Assicurazioni: Per la restituzione del sovrapprezzo, esperibile l’azione di nullità prevista per gli imprenditori danneggiati dall’articolo 33 della legge Antitrust – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 2207 del 04/02/2005

L’automobilista che intende chiedere la restituzione del
sovrapprezzo pagato ingiustamente è legittimato ad esperire l’azione di
nullità prevista per gli imprenditori danneggiati dall’articolo 33 della legge
Antitrust –

CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 2207 del 04/02/2005


 

Sul "caro polizza" Rc auto è competente la Corte d’appello. Contro
i "cartelli" delle Compagnie assicurative il consumatore potrà difendersi
rivolgendosi direttamente alla Corte territoriale in unico grado e non più al
giudice di pace. In altre parole, anche l’automobilista, che intende chiedere la
restituzione del sovrapprezzo pagato ingiustamente, in sede di stipulazione
della polizza, per effetto di un’intesa vietata tra le Assicurazioni, è
legittimato ad esperire l’azione di nullità prevista per gli imprenditori
danneggiati dall’articolo 33 della legge Antitrust.

Con la sentenza 2207/05 le Sezioni unite civili della Cassazione,
in sostanza, hanno invertito quell’orientamento giurisprudenziale, consolidatosi
nel 2002 con la sentenza n. 17475, che escludeva i consumatori perchè non
imprenditori e quindi terzi rispetto al "cartello", dalla domanda di
risarcimento prevista dall’articolo 33 della legge 287/90.Insomma, per Piazza
Cavour la legge Antitrust non è solo la legge degli imprenditori vittime
dell’intesa o della posizione dominante, ma è anche la legge dei consumatori.
Ossia di chiunque ha interesse a che il mercato conservi il suo carattere
competitivo. Dunque anche dell’automobilista che ha l’obbligo di stipulare la
polizza e che, per effetto del "cartello" assicurativo cui ha aderito la sua
compagnia, si vede sostituire il suo diritto di "scelta effettiva" tra prodotti
in concorrenza con una "scelta apparente". Per le Sezioni unite civili del
Palazzaccio, dunque, il consumatore che ha subito un danno "da una
contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione a
monte", cioè di un "cartello", anche se non è partecipe "ad un rapporto di
concorrenza con gli autori della collusione", ha a propria disposizione l’azione
di cui all’articolo 33 della legge Antitrust. L’automobilista, quindi, per far
valere le sue ragioni potrà rivolgersi direttamente alla Corte d’appello
chiedendo: la dichiarazione di nullità dell’intesa e l’eliminazione del
pregiudizio da quest’ultima prodotto sulla sua polizza attraverso il
risarcimento del danno.     Barbara Manzella



Diritto & Giustizia


 


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Sentenza n. 2207 del 04/02/2005

 

 

  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione
notificato il 18 febbraio 2002 Mario Ricciarelli conveniva davanti al Giudice di
pace di Avellino la S.p.a. Unipol Assicurazioni per sentirla condannare al
pagamento della somme corrispondenti al 20% di quanto da lui versato a titolo di
premio relativamente alla polizza assicurativa r.c.a. 30/728795339, per il
periodo settembre 1998-settembre 1999. Chiedeva in subordine che fosse il
giudice adito a determinare in via equitativa quanto a lui spettante. Sosteneva
che tale somma, comunque determinata, gli era dovuta giacchè la polizza
suddetta era stata stipulata secondo le condizioni determinate dal cartello
delle società assicuratrici, il cui effetto era stato di maggiorare i prezzi in
modo uniforme per tutto il mercato nazionale, in violazione della l. 287/1990,
dei principi di correttezza e buona fede e con pregiudizio di essa particolare,
più debole in quanto obbligata a contrarre. Deduceva che l’autorità garante
della concorrenza e del mercato aveva inflitto alla Unipol, per violazione del
divieto di cui all’art. 2 della predetta legge antitrust, il pagamento a titolo
di sanzione amministrativa della somma di lire 33.050.995.445.

La convenuta resisteva ed oltre a contestare il fondamento della pretesa,
eccepiva l’incompetenza del giudice per esservi la competenza della Corte
d’appello, ai sensi dell’art. 33 della l. 287/1990. Deduceva anche il
incompetenza per territorio dello stesso Giudice di pace.

Il giudice di primo grado riteneva la propria competenza sotto ogni profilo,
quindi accoglieva la domanda condannando la Unipol al pagamento in favore
dell’attore della somma di lire 151.684, pari ad euro 78,34, indebitamente
riscossa quale effetto dell’intesa, vietata dalla legge.

