Contratti: per derogare alla giurisdizione italiana non serve sempre la prova scritta. Basta il comportamento concludente – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 731 del 27/01/2005

In tema di deroga alla
giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero (o di un arbitrato
estero), l’articolo 4 della legge 218/95, di riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato, là dove richiede che la detta deroga sia
provata per iscritto, deve essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza
– quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga
costituita dall’atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti – al
comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del
commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto
comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle
parti, una tale estensione essendo giustificata dalla considerazione che il
citato articolo 4 condivide con l’articolo 17 della Convenzione di Bruxelles 27
settembre 1968 (costantemente interpretato dalla Corte di giustizia di
Lussemburgo nel senso, appunto, della rilevanza dei comportamenti concludenti ai
fini della proroga di competenza) l’area di incidenza della disciplina, vertente
sulle clausole di deroga alla giurisdizione in controversie determinate dallo
svolgimento dei traffici internazionale, e che la legge 218/95 si ispira e si
uniforma ai principi processuali della citata Convenzione di Bruxelles. Ne
deriva che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali,dove la polizza di
carico (documento unilaterale emesso dal vettore con la duplice funzione di
titolo rappresentativo della merce viaggiante e di documento probatorio del
contratto di trasporto) è sottoscritta, per notoria prassi invalsa, dal solo
vettore, e non anche dal caricatore, la sussistenza di una idonea prova
dell’accordo di deroga ben puo’ essere condotta ritenendo equivalente, all’atto
scritto e sottoscritto dai due stipulanti, la polizza di carico redatta su
modulo, predisposta da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto
in conformità agli usi commerciali internazionali del ramo, che rechi la
clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il
caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l’abbia ricevuta
senza contestazioni e l’abbia negoziata a favore del ricevitore, ponendo in
essere un comportamento implicante l’accettazione del patto di deroga, la cui
sussistenza deve, quindi, ritenersi presunta.
 

E’ quanto emerge dalla
sentenza 731/05 delle Sezioni unite civili della Cassazione, depositata il 27
gennaio scorso e qui leggibile tra i documenti correlati. In particolare, il
principio è stato espresso in una fattispecie di contratto di trasporto
marittimo internazionale, intercorso tra una società giapponese, quale
caricatore-noleggiatore, ed altra società giapponese, quale vettore, nel quale
veniva in considerazione, ai fine dell’opponibilità al soggetto italiano
ricevitore della merce – che aveva agito contro l’agente raccomandatario della
nave ed il vettore per il risarcimento dei danni subiti dalla merce medesima –
la clausola delle condizioni generali della polizza di carico, emessa dal
vettore utilizzando un modulo, dal medesimo predisposto, recante sul verso la
sola sottoscrizione del vettore medesimo e sul retro la firma per girata del
caricatore, prevedente l’attribuzione della giurisdizione all’autorità
giudiziaria giapponese. Enunciando il principio in esame, le Sezioni unite hanno
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo, fra
l’altro, opponibile la convenzione di deroga al terzo ricevitore, portatore
della polizza di carico, tanto in ragione del suo subingresso nei diritti e
negli obblighi del caricatore, quanto in virtù del principio di letteralità
del titolo.

 

Stefano Evangelista

https://www.litis.it

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