Magistratura onoraria. Il processo cambia sede solo per incarichi stabili – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 292 del 13/01/2005
La "
speciale" disciplina in materia di competenza territoriale, dettata
dall’articolo 11 del codice di procedura penale, quando siano parti in un
processo magistrati che esercitano le proprie funzioni nello stesso ambito
territoriale dell’autorità procedente, si applica anche ai magistrati onorari.
Cio’, pero’, solo quando questi esercitino il proprio incarico in maniera
stabile e continuativa, per un arco di tempo significativo. In questi termini si
sono espresse le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 292/
05, le cui motivazioni sono state depositate il 13 gennaio 2005.
Un vice Pretore onorario di Torino, applicato per qualche tempo alla sezione
distaccata del Tribunale di Torino a Ciriè, aveva assunto la veste di persona
offesa prima e di parte civile costituita poi, in un processo per violenza
privata, ingiurie, minacce e molestie, celebrato e definito presso lo stesso
ufficio giudiziario. Tanto il giudice di primo grado, quanto la Corte d’appello
avevano rigettato l’eccezione di incompetenza, ex articolo 11 Codice di
procedura penale, sollevata dalla difesa dell’imputato. Chiamata a pronunciarsi
in ultima istanza, la V sezione penale della Cassazione evidenziava, sul tema,
l’esistenza di un profondo contrasto giurisprudenziale: in certi casi, infatti,
si era negata l’applicabilità della norma ai magistrati onorari, ponendo
l’accento sul presupposto del pieno e stabile esercizio delle funzioni
giudiziarie, che solo legittimerebbe quella speciale cautela offerta dalla norma
in questione, per garantire l’assoluta imparzialità dell’organo giudicante ( in
tal senso, per tutte, Cassazione sezione I penale, sentenza n.
4516/ 97). In altra occasione, la stessa sezione ( sentenza n. 5532/ 99),
valorizzando la ratio della norma in questione e dando rilievo alla teorica
durata in carica triennale, con possibilità di rinnovo, del magistrato
onorario, aveva assunto l’orientamento opposto.
Successivamente, con la sentenza n. 1267/ 00, gli stessi giudici avevano
nuovamente sostenuto la tesi dell’inapplicabilità dell’articolo 11 del Codice
di procedura penale alla magistratura onoraria. A dimostrazione delle profonde
incertezze interpretative, la sezione remittente ha osservato come la stessa I
sezione penale avesse ritenuto applicabile la norma " incriminata" agli esperti
delle sezioni agrarie dei tribunali, ai componenti privati chiamati a far parte
del tribunale per i minorenni, nonchè, da ultimo, ai giudici di pace, sul
presupposto una volta ancora del carattere non episodico dell’esercizio delle
funzioni giurisdizionali da parte di questi ultimi.
Con l’ordinanza n. 42385/ 04, gli atti sono stati trasmessi alle Sezioni unite.
Con la decisione in oggetto, si è chiarito, in primo luogo, che l’articolo 11
non si applica nè ai magistrati delle giurisdizioni speciali, nè a quelli
della Cassazione. Poichè i magistrati onorari appartengono all’ordine
giudiziario, al pari di quelli togati, e il tenore letterale della norma non
opera alcuna distinzione, non vi sono, dunque, motivi per escludere i giudici
onorari dall’applicazione della speciale disciplina dettata.
La Suprema corte ha, poi, precisato che l’articolo 11 si applica a tutti i
magistrati onorari che svolgano il proprio incarico per un periodo di tempo tale
da assumere carattere di stabilità e continuità, a nulla rilevando
l’estensione delle attribuzioni, nè la circostanza che esse siano esercitate
sulla base di deleghe. Tale soluzione, del resto, ad avviso delle Sezioni unite,
risulta per cosi’ dire imposta dalla ratio della norma, volta a garantire che il
processo penale si svolga non solo nella sostanza, ma anche sotto il profilo
formale in modo del tutto imparziale. In applicazione di tale principio, la
Cassazione ha, infine, escluso che la speciale regola di competenza di cui
all’articolo 11 possa applicarsi anche ai giudici popolari di Corte d’assise e
di Corte d’assise d’appello, posto che questi ultimi, designati per sorteggio,
svolgono un incarico meramente temporaneo, provvisorio e di breve durata. JACOPO
ANTONELLI CATERINA MALAVENDA



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