Immigrazione: La sola denuncia non blocca la regolarizzazione – CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 78 del 18/02/2005
La Corte costituzionale ha dichiarato l’
illegittimità di un articolo della legge Bossi-Fini sull’ immigrazione e di uno
della legge sulla legalizzazione del lavoro degli extracomunitari nella parte in
cui le due norme vietano la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari che
siano stati semplicemente denunciati per un reato per il quale è previsto l’
arresto obbligatorio e facoltativo. Le due norme sono state ritenute in
contrasto con l’ articolo 3 della Costituzione (uguaglianza dei cittadini
davanti alla legge).
La questione era stata dichiarata
non manifestamente infondata da diversi tribunali nel corso di giudizi di
impugnazione promossi da cittadini extracomunitari contro i decreti di
espulsione che erano stati emessi nei loro riguardi dopo il rigetto delle
istanze di regolarizzazione, proprio in conseguenza dell’ esistenza di una
denuncia a loro carico.
L’ Avvocatura Generale dello Stato
aveva chiesto che la questione fosse dichiarata infondata, ritenendo che
legittimamente il legislatore possa considerare la presenza di una denuncia
penale a carico del cittadino straniero quale indice di una inclinazione a
delinquere, tanto più che la norma impugnata faceva riferimento solo ai reati
”per i quali è previsto l’ arresto obbligatorio o facoltativo in flagranzà’.
La Corte Costituzionale
ha, invece, ritenuto fondata la questione, osservando che ”se è indubitabile
che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i
lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che
consentono loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è
altresi’ vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai
precetti costituzionali”. E nel nostro ordinamento – ha osservato la Consulta –
la denuncia è ”atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla
pericolosità del soggetto” indicato come presunto responsabile di un reato.
Essa – ha sottolineato la Corte Costituzionale – obbliga soltanto gli organi
competenti ”a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano
alla realtà ” e se ”sussistano le condizioni per l’ inizio di un procedimento
penalè’.
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 78 del 18/02/2005
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–
Fernanda CONTRI Presidente
–
Guido NEPPI MODONA Giudice
–
Piero Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale MARINI "
–
Franco BILE "
–
Giovanni Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
–
Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n.
195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n.
222 e dell’art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n.
189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi
con ordinanze del Tribunale di Vicenza del 26 agosto 2003, del TAR per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, del 7 novembre 2003, del Tribunale di
Catania del 4 dicembre 2003, del Tribunale di Prato del 18 novembre 2003, del
TAR per il Veneto del 10 febbraio 2004, del TAR per la Lombardia, sezione
staccata di Brescia, del 12 febbraio 2004 e del TAR per il Veneto del 10 marzo
2004, rispettivamente iscritte al n. 1146 del registro ordinanze 2003 ed ai n.
20, n. 232, n. 265, n. 451, n. 548 e n. 610 del registro ordinanze 2004 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, n. 8, n. 14,
n. 15, nella edizione straordinaria del 3 giugno 2004, n. 24 e n. 27, prima
serie speciale, dell’anno 2004.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Francesco
Amirante.
Ritenuto in fatto
1.”” Nel corso di due analoghi giudizi di
impugnazione, promossi da due cittadini extracomunitari avverso i decreti di
espulsione tramite accompagnamento alla frontiera, il Tribunale di Vicenza e il
Tribunale di Prato, con ordinanze rispettivamente del 26 agosto 2003 (r.o. n.
1146 del 2003) e 18 novembre 2003 (r.o. n. 265 del 2004), hanno sollevato ” il
primo in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione, e il secondo in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. ” questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 8, lettera c), del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con
modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui non
consente di procedere alla legalizzazione dei lavoratori extracomunitari in
posizione irregolare che siano stati semplicemente denunciati per uno dei reati
di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.
In punto di rilevanza i remittenti precisano che la
questione sollevata è decisiva nei rispettivi giudizi in quanto dal suo
eventuale accoglimento potrebbe derivare la disapplicazione del provvedimento di
espulsione impugnato che è teleologicamente connesso con quello di rigetto
dell’istanza di regolarizzazione cui direttamente si riferisce la disposizione
censurata.
Quanto al merito della questione, il primo degli
indicati remittenti ritiene che la norma in questione sia in contrasto con
l’art. 24, primo comma, Cost., in quanto l’interessato non è posto in
condizione di opporsi alla semplice denuncia, e con l’art. 27, secondo comma,
Cost., perchè sarebbe violata la presunzione di innocenza che dovrebbe valere
fino alla condanna definitiva. Il Tribunale di Prato svolge analoga
argomentazione in riferimento all’art. 27 Cost. e soggiunge un profilo di
censura riferito all’art. 3 Cost., perchè vengono parificati i reati per i
quali l’arresto in flagranza è obbligatorio a quelli per i quali è facoltativo
” e cioè consentito solo dopo un esame sulla pericolosità del soggetto e sulla
gravità del fatto (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.) ” in violazione dei
principi di proporzione ed adeguatezza su cui si fonda il principio di
uguaglianza.