La sentenza in esame prendeva atto della notorietà della questione, che aveva
sollevato scalpore sia in Italia che all’estero, ed altresi’ del provvedimento
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva inflitto alla
Unipol la sanzione innanzi menzionata. Dava atto che a tale decisione l’Agcm era
pervenuta a seguito di una compiuta istruttoria, il cui risultato era stato
l’accertamento dell’avvenuto scambio di informazioni tra le imprese del ramo,
che aveva dato a sua volta luogo ad un comportamento delle stesse del tutto
omogeneo e tale pertanto da impedire al contraente di individuare un
assicuratore che, praticando effettiva concorrenza, offrisse prezzi migliori di
quello nella specie pagato.

Sulla base di tale premessa la sentenza impugnata spiegava anche il più alto
livello dei prezzi di tali polizze rispetto alla media europea.

Quindi, quanto alla questione della competenza, riteneva che ai sensi dell’art.
33 della legge Antitrust la domanda di risarcimento del danno che fonda la
competenza della Corte d’appello consegue al pregiudizio che hanno subito gli
imprenditori terzi rispetto al cartello o alla posizione dominante, ovvero gli
imprenditori in concorrenza con quegli imprenditori che vi hanno aderito, e che
risultano a tal titolo vittime dell’intesa o della posizione dominante. La
predetta azione pertanto non riguarda i soggetti oltre che terzi rispetto alla
intesa i anche non concorrenti dei partecipi alla stessa, e dunque non riguarda
le domande avanzate da soggetti non imprenditori, ancorchè anch’essi subiscano
il cartello o il dominio.

Riteneva che il giudice al quale siffatte domande provenienti da soggetti
diversi dagli imprenditori vanno rivolte deve essere individuato alla stregua
dei criteri di cui all’art. 1469-bis n. 18 e nella specie, trattandosi di
domanda di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 c.c. Cio’
perchè la sanzione di nullità dell’autorità antitrust colpisce il cartello e
non colpisce i contratti che, successivamente al cartello, vengono conclusi con
i singoli automobilisti. Costoro, secondo il Giudice di pace, si trovano nella
situazione di pagare più di quanto una contrattazione che non fosse derivata
dal cartello avrebbe implicato. Infine il Giudice di pace riteneva di far uso
del potere di determinare secondo equità, atteso il valore della causa in
riferimento all’art. 113 c.p.c., la somma spettante al Ricciarelli.

Contro questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione la Unipol, affidato
a cinque motivi. Ha resistito il Ricciarelli con controricorso.

La causa, assegnata alla terza Sezione civile della corte di Cassazione, è
stata rimessa al primo presidente con ordinanza 15538/2003. In essa il collegio,
preso atto di un indirizzo della Corte Suprema (Cassazione 17475/2002) secondo
il quale i consumatori ovvero i soggetti non imprenditori e pertanto terzi
rispetto alla intesa, non sono legittimati ad esperire l’azione di nullità
della stessa di cui all’art. 33 della l. 287/1990, ha ipotizzato l’opportunità
di rimettere la questione della legittimazione ad agire e dunque della
competenza della Corte d’appello in unico grado, per la sua particolare
importanza, alle Sezione unite.

Con provvedimento del primo Presidente la causa è stata rimessa alla odierna
udienza di queste Sezioni unite. Le parti hanno depositato memorie.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo di
ricorso la Unipol deduce la violazione dell’art. 33, comma 2, della l. 287/1990
e dell’art. 2033 c.c. nonchè la motivazione omessa, illogica ed insufficiente
sul punto del rigetto della sua eccezione di incompetenza per materia del
giudice adito. Sostiene che il primo giudice ha errato nel ritenere che
legittimati alla azione prevista dalla legge Antitrust possano essere solo gli
imprenditori esclusi dal cartello e pertanto da questo danneggiati, ed ha errato
ancora nel qualificare l’azione in parola come restitutoria e dunque estranea
alla previsione di cui all’art. 33 della legge antitrust. Sostiene infatti che
la legge ha attribuito alla Corte d’appello in unico grado di merito una
competenza, ratione materiae, che prescinde dai soggetti che esercitano il
relativo diritto. Deduce pure che siffatto criterio di competenza non puo’
essere eluso attraverso la qualificazione della domanda come restitutoria
anzichè risarcitoria, giacchè anche la restituzione del cosiddetto
sovrapprezzo seguirebbe ad una nullità, almeno derivata, del contratto concluso
tra la società assicuratrice ed il cliente automobilista, e l’accertamento di
tale nullità è devoluto alla Corte d’Appello.

