La domanda riconvenzionale contro la curatela deve seguire le regole del giudizio fallimentare – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 23077 del 10/12/2004

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Procedimento civile – Rito
speciale e impugnative negoziali – Domanda proposta dal curatore per crediti del
fallimento – Proposizione nelle forme dell’ordinario processo di cognizione –
Domanda riconvenzionale del convenuto con cui si vanta un credito nei confronti
del fallimento – Inammissibilità o improcedibilità della domanda –
Proposizione nelle forme speciali dell’accertamento del passivo – Necessità –
Opposizione allo stato passivo o dichiarazione tardiva di credito – Pendenza di
una causa proposta nelle forme ordinarie dal curatore per crediti derivanti dal
medesimo rapporto contrattuale – Pendenza avanti al medesimo giudice –
Possibilità di riunire le due cause – Pendenza avanti a giudici diversi –
Possibilità di operare la translatio iudicii – Presenza di competenze
inderogabili – Possibilità di sospendere il giudizio proposto nelle forme
ordinarie.
(Cpc,
articoli 36, 40, 50, 274, 295; Rd 16 marzo 1942 n. 267, articoli 24, 52, 56, 93
e 101) Qualora nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito
contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta
all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante
dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale
ed esclusivo dell’accertamento del passivo di cui agli articoli 93 e seguenti
della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile
nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di
ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda
proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che
pronunzierà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se dopo
l’esaurimento della fase sommaria della verifica dello stato passivo, sia
proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per
dichiarazione tardiva di credito e anche la causa promossa dal curatore penda
davanti allo stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria
delle due cause nel quadro dell’articolo 274 del Cpc, ove ne ricorrano gli
estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano pendenti
davanti a uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri
generali in tema di connessione, se non si siano verificate preclusioni e sempre
che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia
investito della controversia per ragioni di competenza inderogabile, in quanto
la translatio iudicii dovrebbe comunque aver luogo in sede fallimentare. Qualora
non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza per
l’applicazione dell’articolo 295 del Cpc, fermo restando che la sospensione
necessaria deve riguardare la causa promossa in sede ordinaria.


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Sentenza n. 23077 del 10/12/2004

