La diffamazione non è riconducibile all’attività politica del deputato – CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 1600 del 20/01/2005

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Chi diffama pubblicamente un avversario politico non puo’
invocare l’immunità in quanto manca qualsiasi nesso funzionale con l’attività
parlamentare. In questo senso si è espressa Prima Sezione Penale a proposito
di alcuni insulti rivolti durante un comizio elettorale del 1994 dal
segretario della Lega Nord Umberto Bossi all’indirizzo del diretto avversario
alle elezioni amministrative, Fernando Dalla Chiesa. Il parlamentare della
Lega era stato condannato per diffamazione aggravata ma i giudici
dell’appello, a seguito dell’intervento della Camera dei Deputati a favore
dell’insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio
delle sue funzioni, avevano sollevato un conflitto di attribuzione davanti
alla Corte Costituzionale, la quale aveva espresso parere negativo. La
Suprema Corte, pur confermando la non riproponibilità del conflitto di
attribuzione davanti alla Consulta, ha sottolineato come l’insulto
all’avversario politico esuli dall’esercizio delle funzioni di parlamentare,
affermando che "non è invocabile l’improcedibilità dell’azione penale
per il reato di diffamazione, ai sensi dell’art. 68 Cost., qualora un
deputato proferisca insulti all’indirizzo di un altro deputato, non potendo
farsi rientrare tale condotta nel legittimo esercizio dell’attività
parlamentare, mancando un qualsiasi nesso funzionale fra la condotta e le
attività tipiche o atipiche del Parlamento". Sul conflitto di
attribuzione, in particolare, i Supremi Giudici hanno chiarito che
"qualora la Camera dei Deputati abbia dichiarato coperta dalla
guarentigia prevista dall’art. 68 Cost. la condotta di un parlamentare, il
giudice puo’ solo sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla
Costituzionale , e se questo viene dichiarato improcedibile per vizio di
forma, non puo’ più essere riproposto, in conformità a quanto statuito
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 116 del 2003".

 


CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 1600 del 20/01/2005

 

LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE
I PENALE

SENTENZA

OSSERVA

Con
sentenza del 3/11/1994, l’allora pretore di Milano dichiarava il deputato U.
B. colpevole di diffamazione aggravata, per le espressione da lui rivolte in
danno del deputato F. D. C., in occasione di un comizio tenuto nel corso
della campagna elettorale per le elezioni amministrative di quel comune,
condannandolo alla pena di L. 2 milioni di multa, oltre alle pronunce
accessorie.

Su
gravame dell’imputato, la corte d’appello milanese, ricevuto il parere
positivo della Camera dei deputati circa la riferibilità della condotta
tenuta dal B. alla sua qualità di parlamentare, colla conseguente copertura
guarentigia apprestata dall’art. 68 Cost. [1], sollevava conflitto di
attribuzione, che la Corte Costituzionale dichiarava improcedibile per vizio
di forma; pertanto, con sentenza dell’11/3/1999, il giudice di secondo grado
dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato.

Avverso
tale pronuncia ricorreva per cassazione la parte civile D.C. e questa Corte,
con sentenza del 27/4/2000, l’annullava con rinvio, sia per la ritenuta
erroneità di una impossibile riproposizione del conflitto di attribuzione,
sia per accertamenti sul fatto- reato.

Il
giudice di rinvio, individuato in altra sezione della corte di appello di
Milano, colla sentenza oggi esaminata, dichiarava l’improcedibilità
dell’azione penale, ai sensi dell’art. 68 Cost.

Si
legge in quella sentenza che un nuovo conflitto di attribuzione era stato
dichiarato inammissibile, sempre per ragioni formali, dalla Corte
Costituzionale, con la decisione n. 237/2000; una riproposizione del
conflitto, già deliberata dalla corte di rinvio, era stata revocata alla
luce sia dell’entrata in vigore della legge n. 140/2003, sia della sentenza
n. 116/2003 della stessa Cote Costituzionale, interpretabile nel senso che la
declaratoria di inammissibilità precludeva la risollevazione del conflitto
di attribuzione.

Il
giudice di rinvio riteneva di certo diffamatorie le frasi pacificamente
pronunciate dal B. nei confronti del D. C., ma la prospettiva di giudizio sul
nesso tra le medesime e la funzione parlamentare dell’imputato, aspetto sul
quale la decisione di annullamento si era espressamente soffermata, era stata
radicalmente mutata dalla legge n. 140/2003 sopra citata, già passata
indenne al vaglio di costituzionalità per il profilo qui rilevante (sentenza
n. 120/2004) e che esplicitava il contenuto dell’art. 68 Cost.,
specificandone l’applicabilità non solo agli atti tipici della funzione
parlamentare, ma anche a quelli atipici, ma comunque ad essa funzionali,
secondo il suo art. 3.

