Docenti di religione, al via le immissioni in ruolo (DpR 22. 12.2004 in Gu 49 1.3.2005)
Docenti di
religione ai blocchi di partenza per le immissioni in ruolo. Sono 9.226 gli
insegnanti di religione cattolica che saranno assunti a tempo indeterminato a
partire dal prossimo anno scolastico. L’autorizzazione all’assunzione del primo
contingente dei vincitori del concorso riservato è stata trasmessa con un
decreto del Presidente della Repubblica, che è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 49 del 1° marzo scorso. E’ la prima volta che vengono disposte
assunzioni a tempo indeterminato di docenti di religione. Le norme che regolano
il rapporto di lavoro di questa categoria di insegnanti prevedevano, infatti,
soltanto la possibilità dell’assunzione con incarico a tempo determinato. Le
assunzioni saranno possibili grazie ad una legge ad hoc, che ha previsto il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche per i docenti di religione. Il
tutto lasciando inalterato il potere del vescovo di revocare l’idoneità
all’insegnamento, in caso di violazioni del codice di diritto canonico che
regola la materia. Si tratta, peraltro, di norme che non sono contemplate
nell’ordinamento giuridico italiano e che possono essere applicate solo per
effetto di accordi internazionali stipulati tra l’Italia e il Vaticano.
(08 marzo
2005)
Decreto del
Presidente della Repubblica 22.12.2004
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l’art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto l’art.
2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in base al quale è stata determinata, con
apposito decreto adottato ai sensi del citato art. 2, la consistenza della
dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base
regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento
complessivamente funzionanti;
Visto l’art.
5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, il quale prevede, per gli insegnanti di
religione cattolica, in fase di prima applicazione una procedura concorsuale
riservata;
Viste le note
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento
per l’istruzione – Direzione generale per il personale della scuola – prot. n.
786 in data 26 maggio 2004 e
n. 190 in
data 2 luglio 2004 con le quali chiede l’autorizzazione ad assumere, ai sensi
del citato art. 39 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni, n.
9229 insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2004-2005;
Visto l’art.
3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004), il quale esclude dal divieto, per le Amministrazioni dello Stato di
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto scuola;
Tenuto conto
delle ragioni di necessità, ed urgenza rappresentate dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Viste le note
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Direzione
generale alta formazione artistica, musicale e coreutica – prot. n. 2581 del 21
maggio 2004, n. 3204, in
data 22
giugno 2004 e n. 5078 in data 4 novembre 2004 con le quali chiede
l’autorizzazione ad assumere, ai sensi del citato articolo 39 della legge n. 449
del 1997 e successive modificazioni, settanta unità di personale docente;
Visto l’art.
3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004), il quale prevede che per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione
della legge
21 dicembre
1999, n. 508, al personale delle accademie di belle arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti
superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica si applica, in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Ritenuto di
poter autorizzare un numero di assunzioni di personale docente, nell’anno
accademico 2004-2005, idoneo ad assicurare il funzionamento didattico delle
istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, tenuto anche conto del
numero delle cessazioni
relative allo
stesso anno scolastico;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre
2004;
Sulla
proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell’economia e
delle finanze;
Decreta:
Articolo 1.
Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere,
nell’anno scolastico 2004-2005, novemiladuecentoventinove insegnanti di
religione cattolica a seguito del superamento della procedura concorsuale
prevista dall’art. 5 della legge 18 luglio 2003, n.
186.



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