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il
6 agosto 1987 Loris Fulgini, titolare dell’impresa individuale Ornamobil,
convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la società Segheria
Sangiorgina s.n.c. di Daniele e Giuseppe Passalenti & C., chiedendo che fosse
pronunziata la risoluzione di un contratto stipulato con quest’ultima (avente ad
oggetto la fornitura di faggio essiccato) per vizi della merce, con condanna
della detta società alla restituzione dell’acconto versato e al risarcimento
dei danni.
La società convenuta contesto’ il fondamento della domanda adducendo di aver
consegnato merce conforme all’ordine, eccepi’ la decadenza dalla garanzia e, in
via riconvenzionale, chiese la condanna del Fulgini al pagamento del residuo
prezzo, pari a lire 11.572.855 con i relativi accessori.
Intervenuto il fallimento (dichiarato dal Tribunale di Udine) di Segheria
Sangiorgina s.n.c., la curatela fallimentare si costitui’ in riassunzione per
proseguire il giudizio.
Con sentenza depositata il 31 luglio 1996 il Tribunale di Pesaro rigetto’ le
domande del Fulgini, accolse invece la domanda riconvenzionale del fallimento e
condanno’ il detto Fulgini al pagamento delle spese processuali.
A seguito di gravame proposto da quest’ultimo e da Ornamobil s.r.l. (cui nel
frattempo l’azienda era stata conferita) la Corte di appello di Ancona, con
sentenza depositata il 1° aprile 2000, in totale riforma della decisione
impugnata pronunzio’ la risoluzione del contratto stipulato tra le parti e, per
l’effetto, rigetto’ la domanda riconvenzionale di adempimento; condanno’ la
curatela fallimentare a restituire la somma di lire 2.074.474 (a suo tempo
ricevuta dalla società a titolo di acconto) con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria calcolati come in sentenza; condanno’ la curatela al
pagamento della somma di lire 39.000.000 a titolo di risarcimento dei danni, con
la rivalutazione monetaria e gli interessi legali; infine, condanno’ la curatela
medesima al pagamento delle spese processuali del doppio grado.
La Corte territoriale osservo’ che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi
giudici, la domanda di risoluzione del contratto era proponibile, dovendosi
escludere che nella specie la trasformazione della merce fosse stata compiuta
con l’univoca volontà di accettare i beni, essendo peraltro indubbia la
sussistenza dei vizi emersi soltanto a seguito della detta trasformazione; che,
dunque, la domanda di risoluzione del contratto doveva essere accolta (con
conseguente rigetto della riconvenzionale), sicchè la curatela fallimentare
andava condannata a restituire l’acconto di lire 2.074.474, con gli interessi e
la rivalutazione, nonchè al risarcimento dei danni da ritenere provati alla
stregua delle risultanze probatorie acquisite; che l’importo dei danni suddetti,
sulla base della documentazione prodotta, poteva essere liquidato in lire
39.000.000=, oltre alla rivalutazione monetaria dal maggio 1987 e agli interessi
legali.
Avverso tale sentenza (che non risulta notificata) il curatore del fallimento
della Segheria Sangiorgina dei fratelli Passalenti Daniele, Giuseppe & C., con
atto notificato l’8 febbraio 2001 a Loris Fulgini (titolare della ditta
individuale Ornamobil) e ad Ornamobil s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo illustrato con due memorie.
Gli intimati non hanno svolto in questa sede attività difensiva.
La prima sezione civile di questa Corte, cui la causa era stata assegnata –
premesso che il ricorso poneva la necessità di valutare se, intervenuto il
fallimento di una società convenuta in giudizio dinanzi al tribunale per la
risoluzione di un contratto di vendita mobiliare e il risarcimento dei danni, la
quale (società) aveva a propria volta proposto domanda riconvenzionale per il
pagamento del residuo prezzo, il medesimo tribunale, dopo l’interruzione e la
riassunzione del giudizio ad opera della curatela fallimentare, fosse ancora
competente a provvedere in ordine a tali domande e se il relativo procedimento
potesse proseguire nelle forme ordinarie – ha ritenuto che la questione (in
relazione alla quale non risultava essersi formato alcun giudicato implicito)
metteva in evidenza un contrasto tra l’orientamento da lungo tempo seguito da
questa Corte, secondo cui entrambe le pretese, inscindibilmente devolute alla
cognizione di un unico giudice, dovevano essere trasferite nella sede
fallimentare (salva la possibilità di riprendere la via del giudizio ordinario
per l’eventuale residuo credito del fallimento, all’esito dell’accertamento del
passivo), e il consapevole e motivato dissenso da tale orientamento espresso da
una recente pronuncia della stessa prima sezione civile (Cass., n. 148 del
2003).
Pertanto ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per
l’eventuale assegnazione della controversia alle sezioni unite.
La causa è stata quindi assegnata alle sezioni unite di questa Corte ed è
stata chiamata all’odierna udienza di discussione.


Motivi della decisione

1.