2.”” Analoga questione è stata sollevata dal TAR
per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 7 novembre 2003
(r.o. n. 20 del 2004) e dal TAR per il Veneto con ordinanza del 10 febbraio 2004
(r.o. n. 451 del 2004), nel corso di due giudizi avverso il provvedimento
prefettizio di rigetto della domanda diretta ad ottenere la regolarizzazione di
un rapporto di lavoro di cittadini extracomunitari.
Entrambi i remittenti affermano la rilevanza della
sollevata questione nei rispettivi procedimenti e, quanto alla non manifesta
infondatezza, evocano parametri solo in parte coincidenti.
Infatti, le relative censure vengono riferite dal
TAR per la Lombardia ai seguenti parametri costituzionali: art. 2 Cost., perchè
il previsto collegamento alla sola ricorrenza di una notitia criminis,
neppure preventivamente sottoposta ad una verifica seppure sommaria di
fondatezza quale si potrebbe avere con il rinvio a giudizio dell’interessato,
comporta la violazione della garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità;
art. 3 Cost., in quanto del tutto irragionevolmente si attribuisce un ruolo
determinante ad un elemento ” la semplice denuncia ” del tutto inidoneo rispetto
alla finalità perseguita; art. 4 Cost., in quanto il disposto collegamento tra
la mera esistenza di una notizia di reato e l’esclusione dalla possibilità di
ottenere la legalizzazione in oggetto si traduce in una violazione del principio
fondamentale di tutela del diritto al lavoro; art. 27 Cost., perchè si fanno
discendere effetti potenzialmente definitivi ” quali la perdita del lavoro e il
conseguente allontanamento dal territorio nazionale ” dalla semplice iscrizione
nel registro delle notizie di reato, violando il principio di cui al secondo
comma dell’art. 27 Cost. che riconnette la qualificazione di un soggetto in
termini di colpevolezza all’esistenza di una sentenza definitiva di condanna,
eludendo cosi’ anche il principio del giusto processo contemplato nell’art. 111
della Costituzione.
Il TAR per il Veneto fa, invece, esclusivo
riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo che si differenziano
automaticamente gli stranieri meritevoli di ottenere la sanatoria rispetto a
quelli immeritevoli in base alla semplice esistenza di una notizia di reato,
senza dare all’interessato la possibilità di verificarne, in contraddittorio,
l’attendibilità nel corso del procedimento di regolarizzazione.
3.”” La stessa questione viene sollevata dal
Tribunale di Catania, con ordinanza del 4 dicembre 2003 (r.o. n. 232 del 2004),
nel corso di un giudizio di impugnazione promosso da un cittadino
extracomunitario avverso il decreto di espulsione emanato nei suoi confronti,
con riguardo all’art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo),
contenente una norma di contenuto eguale a quella dell’art. 1, comma 8, lettera
c), del d.l. n. 195 del 2002, da applicare ai lavoratori domestici e
assimilati.
Dopo aver affermato la rilevanza della questione
sul presupposto della sua incidenza in ordine all’accoglimento del ricorso
contro il provvedimento di espulsione, che rappresenta l’antecedente necessario
dell’intervenuto rigetto dell’istanza di regolarizzazione, il remittente passa
all’esame del merito della questione. Al riguardo, egli ravvisa violazione:
dell’art. 2 Cost., perchè il gravissimo pregiudizio che lo straniero subisce fa
si’ che l’ordinamento non appaia ispirato, sul punto, a principi di doverosa
solidarietà; dell’art. 3 Cost., per il trattamento irragionevolmente diverso di
situazioni giuridiche uguali; dell’art. 24 Cost., perchè lo straniero patisce
la censurata ingiustizia senza avere alcuna possibilità di difendersi dalla
denuncia, facendo valere la propria innocenza; dell’art. 27 Cost., perchè viene
violata la presunzione di innocenza che dovrebbe valere fino alla condanna
definitiva; dell’art. 35 Cost., "perchè si incide in maniera grave e definitiva
sul diritto al lavoro nel nostro Paese di una persona che si trova nelle
condizioni previste dalla legge per avere riconosciuto quel diritto"; dell’art.
41 Cost., perchè in modo del tutto illogico il datore di lavoro viene costretto
a rinunciare a mantenere alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario
da lui scelto; ed infine dell’art. 97 Cost., perchè la norma impugnata
determina

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