Necessaria l’autorizzazione del Governo per tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche – TAR LAZIO, Sezione III bis, Sentnenza n. 550 del 25/01/2005
Per le
assunzioni a tempo indeterminato nella scuola occorre l’autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. .Il Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio ha cosi’ respinto il ricorso del Sindacato Nazionale Scuola- CGIL
contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che non
aveva provveduto all’assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed
ata (amministrativo, tecnico ed ausiliario) del comparto scuola per l’anno
scolastico 2002-2003. I giudici amministrativi hanno chiarito che le assunzioni
nella scuola, come in tutta l’amministrazione pubblica, necessitano della
autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito anche il
Ministero dell’Economia e delle Finanze; e che inoltre, l’autorizzazione,
basandosi sugli atti di programmazione e sulla compatibilità degli oneri
derivanti dall’assunzione con le disponibilità presenti nel bilancio dello
Stato, è la risultante di scelte politiche ed è pertanto sottratta al
sindacato giurisdizionale.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III bis, sentenza n.
550/2005
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO- SEZIONE III – Bis –
composta dai
signori Magistrati:
Giulio AMADIO
Presidente f.f.
Domenico
LUNDINI Consigliere
Francesco
ARZILLO I Referendario
ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z
A
sul ricorso
n. 8169 del 2003 proposto dal SINDACATO NAZIONALE SCUOLA ” C.G.I.L., in persona
del Segretario generale prof. E. P., rappresentato e difeso dagli avv. Corrado
Mauceri, Isetta Barsanti Mauceri e Fausto Buccellato ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Angelico n. 45;
C O N T R O
– il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del
Ministro p.t.;
– la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio
in carica;
– il
Ministero della Funzione Pubblica, in persona del Ministro p.t.;
– il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., tutti
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv.
Vincenzo Nunziata) presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
PER
L’ANNULLAMENTO
del diniego
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di dar corso
alle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2002/03 del
personale docente ed Ata del comparto scuola e, per quanto di ragione,
dell’implicito diniego dell’autorizzazione all’avvio della procedura di
assunzione da parte del Consiglio dei Ministri,
E PER LA
CONDANNA
del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’avvio delle procedure per
l’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica ed economica
dall’1.09.2002, di tutto il personale docente ed Ata del comparto scuola sulla
base delle graduatorie permanenti redatto ai sensi della L. 3.5.1999 n. 124 e
delle graduatorie regionali del concorso ordinario come da diffide notificate
dal SNS-CGIL in data 28.03.2003 e, per quanto di ragione, del Consiglio dei
Ministri a disporre l’autorizzazione richiesta dal MIUR per l’assunzione a tempo
indeterminato di cui trattasi.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio dei Ministeri intimati;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Udito, alla
pubblica udienza del 17 giungo 2004, il relatore Giulio Amadio e uditi, altresi’,
gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Espone il
Sindacato ricorrente che,
a norma dell’art. 4 della L.
n. 333 del 20 agosto 2001[1], "le assunzioni a tempo indeterminato
( ) devono essere completate entro il 31 luglio di ciascun anno".
Peraltro
l’atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato, adottato dal
Ministero della Pubblica Istruzione in data 16.11.2000, concernente il personale
del comparto scuola per gli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003
prevedeva un fabbisogno di personale docente educativo e ATA ammontante a
complessive 103.700 unità ed il Consiglio dei Ministri, con delibera adottata
in data 17.11.2000, aveva programmato per il comparto scuola 40.000 assunzioni
nell’anno scolastico 2000/2001, 30.000 per l’a.s. 2001/2002 e 30.000 per l’a.s.
2002/2003.
In
conformità alle citate disposizioni, con DPR del 30.11.2000 veniva disposta
l’assegnazione di 40.000 unità al Ministero della P.I. per l’assunzione del
personale a tempo indeterminato per l’a.s. 2000/2001, 30.000 per l’a.s. 2001/02
e 30.000 per l’a.s. 2002/03.
Per gli
aa.ss. 1999/2000 e 2000/2001, la ripartizione del contingente complessivo è
stata attuata dal Ministero mediante stipula di contratti a tempo indeterminato
per 70.000 unità di personale.
Per l’a.s.
