DECRETO LEGISLATIVO 17 Gennaio 2005, n. 13 Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.


Restrizioni operative di voli per
limitare il rumore. Le restrizioni sono previste per il contenimento del rumore
negli aeroporti comunitari, e comportano che per sei mesi gli operatori aerei
non potranno impiegare i velivoli per un numero di voli superiore a quello
effettuato nell’aeroporto interessato nel corrispondente periodo dell’anno
precedente; dopodichè l’E.N.A.C., l’Ente nazionale per l’aviazione civile,
deciderà se richiedere una riduzione stabile fino al 20 per cento all’anno.
Queste restrizioni sono previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2005, in attuazione
della direttiva 2002/30/CE riguardo alle restrizioni operative per il
contenimento del rumore negli aeroporti della comunità europea. Le restrizioni
non si applicano alle emissioni acustiche dei voli di Stato e dei voli
effettuati per fini di preminente interesse pubblico, di sicurezza nazionale, di
emergenza, di soccorso, di protezione civile, di pubblica sicurezza e a voli
militari, bensi’ riguarda gli aeroporti – sia i centri che registrano un
traffico superiore a 50.000 movimenti di velivoli subsonici civili a reazione
per anno solare, sia gli aeroporti metropolitani, sia quelli militari aperti al
traffico civile – nei quali i limiti acustici stabiliti dal Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sono stati superati. E’ istituito, all’interno del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Comitato tecnico-consultivo, composto da
dieci tecnici, che ha il compito di emettere linee di indirizzo per l’adozione
delle restrizioni operative ed individuare e comunicare all’E.N.A.C. le ipotesi
di eventuali restrizioni operative ritenute idonee.

 


DECRETO LEGISLATIVO 17 Gennaio 2005, n. 13 Attuazione della direttiva 2002/30/CE
relativa all’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del
rumore negli aeroporti comunitari.

 

IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76] e
87] della Costituzione;


Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo
1]
e l’allegato B;


Vista la direttiva 2002/30/CE  del
Parlamento e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure
per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
negli aeroporti della Comunità ;


Vista la direttiva 2002/49/CE del
Parlamento e del Consiglio, del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione ed
alla gestione del rumore ambientale;


Visto il regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;


Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, e in
particolare l’articolo 3, comma 1, lettera
m)
;


Visto il decreto del Ministro dell’ambiente
in data 31 ottobre 1997
, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del
15 novembre 1997;


Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496
;


Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1999, n. 476
;


Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
seduta del 7 maggio 2004;


Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 1° luglio 2004;


Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;


Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno
espresso il prescritto parere a termine di legge;


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 dicembre 2004;


Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti e della salute;

E m a n a

il seguente decreto
legislativo:


Articolo 1.


Obiettivi

1.
Il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalità per l’adozione,
negli aeroporti di cui all’articolo 2, delle restrizioni operative individuate
all’articolo 3, comma 1, lettera e), volte a


ridurre o vietare l’accesso di velivoli in un determinato aeroporto, nonchè
delle altre misure ritenute utili a favorire il raggiungimento di obiettivi
definiti di riduzione dell’inquinamento acustico a livello dei singoli
aeroporti, tenuto conto, in particolare, della popolazione esposta.

2.
Nell’affrontare i problemi dell’inquinamento acustico negli aeroporti si adotta
un approccio equilibrato, al fine di individuare le misure più idonee ad
ottenere il massimo beneficio ambientale al minor costo, salvaguardando le
esigenze del mercato interno, e possono essere presi in considerazione, se del
caso, incentivi di ordine economico.


Articolo 2.


Campo di applicazione

1.
Il presente decreto si applica agli aeroporti, come definiti dall’articolo 3,
comma 1, lettere a) e b), e agli aeroporti militari aperti al traffico civile,
limitatamente al traffico di velivoli civili, nei quali è rilevato un
superamento dei limiti acustici stabiliti dalle vigenti norme per le zone di
rispetto individuate in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera m), numero
3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.

2.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle emissioni acustiche
dei voli di Stato e dei voli effettuati per fini di preminente interesse
pubblico, di sicurezza nazionale, di emergenza, di soccorso, di protezione
civile, di pubblica sicurezza e militari.


