L’Antitrust chiede più pubblicità per i bandi di gara (Gar. Concorrenza As 290

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E’ necessario
che il governo approvi il decreto ” previsto da una legge del 2000 – che
stabilisce che tutti i bandi di gara della pubblica amministrazione siano resi
disponibili su appositi siti. La sua mancata attuazione, infatti, ” non consente
di dare piena attuazione alla prospettata realizzazione di un adeguato sistema
informativo, in grado di garantire la trasparenza informativa necessaria e
funzionale ad una effettiva instaurazione di un confronto concorrenziale il più
ampio possibile.” E’ quanto sottolinea l’Antitrust in una segnalazione al
governo. L’Autorità conclude la sua nota sottolineando che “quanto più vi è
trasparenza delle informazioni rilevanti rispetto ad appalti offerti tanto più
aumenteranno le possibilità per le imprese”.

 



Garante della Concorrenza ” As290 – Individuazione di siti informatici per la
pubblicazione di bandi di gara

 

L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, effettuata
ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende esprimere
alcune considerazioni in merito alla mancata adozione del D.P.C.M. di cui
all’articolo 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi
.

La richiamata
disposizione ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2001, le
amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di
gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, che stabilisce altresi’ le necessarie modalità
applicative". Tale previsione, peraltro, è da leggersi congiuntamente ai commi
successivi dell’articolo 24, che estendono gli obblighi di cui al comma 1 anche
alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle
aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonchè agli
altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle
procedure di affidamento degli appalti pubblici, con cio’ indirizzando tali
soggetti all’adozione di modalità di accesso all’informazione riguardante gli
appalti pubblici trasparenti ed di facile fruizione per tutti gli operatori.

A distanza di
circa quattro anni dall’entrata in vigore della legge n. 340/2000, la
persistente mancanza del decreto che individui dei siti informatici per la
pubblicazione dei bandi di gara non consente di dare piena attuazione alla
prospettata realizzazione di un adeguato sistema informativo, in grado di
garantire la trasparenza informativa necessaria e funzionale ad una effettiva
instaurazione di un confronto concorrenziale il più ampio possibile. In carenza
del citato decreto, infatti, ed in presenza di una giurisprudenza non
consolidata in materia, gli enti appaltanti potrebbero conformarsi alle
disposizioni di cui alla normativa precedente, le quali spesso richiedono
l’impiego di modalità di pubblicazione desuete e inidonee a consentire una più
ampia circolazione delle informazioni rilevanti. Cio’ tanto più in quanto le
indicazioni contenute nel D.M.

6 aprile 2001
emanato dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici, sembrano non escludere che la
pubblicazione del bando sul sito della stazione appaltante continui ad avere una
mera valenza di pubblicità notizia.

Con
particolare riferimento ai bandi di gara per appalti di lavori pubblici,
l’articolo 80 del D.P.R.

21 dicembre
1999, n. 554, Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109
legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni
,
stabilisce ad esempio che "quando l’importo dei lavori posto in gara non
raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione puo’ essere effettuata soltanto
nell’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’Albo della
stazione appaltante
". A questo proposito, l’Autorità ha avuto
effettivamente modo di ricevere numerose segnalazioni di operatori circa
l’impossibilità materiale di seguire la pubblicazione dei bandi quando questa
avviene attraverso strumenti, quali gli albi, per loro natura destinati a una
funzione informativa locale.

Si deve
osservare inoltre che non puo’ sopperire ad un sistema informatico
centralizzato, la pubblicazione dei bandi sui diversi siti delle stazioni
appaltanti e/o sui siti delle amministrazioni regionali, in quanto difetta tale
sistema dei requisiti di efficacia e trasparenza delle procedure pubblicitarie
in forma elettronica avute a mente dal legislatore, con evidente pregiudizio sia
per le imprese, che fronteggiano una grave carenza informativa e non sono
pertanto in condizione di essere a conoscenza di tutte le opportunità di
competizione di loro potenziale interesse, sia per le stazioni appaltanti, che
subiscono una partecipazione più limitata alle gare bandite con conseguente
diminuzione delle possibilità di ottenere prestazioni migliori a prezzi più
bassi.

A questo
proposito, si prende atto del fatto che il Consiglio dei Ministri, in data 16
maggio 2003, ha adottato uno schema di decreto per l’adozione del regolamento
recante norme per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara su siti
informatici: tale schema, tuttavia, non è ancora stato approvato in forma
definitiva e, pertanto, continua a sussistere la lacuna regolamentare sopra
segnalata.

Nel ricordare
l’assoluta importanza dell’accesso alle notizie di gara in forma quanto più
libera, economica, trasparente e non discriminatoria possibile per
l’instaurazione di un corretto confronto concorrenziale nel settore degli
appalti pubblici, l’Autorità auspica che quanto prima venga dato adempimento
concreto all’articolo 24, comma 1, della legge n. 340/2000. Cio’ anche alla luce
delle rilevanti indicazioni desumibili in ambito comunitario circa la necessità,
in vista dell’effettiva realizzazione del mercato comune, di una progressiva
convergenza degli apparati informativi dei diversi Stati membri proprio nello
specifico settore delle gare di appalto, nella consapevolezza – da ultimo
espressamente formulata nella direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi – che le nuove tecnologie dell’informazione risultano
particolarmente idonee ad essere applicate alle procedure di pubblicazione dei
bandi di gara e, più in generale, allo stesso svolgimento delle procedure di
selezione e successiva gestione degli appalti.

A questo
proposito, si sottolinea in conclusione come quanto più vi è trasparenza e
facilità di reperimento delle informazioni rilevanti rispetto ad appalti
offerti sull’intero territorio nazionale (e, in prospettiva, nell’ambito
dell’Unione Europea nel suo complesso), tanto più aumenteranno le possibilità
per le imprese di presentare offerte nell’ambito di un ampio ed effettivo
contesto di mercato aperto ad operatori non soltanto locali, con conseguenti
vantaggi anche per le stazioni appaltanti a seguito della maggior qualificazione
e varietà dell’offerta disponibile cosi’ ottenuta.

 

 

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