Il danno derivante da un grave lutto non può essere limitato in un conteggio cumulativo – Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 2653 del 09/02/2005
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Vittime
secondarie risarcibili al massimo. Quando l’incidente automobilistico crea due
orfani e un vedovo, il massimale dell’assicurazione si fa in tre. Perchè il
danno derivante dal grave lutto non puo’ essere contenuto in un conteggio
cumulativo. Il dolore è autonomo e indennizzabile singolarmente, sembra
suggerire la Corte di cassazione, in una sentenza inattaccabile sotto il profilo
giuridico e umano. La decisione 2653 del 9 febbraio stabilisce che il tetto
della risarcibilità è unico solo nel caso in cui gli eredi proseguano,
simbolicamente, il percorso legale del danneggiato. Se pero’, per iniziativa
autonoma, citano in giudizio il colpevole dell’evento lesivo, il massimale di
risarcibilità raddoppia o triplica a seconda del numero delle cosiddette
vittime secondarie.
Giuridicamente è la distinzione tra il diritto agito iure successionis e quello
agito iure proprio. Una differenza che la Corte di appello non ha fatto ” ed è
questo il rimprovero che muove piazza Cavour ” confondendo non solo le
prerogative ma anche il ruolo dei parenti della persona rimasta uccisa in un
incidente automobilistico.
Il caso particolare. In uno scontro violento, ha perso la vita una madre di
famiglia. Figli e marito hanno chiesto il ristoro del danno subito all’autore,
processato anche penalmente per omicidio colposo. I giudici di merito, hanno
riconosciuto l’indennizzabilità per un importo di complessivi cento milioni
delle vecchie lire alla famiglia, non considerando persone danneggiate i
congiunti. A loro, dunque, spettava in eredità solo quanto avrebbe avuto
diritto di ricevere la vittima.
Stando cosi’ le cose, il primo chiarimento della Cassazione non ha potuto non
riguardare proprio la posizione dei parenti. La qualificazione degli stretti
congiunti della persona deceduta ( o gravemente menomata) come possibili persone
danneggiate è, per il Collegio di legittimità, ” insita nel fatto stesso che
anche a loro puo’ essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno
patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’evento mortale ” .
Dall’identico fatto, cioè l’incidente letale, derivano più conseguenze e,
soprattutto, più legittimazioni giuridiche. Quando, infatti, i parenti agiscono
iure proprio per il risarcimento del danno, causato dalla morte del proprio
caro, in ragione dello stretto rapporto parentale che li lega( va), allora ”
essi prospettano la lesione di un diritto proprio, derivato dallo stesso evento
che ha causato la morte del congiunto e ad esso collegato, in base proprio al
principio della regolarità causale ” . In tal caso, precisa la Corte, ” il
limite del risarcimento non è, cumulativamente per tutti, quello previsto per
una sola persona danneggiata; ma è distintamente per ognuno di loro quello per
ciascuna persona danneggiata ” . Cioè, non cento milioni in tre, ma trecento
milioni totali è l’importo massimo sborsabile dall’Assicurazione nella vicenda
specifica.
La mala gestio. Per un massimale moltiplicato, ce n’è pero’ un altro non
intaccabile. All’interno della stessa decisione la Corte salva il limite della
singola risarcibilità. I giudici, intervenendo su un altro aspetto " caldo"
della materia, infatti, hanno precisato che il danneggiato non puo’ sperare di
andare oltre i cento milioni di indennizzo, invocando anche la mala gestio. Il
ritardato o scorretto pagamento di quanto dovuto alle vittime o ai loro parenti,
ci tiene a precisare la Cassazione, riguarda esclusivamente l’assicurato e la
sua compagnia.
Quindi, gli interessi e la rivalutazione sulle somme pagate in ritardo devono
sempre rientrare entro il budget di indennizzabilità. Solo al sottoscrittore
della polizza, infatti, è consentito sforare il tetto, se chiede conto
all’assicuratore della cattiva gestione.
Beatrice
Dalia, Il Sole 24 Ore



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