Risarcimento danni: non basta dimostrare la colpa dell’amministrazione ma anche che la rimozione del provvedimento non soddisfa appieno – CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 478 del 15/02/2005

Risarcimento del danno: il
cittadino danneggiato deve dimostrare non solo la colpa della Pa, ma anche che
la rimozione del provvedimento illecito non lo soddisfa fino in fondo. Lo ha
chiarito la quarta sezione del Consiglio di Stato con la decisione 478/05
(depositata lo scorso 15 febbraio e qui leggibile nei documenti correlati).
Palazzo Spada ha accolto il ricorso di un Consorzio che si era visto
illegittimamente escludere da una licitazione, indetta dalla Provincia autonoma
di Bolzano per la costruzione della nuova sede della Libera Università.
Piazza Capo di Ferro, nell’accogliere il ricorso, ha fornito importanti
chiarimenti sui parametri di determinazione del danno connesso alla lesione
degli interessi nei concorsi per l’aggiudicazione di appalti pubblici. La
riparazione delle conseguenze dannose viene garantita attraverso due modelli di
tutela tra loro alternativi: quello del risarcimento per equivalente, che
riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro corrispondente al
valore della lesione patrimoniale patita e quella della reintegrazione in forma
specifica, che attribuisce, invece, al cittadino la stessa utilità, giuridica o
economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita. I giudici
d’appello, pero’, hanno analizzato solo la tecnica della reintegrazione per
equivalente che costituisce un surrogato di tutela, perchè, di fatto,
garantisce una somma di denaro corrispondente al valore del bene della vita
pregiudicato.
Tuttavia, il vero problema è la liquidazione del danno ossia la determinazione
della misura dell’obbligazione pecuniaria dovuta in sostituzione del bene della
vita ormai irrimediabilmente perduto o danneggiato. Per cui per avere accesso al
risarcimento il privato deve dimostrare, non solo che la sua sfera giuridica ha
subito una diminuzione a causa dell’atto illegittimo, ma che non si è
incrementata nella misura che avrebbe raggiunto se il provvedimento viziato non
fosse mai stato adottato.
Inoltre, la dimostrazione della spettanza dell’appalto all’impresa danneggiata
risulta configurabile nei soli casi in cui in cui il criterio di aggiudicazione
si fonda su parametri vincolati e matematici, come ad esempio nel caso del
massimo ribasso in un pubblico incanto. Mentre è impossibile nell’ipotesi in
cui la selezione del contraente viene operata sulla base di un apprezzamento
tecnico-discrezionale dell’offerta, come nel caso dell’offerta più vantaggiosa.
Nel primo caso spetta all’impresa danneggiata un risarcimento pari al 10 per
cento del valore dell’appalto. Comunque, resta sempre ferma la possibilità di
conseguire anche una somma superiore, in presenza della dimostrazione che il
margine di utile sarebbe stato maggiore di quello presunto. Al contrario, quando
il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa
risarcitoria, ossia quando non riesce a provare che l’aggiudicazione spettava
proprio a lui, la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere
proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria
risultanti dagli atti della procedura.
Cristina Cappuccini, Diritto &
Giustizia

 

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