Maggiore diritto all’autotutela in casa. Ampliati i casi di riconoscimento alla legittima difesa anche con le armi

Più tutele
giudiziarie per chi, aggredito in casa, reagisce con violenza agli assalitori,
anche sparando. E’ quanto prevede il ddl “Modifica all’articolo 52 del codice
penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio” dall’8
febbraio all’esame dell’Aula di Palazzo Madama. In sostanza il provvedimento
amplia i casi di riconoscimento della legittima difesa, stabilendo che per chi
è aggredito in casa non si debba applicare il principio in base al quale il
soggetto che si difende da un’aggressione viene sottoposto a procedimento
penale, per accertare se vi sia stata o meno «giusta proporzione» nell’azione di
difesa. (8 febbraio 2005)

 



Ddl Senato 1899 – Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di
diritto all’autotutela in un privato domicilio

 


Articolo 1.


(Diritto all’autotutela
in un privato domicilio)

1. All’articolo
52[1]
del codice penale è aggiunto il seguente comma:

"Nei casi
previsti dall’articolo
614[2]
, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di
cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in
uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma o altro mezzo idoneo al fine di
contrastare la minaccia e al fine di difendere:


a)
la
propria o altrui incolumità;


b)
i beni
propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione".

 

 


Note


 

1] Articolo 52 – Difesa
legittima – Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo
attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all’offesa.

[2] Articolo 614 –
Violazione di domicilio – Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un
altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce
clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa
volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene
clandestinamente o con inganno.

 

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