1.a. Osserva il collegio che le due questioni proposte, quella relativa alla
legittimazione ad agire e quella relativa alla posizione giuridica dei contratti
conclusi tra impresa assicuratrice e cliente "a valle" dell’accordo illecito tra
gli imprenditori, costituiscono aspetti del medesimo problema. Cio’ in quanto la
posizione giuridica del terzo, estraneo all’intesa, che afferma di averne subito
gli effetti ne determina la legittimazione ad agire. Tali questioni vanno
trattate, pertanto, con una visione complessiva della materia che, movendo da
una corretta nozione di intesa, consenta di definire la posizione di quegli che
non vi ha partecipato.

1.b. La l. 287/1990, come è noto, rappresento’ una novità nel panorama
nazionale che, pur della vigenza del Trattato Ce e dunque anche dei principi
desumibili dagli artt. 85 (oggi 81) e ss., era tuttavia imperniato sulla logica
codicistica della concorrenza sleale, e dunque sulla tutela dell’imprenditore
dalla attività scorretta del concorrente. Infatti benchè anche la tutela
suddetta si sia evoluta nella interpretazione della dottrina e dei giudici
facendo si che si attenuasse fortemente l’originaria impronta deontologica e
corporativa e si prendesse atto della nozione costituzionale del mercato come
luogo della libertà di impresa che attribuisce un rilievo pubblico anche al
conflitto interindividuale (Cassazione 11859/1997), essa conserva il carattere
fondamentale di strumento di’ tutela del corretto rapporto di concorrenza.

La sussistenza di siffatto rapporto tra le parti che controvertono innanzi al
giudice è il presupposto della sua operatività e mantiene pertanto la
dimensione essenzialmente interindividuale dei conflitti. La normativa che
difende l’imprenditore dalla concorrenza sleale, dunque, ancorchè la si possa
ritenere consapevole della dimensione necessariamente concorrenziale del
mercato, provvede pur sempre alla riparazione dello squilibrio che ad uno
specifico rapporto di concorrenza viene cagionato dalla scorrettezza di un
concorrente.

La novità del Trattato CE è stata l’introduzione della tutela della struttura
e della logica competitiva del mercato. Questo in quanto luogo nel quale si
esplicita la pretesa di autoaffermazione economica della persona attraverso
l’esercizio della impresa, è percio’ stesso luogo della competizione, cosicchè
ogni comportamento di mercato che riduce tale competitività perchè diminuisce
la possibilità per chiunque di esercitare liberamente la propria pretesa di
autoaffermazione, è illecito.

In particolare, poichè l’esercizio della concorrenza presuppone l’autonomia
delle imprese concorrenti nell’esercizio delle rispettive scelte di mercato, è
illecito ogni fatto che porta a ridurre questa autonomia, assimilando o
avvicinando i comportamenti di mercato all’esecuzione di accordi antecedenti
ovvero comunque conformandoli oggettivamente ad un certo grado di collaborazione
che sostituisce o riduce la competizione.

1.c. Detta affermazione merita qualche ulteriore considerazione.

L’art. 2 della legge antitrust chiarisce che "sono considerati intese" una serie
di comportamenti, come gli accordi, le pratiche concordate ed addirittura le
deliberazioni di consorzi ed associazioni di imprese. Essi sono vietati se hanno
"per oggetto o per effetto di’ ridurre o falsare in modo consistente il gioco
della concorrenza…". Pertanto se al di là della loro veste giuridico formale,
tali attività in realtà mirano ad eliminare ovvero addirittura eliminano o
riducono la autonomia di mercato dei soggetti che le compiono, esse integrano
l’illecito di cui si tratta. La norma si conclude, al n. 3, con la perentoria
statuizione: "le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".

L’elencazione del n. 2 dell’art. 2 in parola, considerata esemplificativa,
sorregge la lettura della norma innanzi anticipata giacchè consente
all’interprete di delineare i tipi dei comportamenti anticompetitivi. Le
fattispecie elencate, e cioè la fissazione diretta o indiretta dei prezzi di
acquisto o di vendita ovvero di altre condizioni contrattuali, l’impedimento e
la limitazione della produzione o dello sbocco o dell’accesso al mercato,
l’impedimento degli investimenti e dello sviluppo tecnico delle imprese, tutte
le forme di ripartiz

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