Limiti di velocità più alti per i trasporti eccezionali (Dpr 327/04 – GU n. 21 del 27.1.2005)
Con il Decreto del
Presidente della repubblica n.327 del 13 dicembre 2004 sono stati innalzati i
limiti di velocità per alcune categorie di mezzi preposti ai trasporti
eccezionali, cioè tutti quei veicoli che per dimensioni o massa superino i
limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada, in quanto
trasportano merci di dimensioni "over size" (ad esempio vagoni di treno, camion,
ecc.). Per quanto riguarda i veicoli a motore adibiti al traino il limite passa
da 40 Km/h a 62,5 Km/h, cosi’ come per i rimorchiati con massa complessiva
superiore a 42,6 tonnellate e fino alle 80 tonnellate. Per i rimorchiati,
invece, che hanno massa superiore alle 80 tonnellate il nuovo limite di
velocità si attesta sui 40 Km/h, contro i 25 Km/h previsti dalla normativa
precedente (DPR n.495/92). Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
dovrà emanare un apposito decreto, entro due mesi dall’entrata in vigore di
questo DPR, per precisare tutte le specifiche tecniche e le procedure
amministrative da mettere in atto per verificare l’idoneità ai nuovi limiti
dell’intero parco dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale per massa. Tutto
questo per concedere nuove autorizzazioni a circolare.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004, n.327 Regolamento concernente
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
in materia di limiti di velocità per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l’articolo
87 della Costituzione [1];
Visto l’articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 [2];
Visto l’articolo
10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [3], e successive
modificazioni;
Visti l’articolo 9 e il
comma 1 dell’Appendice I – Articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’Adunanza del 25 ottobre 2004;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Articolo 1.
Modifiche al comma 1
dell’Appendice I – Articolo 9 al Titolo I del
decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modificazioni
1. Al
comma 1 dell’Appendice I – articolo 9 al Titolo I del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 [4], e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b.3), le
parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
b) alla lettera c.2.2), le
parole: "40 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
c) alla lettera c.2.3), le
parole: "25 km/h", sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h".
Articolo 2.
Adeguamento del parco di
veicoli circolanti ai nuovi regimi di velocità
1. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la
motorizzazione, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure
amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti a trasporti
eccezionali per massa, già circolanti, ai fini della possibilità di
concederne, attraverso formale autorizzazione, l’utilizzo ai nuovi regimi di
velocità stabiliti, per i veicoli di nuova costruzione, all’articolo 1.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 13
dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
in-frastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti l’11 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 10
Note:
[1] L’articolo 87, della
Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente detta Repubblica il potere
di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
[2] Il testo dell’articolo
17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 è
il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;".
[3]Il testo dell’articolo
10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante: Nuovo codice della
strada e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. è il
seguente: "Articolo 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalita). – 1. à eccezionale il veicolo che nella propria configurazione
di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa
stabiliti negli articoli 61 e 62. 2. à considerato trasporto in condizioni di
eccezionalità: a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti
dall’articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti
nell’articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate
anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell’articolo 61, sempre
che non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62; b) il
trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di
blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici
coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, puo’ essere
effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati,
e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della
massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel
rispetto dell’articolo 61, il carico puo’ essere completato, con generi della
stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di
carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro
assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se
complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere
superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l’effettuazione delle
attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre
simili, l’autorizzazione alla circolazione è concessa dall’ente proprietario
previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli
importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla
tassa di possesso e per la stessa durata. L’autorizzazione per la percorrenza di
strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte
dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello
Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto
previsto dall’articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d’opera. Ai veicoli
ed ai trasporti di cui sopra sono altresi’ applicabili le sanzioni di cui al
comma 5 dell’articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del
presente articolo. 3. à considerato trasporto in condizioni di eccezionalità
anche quello effettuato con veicoli: a) il cui carico indivisibile sporge
posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del
veicolo stesso; b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla
sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; c) il cui
carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; d) isolati
o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purchè il carico non sporga
anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti
dall’articolo 61; e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati
dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorchè trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono
superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e
dall’articolo 62; f) mezzi d’opera definiti all’articolo 54, comma 1, lettera
n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall’articolo 62; g) con
carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; g-ter) isolati o
complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine
agricole. 4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme,
quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti
degli articoli 61 o 62, puo’ recare danni o compromettere la funzionalità delle
cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. 5. I veicoli eccezionali
possono essere utilizzati solo dalle aziende c



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