2002/03, nonostante dette disposizioni ed i solleciti anche delle OO.SS., il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Presidenza del
Consiglio non hanno a tutt’oggi adottato i necessari provvedimenti per
consentire la tempestiva copertura dei posti vacanti previa assunzione a tempo
indeterminato del personale avente diritto, adducendo a giustificazione la
mancata autorizzazione del Consiglio dei Ministri.
Onde tutelare
le aspettative del personale della scuola che, collocato nella graduatoria in
posizione utile, avrebbe potuto ottenere l’assunzione con decorrenza giuridica
ed economica dall’1.09.2002, l’Organizzazione sindacale ricorrente ha inoltrato
formale diffida alle Amministrazioni intimate, invitandole, ciascuna per gli
atti di propria competenza, a provvedere tempestivamente a tutti i necessari
adempimenti per far luogo alle assunzioni a tempo indeterminato.
Il M.I.U.R. ”
Dipartimento per i servizi nel territorio ” Direzione generale del personale
della scuola e dell’amministrazione ” Ufficio VI, con nota n. 921 del 28.04.2003
da un lato ha affermato che le mancate assunzioni per l’a.s. 2002/03 sarebbero
da imputare all’assenza dell’apposita autorizzazione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dall’altro ha sostenuto che "per tutti i
provvedimenti soggetti a disciplina autorizzatoria, l’emanazione degli stessi
non costituisce un obbligo per l’Amministrazione, ma l’eventuale determinazione
viene assunta al termine di una valutazione discrezionale che tiene conto, non
solo del rispetto dei criteri e dei limiti fissati dagli atti di programmazione
citati nell’atto di diffida, ma anche delle compatibilità degli oneri derivanti
dalle assunzioni con le disponibilità presenti nel bilancio statale".
La
determinazione negativa recata dalla ministeriale anzidetta è stata impugnata
dal Sindacato S.N.S. ” C.G.I.L. per violazione di legge (art. 19 della L. n.
448/2001; art. 35 della L. n. 289/2002) ed eccesso di potere per difetto di
motivazione, travisamento, illogicità e contraddittorietà.
Nel
costituirsi, le Amministrazioni evocate in giudizio rilevano preliminarmente l’inammissibilità
del ricorso proposto, assumendo che il Sindacato non vanta alcuna posizione
soggettiva autonoma e differenziata che giustifichi l’impugnazione.
Sostengono
inoltre che, a fronte di un’attività autorizzatoria che riveste carattere di
atto squisitamente politico (in quanto teso a contemperare le esigenze
programmatorie e di bilancio con quelle di reclutamento di personale), sia
probabilmente configurabile un difetto assoluto di giurisdizione.
DIRITTO
Puo’
prescindersi dalla disamina delle eccezioni d’inammissibilità del ricorso
essendo questo infondato nel merito.
E’ noto che
secondo la normativa vigente (art.
39 della legge n. 449/97, come modificato dall’art. 22 della legge n. 448/98 e
dall’art. 20 della legge n. 488/99) [2], le assunzioni di
personale nelle Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle riguardanti il
personale della scuola, possono essere disposte solo a seguito di autorizzazione
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
L’eventuale
determinazione viene assunta al termine di una valutazione discrezionale che
tiene conto non solo del rispetto dei criteri e dei limiti fissati dagli atti di
programmazione, ma anche delle compatibilità degli oneri derivanti
dall’assunzione con le disponibilità presenti nel bilancio dello Stato.
La
definizione di tale procedura è subordinata all’applicazione delle norme in
materia di organici contenute nella legge finanziaria, nonchè di quelle
relative al riassorbimento del soprannumero e alla riconversione professionale
contenute nel D.-L. n. 212/2002, convertito dalla legge n. 268/2002.
Non puo’
essere condivisa la lettera
dell’art. 19 della legge
448/01[3] che nel ricorso viene data e dalla quale viene fatta
discendere la tesi conclusiva secondo cui la mancata assunzione di personale a
tempo indeterminato per l’a.s. 2002/2003 costituirebbe un comportamento
illegittimo del Ministero. Tale tesi scaturisce dal convincimento che il divieto
di assumere personale a tempo indeterminato, introdotto per le altre
Amministrazioni dello Stato, non si applichi al comparto Scuola, per il quale
sarebbe stata abrogata implicitamente la disciplina autorizzatoria di cui
all’art. 22 della legge 448/98.
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