Ricongiungimento familiare. L’autorità consolare può decidere autonomamente – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 209 del 05/01/2005
L’autorità consolare, nel
rilasciare il visto d’ingresso per un ricongiungimento familiare, non è
vincolata al nulla osta del questore, potendo decidere per un diniego. E’ quanto
ha stabilitop la pirima sezione della Corte di Cassazione con la sentenza in
rassegna che ha capovolto la decisione della Corte di Appello di Firenze secondo
cui, invece, il preliminare nulla osta del questore è sempre dovuto.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I,
Sentenza n. 209 del 05/01/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio –
Presidente
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo –
Consigliere
Dott. DI PALMA Salvatore –
Consigliere
Dott. MACIOCE Luigi – rel.
Consigliere
Dott. GIULIANI Paolo –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO degli AFFARI ESTERI,
legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici
dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
DAKOLI RROKJA ZHANETA;
– intimata –
avverso il decreto della Corte
di Appello di Firenze, pubblicato il 25.2.2003, emesso in data 7.2.2003 nella
causa iscritta al n. 296/2002 del ruolo generale volontaria giurisdizione.
Udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 3.11.2004 dal Consigliere Dott. Paolo
Giuliani.
Udito il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il
29.5.2002, la cittadina albanese Dakoli Rrokja (o Rrkoja) Zhaneta impugnava
davanti al Tribunale di Firenze il provvedimento mediante il quale l’Ambasciata
italiana in Albania aveva denegato il rilascio del visto di ingresso a favore
dei propri genitori, Dakoli Ryzdhi e Dakoli Rrufe, nel quadro del procedimento,
avviato dalla stessa ricorrente, volto ad ottenere il ricongiungimento familiare
ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Lamentava la predetta l’illegittimità
del suindicato provvedimento di diniego, fondato sulla carenza del requisito
della "vivenza a carico", cosi’ come disciplinato dall’art. 29, primo comma,
lettera c), del citato decreto legislativo n. 286/1998.
Il Tribunale adito, con decreto
emesso il 14.10.2002, accoglieva il ricorso.
Avverso la decisione, proponeva
reclamo il Ministero degli Affari Esteri, deducendo la carenza delle prove
offerte ex adverso in merito alla sussistenza del requisito in parola.
La Corte di Appello di Firenze,
con decreto in data 7/25.2.2003, dichiarava inammissibile il reclamo, assumendo:
a) che il visto di ingresso si
palesasse quale atto assolutamente vincolato, il cui rilascio doveva
necessariamente conseguire al nulla osta del Questore;
b) che non sussistendo dunque
una potestà discrezionale della rappresentanza consolare tale da estrinsecarsi
nella valutazione dell’opportunità del rilascio del visto, non sussistesse
neppure una legittimazione della stessa Amministrazione (rappresentata dal
Ministero degli Esteri) a proporre gravame avverso il provvedimento
giurisdizionale che, riconosciuta la sussistenza dei requisiti già accertati
dalla Questura in sede di emanazione del nulla osta, aveva ordinato il rilascio
del visto.
Avverso il decreto anzidetto,
ricorre per Cassazione il già indicato Ministero, deducendo due motivi di
gravame ai quali non resiste la cittadina straniera sopra nominata.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di
impugnazione, lamenta il ricorrente l’illegittimità del decreto impugnato per
violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del decreto legislativo n.
286 del 1998, nonchè dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in
relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo:
a) che il ricorso avverso i
provvedimenti di diniego del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento
familiare è proposto, ai sensi dell’art. 30, sesto comma, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, nei modi del procedimento in Camera di consiglio di
cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c., là dove la previsione dell’iter Camerale
non vale di per sè stessa ad escludere la natura contenziosa del procedimento
stesso, essendo anzi evidente che il relativo giudizio non possa essere
ricondotto nell’ambito della mera giurisdizione volontaria;
b) che, pertanto, all’autorità
che ha deciso il rifiuto del visto di ingresso, ritenuto lesivo del diritto
soggetto all’unità familiare, non puo’ non riconoscersi, nel rispetto del
principio del contraddittorio, la facoltà di intervenire in giudizio per
difendere il provvedimento contestato, essendo evidente come, nella specie,
l’Amministrazione sia legittimata ad impugnare l’ordinanza emessa dal giudice di
primo grado per resistere contro l’annullamento del provvedimento di diniego del
rilascio del visto di ingresso;
c) che, nel caso in esame, del
resto, il Ministero ricorrente ha resistito in primo grado, assumendo per cio’
solo la qualità di parte del procedimento avviato ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, onde la legittimità dell’azione intrapresa
dal medesimo ricorrente, il quale, come ha legittimamente resistito innanzi al
giudice di prime cure per difendere il provvedimento impugnato, altrettanto
legittimamente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, ha
proposto reclamo, assumendo la qualità di parte anche nel successivo grado di
giudizio.