Alla
luce di tal normativa, la condotta tenuta dall’imputato in occasione del
comizio elettorale era da valutarsi come pertinente, sia pure non
tipicamente, alla funzione parlamentare, in quanto mirata ad una
contrapposizione partitica, con svalutazione della persona del deputato
avversario, in diretta correlazione alle esigenze della sfida elettorale.

Avverso
tale pronuncia ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, la parte
civile D. C., che denunciava: col primo motivo di ricorso, violazione di
legge. Errata era l’interpretazione dell’art. 3 della legge n. 140/2003, la
quale, non innovando sostanzialmente la disciplina della guarentigia
costituzionale a favore dei membri del parlamento, ribadiva la tutela non
dell’attività politica in senso lato, ma di quella parlamentare in senso
proprio, non intendendo evidentemente garantire che la mera qualifica di
parlamentare costituisse una sorta di immunità assoluta, alla stregua, del
resto, della esegesi giurisprudenziale sia di legittimità che
costituzionale, in precedenza formatasi anche a livello europeo.

Ne
deriva che insultare un deputato non è attività parlamentare(nemmeno
atipica) neppure se soggetto attivo sia colui che ricopre analoga veste; e
solo in tal senso la sentenza costituzionale n. 120/2004 aveva affermato la
legittimità dell’art. 3 della legge n. 140/2003, rilevando che esso non
innovava la precedente disposizione dell’art. 68 Cost., esplicitandone invece
il contenuto nel senso di ricomprendere sia gli atti di funzione tipici, sia
quelli atipici, ma comunque connessi alla funzione parlamentare e sia pure
prescindendo da ogni criterio di localizzazione.

Con la
conseguenza che non qualsiasi opinione espressa dai membri delle Camere è
sottratta alla responsabilità giuridica, ma soltanto le opinioni espresse
nell’esercizio delle funzioni parlamentari; situazione che non ricorreva nel
caso in esame; col secondo e terzo motivo, vizio della motivazione e
violazione di legge.

Erroneamente
argomentata era la revoca dell’ordinanza con cui il giudice del rinvio aveva
sollevato conflitto di attribuzione.

Nelle
precedenti occasioni, la Corte Costituzionale non era entrata nel merito,
rilevando preliminari ragioni di improcedibilità, attinenti a vizi formali;
in sede di annullamento, il giudice di legittimità aveva affermato
l’erroneità dell’opinione di una non riproponibilità di un conflitto,
qualora non vi sia stata decisione sostanziale; la sentenza n. 116/2003 della
Corte Costituzionale, che sembrava rinnegare, diversamente argomentando, il precedente
ordinamento, negava il diritto del cittadino ad una pronuncia giudicale,
garantito anche dall’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo
e, in ogni caso, non poteva estendersi al di la del caso deciso, non avendo
espresso un giudizio di costituzionalità ma di semplice ammissibilità del
conflitto di attribuzione che si chiede a questa Corte di nuovamente
sollevare.

Osserva
la Corte che l’illecito ascritto al deputato B. è ormai certo, essendo
coperta dal giudicato interno l’oggettività del fatto, la sua indubbia
valenza diffamatoria, l’aspetto soggettivo della condotta; quel che resta da
decidere è se, in presenza della guarentigia costituzionale offertagli dalla
Camera con deliberazione del 31/1/1996, restino aperti spazi per la perseguibilità
del reato.

La
sentenza impugnata ha anzitutto affermato che le disposizioni della legge n.
140/2003, e in particolare li comma 1 dell’art. 3, innovando la disciplina
applicativa dell’art. 68 Cost., avrebbe esteso la tutela dei parlamentari non
solo agli atti tipici del suo mandato, ma anche a quelli atipici, in
particolare se compiuti extra moenia, con la conseguente immunità in ordine
al fatto in esame, che rientra in tale categoria.

La
tesi non appare condivisibile e correttamente la confuta il ricorrente, col
primo motivo di ricorso.

E’
stata proprio la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 120/2004, che pure
non ha giudicato illegittimo tale articolo, se correttamente interpretato, a
confermare che la norma richiamata dal giudice a quo non ha innovato la
sostanza della tutela accordata al parlamentare, ribadendo invece il
principio che, nella voluntas legis, tutte le attività del parlamentare
stesso debbono essere connesse con l’esercizio della funzione propria dei
membri del Parlamento, giusta il contenuto dell’art. 68 Cost. che la legge n.
140, secondo la Consulta, esplicita ma non amplia arbitrariamente.

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