Il fallimento ricorrente, con l’unico mezzo di cassazione, denunzia “violazione
delle norme sulla competenza ex art. 360, n. 2, c. p.c., ovvero violazione o
falsa applicazione degli artt. 24 e 52 L.F. in relazione all’art. 36 c. p.c., ex
art. 360, n. 3, c. p.c.”.
La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio la propria
incompetenza, perchè la vicenda – viste le domande in concreto formulate contro
la segheria e poi rinnovate verso la curatela – sarebbe stata demandata alla
cognizione del Tribunale di Udine, quale foro del concorso.
Infatti, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta prima del
fallimento, essendo idonea a giustificare una pretesa restitutoria o
risarcitoria, non sarebbe potuta sfuggire al giudizio di verifica del passivo.
Il problema sarebbe stato da tempo risolto affermando l’esclusiva e funzionale
competenza del tribunale fallimentare, anche qualora sia stata dedotta in
giudizio e in riconvenzionale, ma non soltanto per paralizzare le istanze della
massa, una pretesa derivante dal medesimo rapporto obbligatorio; a fortiori il
principio si sarebbe dovuto applicare nel caso di specie, nel quale la
risoluzione (con le domande connesse) avrebbe rappresentato l’oggetto della
domanda principale avversaria.
Il fatto che essa dovesse essere compresa nell’area concettuale dell’art. 24
L.F. sarebbe confermato dalla giurisprudenza di questa Corte, e cosi’ pure il
carattere esclusivo e inderogabile della relativa competenza. Al riguardo, il
disposto del citato art. 24 andrebbe coordinato con quello del successivo art.
52, secondo comma, concernente le modalità di accertamento dei crediti verso il
fallito. Alla stregua di tale norma i creditori devono partecipare al concorso
nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. R.D. n. 267 del 1942, e da cio’
deriverebbe “l’inammissibilità di una nuova domanda e l’improcedibilità
rilevabile d’ufficio della domanda precedentemente proposta”.
Pertanto la verifica del passivo diventerebbe una condizione fondamentale ai
fini della partecipazione al concorso. Ancorchè i relativi accertamenti non
abbiano efficacia all’esterno della procedura, essa non ammetterebbe altra fonte
per determinare la graduazione dello stato passivo.
In definitiva la Corte di Ancona avrebbe dovuto riconoscere la propria
incompetenza, pure in assenza di specifici rilievi di parte, dichiarando quella
del Tribunale di Udine, unico organo “autorizzato ex lege” ad occuparsi di ogni
aspetto correlato alla procedura fallimentare.
2. Il mezzo di
cassazione ora riassunto pone la questione sulla quale, a seguito della citata
sentenza n. 148 del 2003, insorto il contrasto che ha indotto la prima sezione
civile di questa Corte a rimettere la questione medesima all’esame delle sezioni
unite.
Come l’ordinanza di rimessione rileva, sul punto l’orientamento di questa Corte
è rimasto a lungo fermo, consolidandosi sul principio che qualora, nel giudizio
promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il
convenuto, invocando contrapposte ragioni derivanti dal medesimo contratto,
proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito
nei confronti del fallimento, ai fini del concorso fallimentare entrambe le
pretese – inscindibilmente devolute alla cognizione di un unico giudice (art. 36
c. p.c.) – vanno trasferite, su iniziativa spettante all’una o all’altra parte,
nella sede concorsuale del procedimento di accertamento e verificazione dello
stato passivo, tenuto conto del fatto che soltanto in tale sede – secondo i
principi fissati dall’art. 52 della legge fallimentare (d’ora in avanti L.F.) –
è ammissibile la formazione di un titolo creditorio nei confronti della massa.
Peraltro, se l’indicato procedimento si concluda ponendo in evidenza un saldo
attivo nei confronti del fallito – e, quindi, col rigetto della domanda di
ammissione al passivo contenuta in quella riconvenzionale – resta onere del
curatore agire nella sede della cognizione ordinaria per conseguire
l’accertamento del relativo credito e la condanna della controparte al pagamento
(cfr., ex multis, Cass., 15 febbraio 1967, n. 374; 26 aprile 1977, n. 1568; 16
febbraio 1978, n. 723; 3 luglio 1979, n. 3730; Cass., sez. un., 6 luglio 1979,
n. 3878; Cass., 17 febbraio 1982, n. 998; 21 febbraio 1983, n. 1302; 21 maggio
1984, n. 3113; 12 settembre 1984, n. 4791; 11 dicembre 1987, n. 9174; 13 giugno
1991, n. 6713; 9 ottobre 1992, n. 11021; 9 aprile 1997, n. 3068; 13 dicembre
1999, n. 13944; 16 giugno 2000, n. 8231; 26 luglio 2000, n. 9801; 14 dicembre
2000, n. 15779; 19 aprile 2002, n. 5725).
Tale indirizzo, che trova il suo principale punto di riferimento nella citata
pronunzia delle S.U. n. 3878 del 1979, riflette l’esigenza di contemperare i
principi generali del processo civile con le regole del fallimento, al fine di
conseguire (nel segno della concentrazione delle domande) una soluzione unitaria
delle controversie, cosi’ realizzando il simultaneus processus.
Esso è affidato alle seguenti linee argomentative (v. sentenza da ultimo
richiamata):
a) nell’ipotesi di unico
rapporto contrattuale, in relazione al quale si deve pronunciare su una domanda
principale e su una domanda riconvenzionale derivante dal titolo dedotto in
giudizio dall’attore (art. 36 c. p.c.) allo scopo di ottenere una pronunzia
opponibile in sede concorsuale, si tratta di stabilire se la domanda principale
e la domanda riconvenzionale possano essere esaminate nella sede dell’ordinario
giudizio di cognizione promosso dall’attore, oppure se entrambe (o,
eventualmente, una di esse) debbano essere esaminate nella sede concorsuale;
b) in tali ipotesi non
si puo’, in primo luogo, dubitare che, siccome la decisione della controversia
dipende dall’esame di un unico rapporto contrattuale e dalla valutazione di
pretese reciproche e tra loro intimamente connesse tutte derivanti da quel
rapporto, l’intera causa debba essere in modo unitario attribuita alla
cognizione di un unico giudice nell’ambito di un medesimo processo, come del
resto l’art. 36 del c. p.c. dispone;
c) la sede processuale
non puo’ essere quella della cognizione ordinaria, perchè la domanda della
curatela viene ad essere inserita, in seguito alla proposizione della domanda
riconvenzionale, in un contesto che

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