Con il secondo motivo di
impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l’opportunità
involgendo ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta
ancora il ricorrente l’illegittimità del decreto impugnato per violazione e
falsa applicazione degli artt. 29 e 30 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
nonchè dell’art. 6 del d.P.R. n. 394 del 1999, in relazione all’art. 360, n. 4,
c.p.c., deducendo:
a) che appaiono infondate le
argomentazioni tratte dal giudice di merito, a sostegno del difetto di
legittimazione al reclamo da parte dell’Amministrazione, dal carattere
asseritamente "vincolato", rispetto al previo accertamento dei requisiti ai fini
della concessione del nulla osta di competenza della Questura, del provvedimento
di rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare, onde non
sussisterebbe alcuna potestà discrezionale della rappresentanza consolare
italiana in merito all’opportunità del rilascio stesso;
b) che quest’ultimo deve essere
configurato come l’atto conclusivo di un procedimento a formazione complessa, il
quale coinvolge sia le determinazioni espresse dalla Questura sia le valutazioni
dell’Autorità consolare, cosicchè occorre l’intervento, in senso favorevole,
delle une e delle altre;
c) che, tuttavia, quand’anche
si volesse considerare il provvedimento di rilascio del visto di ingresso, da
parte dell’Autorità da ultimo indicata, come un atto vincolato, tale
circostanza non varrebbe ad escluderne la giustiziabilità nè potrebbe essere
invocata per sostenere che, nel giudizio avente ad oggetto censure contro l’atto
amministrativo, l’Amministrazione non possa partecipare difendendo il proprio
operato.
I due motivi sono fondati.
Giova, al riguardo, premettere
come la materia dei visti relativi ai ricongiungimenti familiari trovi la
propria analitica regolamentazione nell’arto del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394,
ai sensi del quale il richiedente deve munirsi preventivamente del nulla osta
della Questura, indicando le generalità delle persone per le quali chiede il
ricongiungimento e presentando la documentazione meglio specificata al primo
comma dello stesso art. 6, onde, verificata la sussistenza degli altri requisiti
e condizioni, la Questura medesima rilascia, entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda e della documentazione anzidetta, il nulla osta
condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell’Autorità consolare
italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio,
minore età o inabilità al lavoro e di convivenza (art. 6, secondo comma),
laddove tale Autorità, ricevuto il nulla osta di cui al già richiamato comma
secondo (ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della
domanda di nulla osta, ricevuta copia della domanda medesima e degli atti
contrassegnati a norma del comma primo) ed acquisita la documentazione
comprovante i presupposti di cui al comma secondo, rilasciano il visto di
ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio
(art. 6, terzo comma).
Tanto premesso, si osserva
come, dalla lettura della disposizione sopra riportata, sia dato di ricavare:
a) che alle Questure, chiamate
a rilasciare preventivamente "il nulla osta condizionato alla effettiva
acquisizione, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al
lavoro e di convivenza" (art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 394 del 1999),
compete la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni
segnatamente risultanti dalle lettere a), b) e c) del primo comma del già
citato art. 6;
b) che all’Autorità consolare
compete, invece, la verifica degli anzidetti "presupposti di parentela,
coniugio, minore età o inabilità al lavoro e di convivenza", di cui al secondo
comma del medesimo art. 6, là dove, pero’, simili presupposti sono da intendere
non soltanto nel senso dei presupposti d’identità e di qualità soggettiva
intrinseci alla persona destinataria del visto di ingresso, m



Commento all'articolo