Tutor scolastico. La riforma dei cicli non è applicabile alle classi successive alla prima – TAR PUGLIA, Lecce, Sezione II, Sentenza n. 252 del 25/01/2005
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La riforma scolastica che ha interessato la scuola dell’infanzia
e del primo ciclo di istruzione e che ha previsto anche l’introduzione del "tutor"
non puo’ trovare applicazione con riguardo alle classi di scuola elementare
ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento. Il tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, ha cosi’ accolto il
ricorso di alcuni genitori che avevano chiesto l’annullamento delle delibere con
le quali il collegio dei docenti aveva deciso di modificare il modello didattico
organizzativo delle classi della scuola elementare, introducendo le novità
indicate nella riforma. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato
in quanto il collegio dei docenti non poteva anticipare l’attuazione della
riforma, applicandola alle classi già funzionanti secondo le vecchie regole
cioè alle classi successive alla prima, in quanto la legge di riforma della
scuola stabilisce, a garanzia della continuità didattica, che per queste classi
deve continuare ad applicarsi la precedente disciplina di programmazione e di
organizzazione didattica.
Tri bunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, seconda sezione,
sentenza n. 252/2004
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG relatore
CLAUDIO CONTESSA Ref.
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 2029/2004 proposto da
rappresentati e difesi da:
FILOMENO MARIO
con
domicilio eletto in LECCE
VIA
L. ARIOSTO, 51
presso
SOCCIO EMANUELA
contro
COLL. DOC. II CIRCOLO DIDATT. DI VIA MONTESSORI FRANCAVILLA F.
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con
domicilio eletto in LECCE
VIA
F.RUBICHI 23
presso la sua sede
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con
domicilio eletto in LECCE
VIA
F.RUBICHI 23
presso la sua sede
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con
domicilio eletto in LECCE
VIA
F.RUBICHI 23
presso la sua sede
e
nei confronti di
per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
–
delle delibere adottate dal Collegio dei Docenti della Scuola Elementare ” II°
Circolo Didattico Statale di Francavilla Fontana, nelle sedute
dell’1-2-3-13.9.2004 e risultanti dalle copie dei verbali distinti
rispettivamente con i nn. 77, 78, 79 e 80 nonchè della nota di riscontro datata
15.10.2004 prot. n. 2311/B 18 a firma del Dirigente Scolastico del predetto
circolo, atti tutti conosciuti dopo la data del 18 settembre e 15.10.2004,
nonchè di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI BRINDISI
COLL. DOC. II CIRCOLO DIDATT. DI VIA MONTESSORI FRANCAVILLA F.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Udito nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2005 il relatore Cons. GIULIO
CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Filomeno e Colangelo;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
–
Violazione ed erronea applicazione art. 11 7 Cost. Eccesso di potere per omessa
valutazione di principi fondamentali. Erroneo esercizio di poteri
costituzionalmente riconosciuti. Violazione art. 76 Cost. Violazione D. Lgs. n.
297/1994. Violazione DPR n. 275/1999. Violazione CCNL 2002-2005. Violazione
principi di collegialità-corresponsabilità e contitolarità educativa e
didattica. Violazione diritto genitori all’informazione e partecipazione;
–
Violazione D. Lgs. 23.1.2004 n. 59. Falsa ed erronea interpretazione. Mancanza
dei presupposti. Eccesso di potere per carente valutazione dei presupposti di
legge. Travisamento. Illogicità. Manifesta contraddizione. Violazione diritto
all’informazione ed alla partecipazione. Violazione D. Lgs. 297/94. Violazione
DPR 275/99. Violazione CCNL 2002-2005. Manifesta contraddizione. Violazione
principi di collegialità, corresponsabilità e contitolarità;
–
Violazione di legge. Eccesso di potere per illogicità. Mancanza di motivazione.
Disparità di trattamento;
–
Violazione di legge. Omessa predisposizione di atti e procedure fondamentali ai
fini dell’applicazione della riforma. Illegittimità derivata. Genericità ed
indeterminatezza. Criteri generali per conferimento incarichi;
–
Violazione di legge. Violazione diritto di scelta delle materie facoltative
opzionali. Violazione norme in tema di partecipazione procedimentale e diritto
all’informazione. Carenza dei presupposti;
–
Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione
amministrativa. Eccesso di potere per sviamento della causa e dell’interesse
pubblico;
Considerato che il presente giudizio puo’ essere definito nel merito, ai sensi
dell’art. 21 comma 9 L. 1034/71 ( come novellato dall’art. 3.1 L. 205/00) che,
in sede di decisione sulla domanda cautelare ed ove ne ricorrano i presupposti,
faculta il Collegio ad adottare decisione in forma semplificata a norma
dell’art. 26 L. 1034/71, previo accertamento della completezza del
contraddittorio e dell’istruttoria, e cio’ anche se l’amministrazione intimata e
gli eventuali controinteressati non siano costituiti in giudizio e sia ancora
pendente il relativo termine processuale ( cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7.2.2003
n. 650);
sentiti sul punto i difensori delle parti;
rilevato che il ricorso appare manifestamente fondato nei sensi di cui appresso;
che, per vero, non appare dubitabile che la riforma scolastica ( scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione) introdotta dal d.lgs 19 febbraio
2004 n. 59 non potrebbe trovare integrale attuazione con riguardo alle classi di
scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli
alunni ad esse iscritti; che a far velo ad una tale applicazione estensiva è la
stessa lettera della citata fonte normativa, che
all’art. 19 [1]
espressamente enumera le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.
297 da ritenersi abrogate soltanto a decorrere dall’anno scolastico successivo
al completamento esaurimento delle sezioni e delle classi; che tra le
disposizioni di cui si prevede la ultravigenza, con il chiaro intento di
perseguire l’obiettivo della continuità scolastica, vi è appunto ” come
dedotto dai ricorrenti –
l’art. 128 commi 3 e 4 del
citato Tu 297/94 [2] il quale, in tema di programmazione e
organizzazione didattica, fissa il principio secondo cui nell’ambito dello
stesso modulo organizzativo i docenti operano collegialmente e sono contitolari
della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce; che tale principio,
dunque, da ritenersi assolutamente inconciliabile con quello inerente la
introduzione di un docente con posizione preminente all’interno di una classe (
cd tutor) di cui
all’art. 7 comma 5 del
d.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 [3], deve rimanere fermo per quelle
classi ( cui appartengono tutti gli alunni in nome dei quali agiscono i
ricorrenti genitori) funzionanti ancora secondo le regole proprie del precedente
ordinamento;
che, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, illegittimamente il
Collegio dei docenti ha ritenuto, a mezzo delle gravate delibere, di poter
anticipare la integrale attuazione della citata riforma scolastica anche alle
classi già funzionanti secondo le vecchie regole, in ordine alle quali, al
contrario, per ragionevole scelta legislativa di continuità didattica, deve
continuare a trovare applicazione la disciplina recata dal citato art. 128 in
materia di programmazione e organizzazione didattica; ;
che, pertanto, per quanto si è detto in ordine alla prevista abrogazione ad
effetto parzialmente differito di significative disposizioni della vecchia
disciplina dell’ordinamento scolastico ed al connesso gradualismo attuativo
della riforma, il gravame merita di essere accolto, con assorbimento dei
restanti profili di censura articolati nell’ambito del medesimo motivo di
ricorso inerente la immediata introduzione della figura del tutor con funzioni
di primazia sul restante corpo dei docenti;
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