La valutazione dell’interesse a ricorrere non può prescindere dalla considerazione del rito speciale con il quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 4419 del 08/02/2005

La
valutazione dell’interesse a ricorrere non puo’ prescindere dalla considerazione
del rito speciale con il quale è stata pronunciata la sentenza impugnata.
Tenendo presente questo principio, le Sezioni unite penali della Corte di
cassazione, con la sentenza n. 4419 depositata ieri hanno dichiarato
inammissibili i ricorsi presentati contro una sentenza pronunciata dopo
patteggiamento tra gli interessati e la pubblica accusa: “Trattandosi di
applicazione di pena su richiesta, la pronuncia corrisponde esattamente
all’accordo delle parti e quindi all’interesse che le parti stesse hanno
ritenuto di potere soddisfare con la richiesta di patteggiamento”. Le Sezioni
unite non sono cosi’ potute entrare nel merito della questione sottoposta che
riguardava il conflitto di competenza tra Gip e giudice del dibattimento a
emettere la sentenza di applicazione della pena.
Del resto, ricorda la Cassazione, citando precedenti della Corte costituzionale,
non bisogna confondere il diritto di libertà e quello di difesa con l’obbligo
assoluto di esercitarli. Tocca alla parte, nel caso del patteggiamento, la
valutazione del proprio interesse anche in relazione al diritto di difesa che,
anzi, puo’ essere considerato come attivato anche nella scelta di vedersi
inflitta una pena minima sottraendosi al rischio di più gravi sanzioni.
Le parti nel ricorso hanno omesso qualsiasi riferimento al pregiudizio che
avrebbero subi’to dalla misura contestata. Per quanto riguarda, poi, i risultati
più favorevoli che avrebbero potuto trarre dall’accoglimento del ricorso, gli
unici che le Sezioni unite individuano sono quelli della derubricazione della
qualficazione giuridica del comportamento criminale e dall’obbligo di
dichirazione immedita di cause di non punibilità. Ma anche su questi punti le
parti sono state reticenti.
Le Sezioni unite ribadiscono, poi, le caratteristiche che deve presentare
l’interesse a impugnare: devono essere presenti i caratteri della concretezza e
dell’attualità, visto che con l’impugnazione si deve puntare a eliminare un
effettivo pregiudizio che si lamenta di avere subi’to per effetto del
provvedimento contestato. Deve, inoltre, essere chiarito il risultato che la
parte appellante deve perseguire.
Affermazioni di principio che per la Cassazione valgono anche per le
impugnazioni proposte dal pubblico ministero. Questo nonostante gli venga
riconosciuto la natura di parte pubblica e lo svolgimento di una funzione
fondamentale come quella di vigilanza sull’osservanza delle leggi e sulla
regolare amministrazione della giustizia. Neanche per il Pm è prevista la
possibilità di proporre un’impugnazione che si risolva in una semplice pretesa
teorica all’esattezza della decisione. Il rappresentante della pubblica accusa,
quando il suo ricorso è fondato sulla violazione astratta di una norma di
diritto formale, deve cioè dimostrare l’interesse a impugnare facendo
riferimento al reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare.

Giovanni
Negri, Il Sole 24 Ore

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