sentenza immediatamente
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice
di procedura civile. L’efficacia esecutiva del provvedimento non puo’ essere
revocata fino alla sentenza del tribunale che definisce il giudizio instaurato
ai sensi del secondo periodo del presente comma.
2. Qualora dagli atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, derivi un
pregiudizio per il lavoratore, quest’ultimo ha diritto al risarcimento dei
danni, ivi compresi quelli non patrimoniali. Resta comunque fermo quanto
previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e
successive modificazioni.
3. Le variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli incarichi ed i
trasferimenti che costituiscano atti o comportamenti di cui all’articolo 1,
comma 1, nonchè le dimissioni determinate dai medesimi atti o comportamenti
sono impugnabili ai sensi dell‘articolo 2113 del codice civile,
secondo, terzo e quarto comma, fatto salvo il risarcimento dei
danni ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Articolo 6.
(Pubblicità del provvedimento del giudice)
1. Su istanza
della parte interessata, il giudice puo’ disporre che del provvedimento di
condanna o di assoluzione venga data informazione, a cura del datore di lavoro o
del committente, mediante lettera ai lavoratori interessati, per reparto e
attività in relazione ai quali si sia manifestato il caso di violenza o
persecuzione psicologica, oggetto dell’intervento giudiziario, omettendo il nome
della persona che ha subito tali azioni.
Articolo 7.
(Norme "leggere")
1. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la
facoltà di adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla
prevenzione degli atti e comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, anche
mediante procedure di carattere conciliativo e tecniche incentivanti.
Articolo 8.
(Norme finanziarie)
1. Gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 3 a carico delle pubbliche
amministrazioni, in qualità di datori di lavoro o di committenti, trovano
applicazione esclusivamente nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Dall’attuazione dei medesimi articoli 2 e 3 non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Commento all'articolo