È sempre reato ricorrere al doping per potenziare le prestazioni sportive – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 46764 del 02/12/2004
E’ reato ricorrere al doping per potenziare le
prestazioni sportive. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione,
accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero contro l’assoluzione di un
calciatore del Bari, ha ufficialmente riaperto i casi di doping nel calcio,
stabilendo che sono punibili anche gli atleti trovati positivi ai controlli
antidoping prima del 27 novembre 2002, data dell’entrata in vigore del decreto
ministeriale integrativo della normativa contro l’uso di sostanze dopanti, in
quanto la data di entrata in vigore del decreto "non puo’ condizionare l’operatività
delle norme introduttive dei reati di doping"; infatti, con l’entrata in vigore
della legge n. 376 del 2000, "sono considerati reati di doping sportivo la
somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze bilogicamente o
farmacologicamente attive, nonchè la sottoposizione a pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti". La Suprema Corte ha infine stabilito che gli atleti
risultati positivi ai controlli antidoping sono punibili anche se la Commissione
non ha ancora predisposto l’elenco delle sostanze vietate.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n.46764/2004
(Presidente: G. Savignano; Relatore: C. Squassoni)
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
SENTENZA
OSSERVA
Con sentenza 24/10/2003 il Tribunale
di Bari assolveva perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato J. F.
G. G. dall’imputazione di cui agli artt. 2 e 9 della legge
n. 376/2000 per avere assunto sostanze biologicamente e farmacologicamente
attive ricompresse nella classe C degli agenti anabolizzanti della Lista di
riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di
doping vietati (allegato alla Convenzione europea contro il doping nello sport
del 16/11/1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995 n. 522),
comportanti la presenza nelle urine di una concentrazione di 19- norandrosterone
e di 19- noreticolanolone (steroidi anabolizzanti), rispettivamente, di almeno
7, 35 nanogrammi/ millilitro e 4,53 nanogrammi/ millilitro, non giustificate da
condizioni patologiche, e idonee a modificare le condizioni psicofisiche e
biologiche dell’organismo, al fine di alterare le proprie prestazioni
agonistiche, con l’aggravante di avere commesso il fatto, in Bari e in epoca
prossima alla data 21/01/2001, nella qualità di tesserato della società
sportiva Bari Calcio affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio.
Il Tribunale, ritenuta la sussistenza del fatto
materiale, si riportava ai lavori preparatori ed alla lettura sistematica delle
disposizioni per attribuire all’emanando decreto ministeriale di classificazione
delle sostanze dopanti, menzionato nell’art. 2, comma 1, della legge citata,
natura costitutiva e non ricognitiva, sicchè escludeva che il reato fosse
configurabile prima dell’emissione di tale decreto su proposta della Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping, di cui al successivo art. 3, alla
quale la legge attribuiva il compito di individuare e suddividere le sostanze,
stabilendo vincoli e direttive pregnanti ed effettivi alla regolamentazione
subordinata.
Secondo il primo giudice, il legislatore,
ispirandosi alla tecnica legislativa adottata in materia di stupefacenti, aveva
delineato una fattispecie criminosa incompleta nei suoi elementi essenziali,
mancando l’individuazione e la classificazione delle sostanze dopanti riservata
alle future determinazioni della Commissione e, a garanzia del rispetto del
principio della riserva di legge, aveva stabilito precisi criteri di riferimento
fortemente delimitandone l’ambito di discrezionalità.
Proponeva ricorso per cassazione per saltum il PM
denunciando erronea applicazione della legge penale poichè gli artt. 2 e 9,
comma 1, della legge n. 376/ 2000 contemplano sia il precetto sia la sanzione,
mentre la prevista emanazione del decreto non ne condiziona l’operatività.
Il decreto ha natura classificatoria essendo
demandato alla commissione il compito di ripartire in classi le sostanze dopanti
e non quello di individuarle.
La norma, infatti, aveva indicato con chiarezza le
fonti di riferimento per tale individuazione.
Chiedeva, l’annullamento della sentenza.
Il ricorso è fondato.
Con l’entrata in vigore della legge n. 376/ 2000
sono considerati reati di doping sportivo la somministrazione o l’assunzione di
farmaci o di sostanze bilogicamente o farmacologicamente attive, nonchè la
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed
idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al
fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (art. 1 comma 2).
I farmaci, le sostanze e le pratiche oggetto delle
suddette fattispecie di doping, ai sensi dell’art. 2, comma 1, sono ripartiti in
classi da approvare con decreto ministeriale, da pubblicare nella G. U., su
proposta dalla Commissione di cui all’art. 3.
La ripartizione delle classi dopanti deve essere
effettuata (art. 2, comma 1) anche nel rispetto delle disposizioni della
Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre
1995 n. 522 e delle indicazioni del Comitato olimpico internazionale (CIO) e
degli organismi internazionali preposti al settore sportivo sulla base delle
rispettive caratteristiche chimico- farmacologiche.
L’art. 9 stabilisce la pena della reclusione e
della multa per le fattispecie di reato aventi come oggetto materiale i farmaci
e le sostanze ricompresi nelle classi previste dall’art. 2, comma 1.
