Modifica della contestazione. Necessario un attento confronto con il fatto enunciato nel decreto che dispone il rinvio a giudizio. – Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 7992 del 02/03/2005

Tra fatto
nuovo e fatto diverso la distinzione, nel processo penale, non è solo
nominalistica. In materia di nuove contestazioni, infatti, l’articolo 518 del
Codice di procedura penale prevede l’ipotesi dell’atto nuovo, che risulti da
dibattimento, e indica come elemento qualificante la circostanza che non sia
stato enunciato nel decreto che dispone il giudizio. Il fatto diverso, invece,
regolato dall’articolo 516, è quello che, esposto nel decreto, non corrisponde
alla descrizione. ” In altri termini ” ricorda la Cassazione, sezione VI penale,
con la sentenza n. 7992 depositata il 2 marzo ” fatto nuovo è quello che
presenta tali difformità da non potersi identificare con quello che si trova
enunciato nel decreto che dispone il giudizio. Soltanto in questo caso si fa
luogo alla procedura di contestazione ordinaria prevista dall’articolo 518 del
Codice di procedura penale ” .
Tra le conseguenze immediate c’è che la novità non puo’ essere dedotta in modo
automatico dal numero delle modificazioni che sono state apportate
all’imputazione e neppure dalla circostanza che queste abbiano investito tutti
gli elementi costitutivi del reato. Il profilo innovativo deve invece discendere
dal confronto tra il fatto che risulta dalle modifiche e quello esposto nel
decreto che dispone il giudizio.
Tenendo presente questi principi, la Suprema corte ha confermato la valutazione
del giudice di appello che aveva ritenuto fosse rimasto inalterato il fatto
contestato ( abuso d’ufficio compiuto ordinando il sequestro dell’azienda di
proprietà della madre per liberarsi del lavoratore extracomunitario addetto
alla stessa che ne occupava la casa colonica) anche dopo una serie di aggiunte e
integrazioni. Le modifiche avevano riguardato anche l’originaria imputazione
arrivando a precisare che la condotta dell’imputato era stata contraria al buon
andamento e all’imparzialità dell’amministrazione, che l’ingiusto vantaggio era
stato procurato direttamente alla madre, ma indirettamente a se stesso, che
l’imputato era egli stesso interessato alla conduzione dell’impresa agricola
della madre: tutti elementi che comportano integrazioni e specializzazione delle
condotte criminali, ma non la necessità di una loro riqualificazione giuridica
alla luce dell’emersione di fatti nuovi.
La sentenza pero’, respingendo un altro dei motivi di ricorso, si sofferma, in
materia di abuso d’ufficio, anche sul dovere di astensione disciplinato
dall’articolo 323 del Codice penale. Secondo l’imputato il giudice d’appello
aveva eluso il problema della conciliabilità dell’obbligo di astensione
previsto dal Codice penale con le norme degli articoli 36 e 52 del Codice di
procedura penale ( sull’obbligo di astensione del giudice e sulla facoltà del
pubblico ministero) e più in generale sull’apparente conflitto tra una norma di
carattere generale rispetto a una speciale, quando la prima è successiva alla
seconda ma non opera alcun richiamo esplicito.
Inoltre, l’imputato sollecitava un chiarimento sulla sopravvivenza, nell’ambito
dell’obbligo di astensione, della distinzione tra pubblici dipendenti in genere
e magistrati e tra magistrati giudicanti e requirenti.
Il collegio della Cassazione risponde che, con la nuova formulazione
dell’articolo 323 del Codice penale, è stata riordinata la disciplina
sull’obbligo di astensione, con la previsione di una norma generale e con il
coordinamento con le norme speciali che prevedono casi diversi relativi a
pubblici ufficiali nei quali il dovere rimane comunque attuale. Un meccanismo
che porta a escludere la possibilità di contrasti. Per quanto riguarda poi il
pubblico ministero l’effetto è stato quello di un’abrogazione della facoltà,
sostituita dall’obbligo di astenersi, quando si sia in presenza di un interesse
proprio o di un congiunto.
La specificità del pubblico ministero, quanto alla conservazione di una
semplice facoltà negli altri casi, emerge quando si tenga conto della sua
funzione di parte nel processo ” che rende per lo più scarsamente influenti le
ragioni anche gravi di convenienza, sicchè, ove queste ricorrano, è rimessa
solo a lui la valutazione dell’opportunità di mantenere la gestione dell’accusa
o di abbandonare il processo “.

Giovanni
Negri, Il Sole 24 ore

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