Articolo 3.


Definizioni

1.
Ai fini del presente decreto si definisce:

a)
aeroporto: superficie delimitata di terreno o di acqua, inclusa ogni
costruzione, installazione ed impianto, usata in tutto o in parte per l’arrivo e
la partenza di velivoli, avente un traffico superiore a 50.000 movimenti di
velivoli subsonici civili a reazione per anno solare riferito alla media nei tre
anni solari precedenti l’applicazione delle disposizioni del presente decreto
allo specifico aeroporto. L’elenco di detti aeroporti è pubblicato con cadenza
annuale dall’Ente nazionale per l’aviazione civile, di seguito denominato: "E.N.A.C.",
entro il primo semestre di ogni anno, tenuto conto dei dati disponibili al 31
dicembre dell’anno precedente. Per movimento si intende il decollo o
l’atterraggio dei veicoli subsonici civili a reazione;

b)
aeroporto metropolitano: un aeroporto situato nel centro di un grande
agglomerato urbano, nessuna pista del quale ha lunghezza disponibile al decollo
superiore a 2.000 metri, che fornisce solo collegamenti da punto a punto tra gli
Stati europei o all’interno del territorio italiano e in cui un numero elevato
di persone soffre obiettivamente per il rumore provocato dai velivoli. Detti
aeroporti sono elencati nell’allegato 1,
in conformità alle decisioni dell’Unione europea;

c)
velivolo subsonico civile a reazione: velivolo la cui massa massima certificata
al decollo è pari o superiore a 34.000 kg, o con un numero massimo certificato
di posti a sedere per passeggeri per il


tipo di aereo in questione superiore a 19, esclusi i sedili riservati
all’equipaggio;

d)
velivolo marginalmente conforme: un velivolo subsonico civile a reazione che
soddisfa i limiti di certificazione definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3,
dell’annesso 16 della convenzione sull’Aviazione civile internazionale,
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con
decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616,
e ratificata con legge 17 aprile 1956, n.
561]
, con margine cumulativo non superiore a 5 EPNdB (Effective Perceived
Noise in decibels – unità di misura del livello effettivo di rumorosità
percepita). Per margine cumulativo si intende la cifra espressa in EPNdB
ottenuta sommando le singole eccedenze, cioè le differenze tra il livello di
rumore certificato e il livello di rumore massimo autorizzato, misurate in
ciascuno dei tre punti di riferimento per la misurazione del rumore, quali
definiti nel volume 1, parte II, capitolo 3, del citato annesso 16;

e)
superamento dei limiti acustici: un superamento dei limiti acustici determinati
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), della legge 26 ottobre 1995, n.
447, e successive modificazioni, nelle zone di rispetto individuate in
attuazione dello stesso articolo 3, comma 1, lettera m), numero 3), della citata
legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;

f)
restrizioni operative: misure relative alle emissioni acustiche mediante le
quali viene limitato, ridotto, ovvero vietato nel caso dei velivoli
marginalmente conformi, l’accesso di velivoli


subsonici civili a reazione in uno specifico aeroporto. Dette restrizioni sono
parziali quando incidono sull’attività dei velivoli per un tempo determinato;

g)
soggetti interessati: le persone fisiche o giuridiche interessate o che possono
essere interessate dall’introduzione di misure di riduzione del rumore, comprese
le restrizioni operative o

che
hanno un legittimo interesse all’introduzione di dette misure;

h)
approccio equilibrato: il metodo in base al quale sono prese in considerazione
le misure disponibili per affrontare il problema dell’inquinamento acustico in
un aeroporto e, in particolare, la


riduzione alla fonte del rumore degli aeromobili, la pianificazione e la
gestione del territorio, procedure operative di riduzione del rumore e
restrizioni operative, tenuto conto dei criteri e delle linee guida pubblicati
dall’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, di seguito
denominata: "ICAO", e comunque degli obiettivi di cui all’articolo 1.


Articolo 4.


Criteri generali
relativi all’adozione di restrizioni operative

1.
Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono adottate previa
valutazione da effettuare in conformità alle pres

https://www.litis.it

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