Tale quadro normativo, unitamente al solenne
richiamo, contenuto nell’art. 1, comma 1, al rispetto dei principi etici e dei
valori educativi richiamati dalla convenzione contro il doping, con appendice,
fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29
novembre 1995 n. 522, depone per l’immediata portata percettiva della norma,
indipendentemente dall’emanazione del menzionato decreto ministeriale.
Infatti, è chiaramente delineata la fattispecie
criminosa alla stregua della precisa individuazione dei farmaci e delle sostanze
vietati, come previsto dalle disposizioni della Convenzione già introdotte
nell’ordinamento con legge 522/ 1995.
Stabilito che le sostanze dopanti sono quelle
elencate ella richiamata legge di ratifica, sicchè non occorrono ulteriori
procedure di verifica tecnica, la congiunzione coordinativa anche riconosce alla
Commissione il compito di integrare l’elenco riportato nell’appendice della
stessa legge ove siano individuabili altre sostanze idonee a modificare le
condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.
In sostanza, le fattispecie criminose di doping
sportivo sono configurabili sin dall’entrata in vigore della legge citata ove
siano somministrate o assunte l sostanze comprese nell’elenco posto in appendice
dalla legge di ratifica; elenco che comprende le classi di agenti di doping e di
metodi di doping vietati dalle organizzazioni sportive internazionali competenti
e che figurano su liste approvate dal gruppo di vigilanza in virtù dell’art.
11-b e che riproduce le classi di sostanze di doping e dei metodi di doping
adottata dal CIO nell’aprile del 1989, come risulta dalla nota inserita in calce
all’elenco.
L’intervento della Commissione sopraindicata non è
necessario per integrare, quale fonte tecnica secondaria, il precetto penale sia
perchè il testo normativo, che in sede di lavori preparatori attribuiva alla
stessa la competenza di individuare le sostanze, è stato modificato in senso
nettamente riduttivo, sia perchè una cogente disposizione di legge ha già
individuato le sostanze costituenti doping sportivo elencandole per classi
(stimolanti, analgesici narcotici, steroidi anabolizzanti, beta bloccanti,
diuretici, ormoni peptidici e affini).
Quindi, l’attività di ripartizione in classi,
sulla base delle caratteristiche chimico- farmacologiche, delle sostanze dopanti,
preventivamente individuate alla stregua della più volte richiamata legge di
ratifica della Convenzione, ha carattere meramente ricognitivo e classificatorio
e non puo’ produrre effetto di sorta sulla configurabilità dei reati.
Cio’ trova significative conferme.
La disposizione dell’art. 2 della legge n. 522/
2995 stabilisce che fin quando una lista di classi farmacologicamente vietate di
agenti di doping e di metodi di doping non è stata approvata dal gruppo di
vigilanza in virtù dell’art. 11- b sarà applicabile la lista di riferimento
contenuta nell’annesso alla presente convenzione.
Dalla norma si evince che l’inclusione di sostanze
nell’elenco delle classi di sostanze dopanti, allegata alla convenzione
ratificata, vale a connotarle come tali, indipendentemente dall’approvazione da
parte del gruppo di vigilanza.
Anche in assenza d’esplicita riproposizione, la
suddetta puntualizzazione si riverbera sul nuovo testo normativo, stante
l’insussistenza di valide ragioni per sospendere l’efficacia con riferimento
alle condotte vietate che abbiano ad oggetto le sostanze dopanti individuate dal
CIO e dal legislatore nazionale che le ha riconosciute e le ha inserite in
un’apposita lista.
Inoltre, il decreto ministeriale emesso il 15
ottobre 2002 e pubblicato nella GU n. 278 del 27/11/2002, nell’enunciare i
criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista delle classi delle
sostanze dopanti, ha espressamente richiamato ed applicato le disposizioni della
Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 522/ 1995, le indicazioni
del CIO e l’emendamento 14 agosto 2001 all’allegato della Convenzione europea
contro il doping nello sport. Del 16 novembre 1989.
La ripartizione in classi delle sostanze dopanti,
pur evocata dalle disposizioni penali di cui all’art. 9 comma 1, non puo’,
quindi, condizionare l’operatività delle norme introduttive dei reati di
doping, per essere state tali sostanze già individuate mediante inclusione
nella lista inserita nella legge di ratifica.
Tale soluzione non intacca il principio della
riserva di legge perchè ancorata a parametri normativi espressamente richiamati
dalla legge n. 376/ 2000 (sicchè al giudice non è attribuito alcun margine di
discrezionalità per l’individuazione delle sostanze dopanti), ne quello di
tassatività perchè il novum non puo’ estendersi alla somministrazione o
all’assunzione di sostanze diverse da quelle legalmente predeterminate.
In linea, pertanto, con le precedenti decisioni di
questa Corte (Cass. Sez. III, 20/03/2002, Gariazzo; Cass. Sez. VI, 20/02/2003,
Frisighelli) che, pur no trattando specificamente la questione dinanzi risolta,
hanno dato per scontata la sussistenza dei reati di doping in assenza del
decreto di ripartizione in classi delle sostanze dopanti di cui all’art. 2,
comma 1, della legge n. 376/ 2000, va affermato che l’art. 9, comma 1, della
stessa legge punisce l’assunzione, intervenuta prima dell’emanazione del
suddetto decreto, di farmaci inclusi nell’elenco di riferimento delle classi
farmacologiche di sostanze e metodi doping posto in appendice a



Commento all'articolo