I danni causati da estese chiazze oleose vanno risarciti in quantotrattasi di insidie oggettive per la circolazione -; GIUDICE DI PACE DI ROMA, Sentenza n. 960 del 13/01/2005
La vicenda trae origine da
un episodio divenuto abbastanza frequente e, talora, fonte di infortuni anche
mortali per gli utenti delle vie urbane ovvero la caduta di uno scooterista a
causa di una insidia occulta (ad esempio, una buca). Nel caso in esame, il
trabbocchetto si è concretizzato in un tratto di strada coperto da una striscia
oleosa di dieci metri di lunghezza e di due di larghezza che ha provocato la
caduta del malcapitato e connessi danni fisici (fortunatamente, contenuti) e al
mezzo. A seguito dell’azione legale, il Giudice di Pace ha riconosciuto il
diritto al risarcimento dei danni tenuto conto del generale obbligo del Comune,
quale proprietario delle strade pubbliche, di conservarle idonee all’uso. In
buona sostanza, in forza del principio l’ente è responsabile per i danni
causati ai mezzi circolanti dalle trappole disseminate per le vie cittadine non
prevedibili nè evitabili mediante la normale prudenza. In particolare, il
Giudice è pervenuto a questa conclusione avendo accertato la oggettiva
pericolosità dell’insidia (caratterizzata da copiosa presenza di olio
sull’asfalto) anche perchè ubicata in prossimità di una curva e constatata
dagli stessi vigili urbani intervenuti sul posto. Il Giudice ha, inoltre,
chiarito che l’affidamento della manutenzione della strada da parte del Comune
ad una società privata per lo svolgimento di alcuni lavori non puo’ essere
invocato dal Comune per liberarsi della responsabilità ben potendo lo
scooterista, in virtù del richiamato principo generale, continuare ad agire
direttamente nei confronti del’ente. La sentenza che segue è suscettibile di
impugnazione in conformità ai principi del vigente sistema processuale.
Ufficio del Giudice di Pace
di Roma ” sentenza n. 960 del 13.1.2005 ” causa r.g. 1184/2003
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, S..conveniva in giudizio il Comune di
.per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, materiali e fisici subiti
per il sinistro verificatosi in ..il 5 marso 2001. L’attore deduceva che nel
predetto giorno, alle ore 8,30 circa, percorreva a bordo del suo motorino
piaggio free, tg. am43346, la via in direzione di largo , allorquando,
giunto all’altezza della seconda curva sinistrorsa, in discesa, nell’accingersi
a curvare, cadeva in terra a causa di una lunga striscia oleosa di circa mt. 10
di lunghezza e mt. 2 di larghezza, per come verificato pure dai vigili urbani,
intervenuti successivamente. Si costituiva il Comune di che contestava in toto
la domanda attrice, eccependo il difetto di legittimazione passiva e formulando
la domanda di garanzia e manleva nei confronti dell’impresa T S.r.l., la quale
aveva l’obbligo della manutenzione e della sorveglianza del tratto stradale
teatro dell’evento. Ne veniva autorizzata la chiamata in causa della società
appaltatrice, che non si costituiva. La causa veniva istruita con la produzione
di apposita documentazione e la escussione testimoniale dei vigili verbalizzanti
e della Sig.ra . La causa all’udienza dell’1 dicembre 2004 veniva presa in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta dal rapporto redatto dai vigili urbani, confermato dalla loro
deposizione testimoniale, che nel tratto di strada, teatro dell’evento,
sussisteva una lunga striscia oleosa di circa mt. 10 di lunghezza e mt. 2 di
larghezza. Striscia oleosa che rendeva viscida la strada. Il teste non solo
confermava quanto sopra, ma aggiungeva che alcuni degli automobilisti e dei
motociclisti fermatisi per l’incidente a prerstare soccorso, riferivano che
nella stessa mattinata si erano già verificati analoghi incidenti. Per cui è
pacifico che il tratto di strada interessato, per la striscia oleosa, era
divenuto pericoloso perchè divenuto viscido con perdita di aderenza per i
veicoli. In base ai principi legali vigenti ed alle norme dettate in materia, il
proprietario di un bene deve tenere la cosa idonea all’uso per cui è destinata.
Non pare a codesto giudicante che il Comune di abbia ottemperato a tali
precetti, per cui per il combinato disposto degli art. 2043 e 2051 c.c. [1]
[2], il Comune di , che ha la custodia del bene, è responsabile del danno
cagionato, salvo provare il caso fortuito. Il che non è stato provato. Anche a
volere ritenere non applicabile al caso de quo l’art. 2051 c.c., è applicabile,
comunque, l’art. 2043 c.c. che obbliga chi per dolo o colpa, abbia cagionato ad
altri un danno ingiusto a risarcire tale danno. Dalle prove escusse risulta che
la strada era divenuta viscida per la striscia oleosa, resa più pericolosa dal
tempo nuvoloso. Nè nessuna colpa puo’ addebitarsi all’attore, che non è
provato percorresse in modo disinvolto la strada, tanto è che, per quanto come
sopra riferito dalla stessa teste ., altri avevano subito analoghi sinistri
nella stessa mattinata, per cui deve ritenersi latente lo stato di pericolosità
non eliminato in tempo dal Comune di Sussiste, pertanto la respondabilità del
Comune di ..a risarcire direttaemtne i danni, non avendo nessuna rilevanza
giuridica che il Comune avesse o meno affidato la menutenzione della strada alla
S.r.l. T , previo regolare appalto. Appalto cui resta estraneo l’attore, che,
quale terzo, non ha nessun rapporto diretto con la citata ditta appaltatrice,
T S.r.l. Il rapporto è tra Comune di e T S.r.l. ed è in base a tale contratto
di appalto che il Comune di .potrà o meno agire per essere garantito del
risarcimento danni verso terzi, se ne sussistono i presupposti contrattuali.
Pertanto vanno rigettate e l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione
passiva sollevata dalla Comune di per la sussistenza di un contratto di appalto
con la T S.r.l. per la manutenzione ordinaria della strada in questione e la
eccepita responsabilità dell’attore per non avere usato la necessaria prudenza
nel percorrere il tratto di strada stessa. L’asserita responsabilità, per
colpa, del Comune di .nella causazione del sinistro comporta che il Comune
medesimo sia ten uto a risarcire i danni, materiali e fisici, subiti
dall’attore. Per i danni materiali l’attore ha prodotto fotocopie delle fatture
rilasciategli per riparare il motorino per un importo di Euro 147,00 (Li.t.
285.000). Per i danni fisici è stato prodotto un verbale rilasciatogli dal
pronto soccorso del policlinico , dal quale risulta una itt di gg. 3, con
conseguente danno di euro 108,00. A parere del giudicante appare equo liquidare
il danno nella misura richiesta, in quanto, per quanto riguarda i costi della
fattura, essi si riferiscono alla riparazione delle parti incidentate del
motorino, per come descritte dai vigili urbani, mentre l’itt è certificata da
un policlinico universitario. Pertanto, per danni materiali si liquidano in
favore di S .euro 147,00 e per danni fisici euro 108,00, somme da rivalutare
secondo indici istat e sulle quali somme, non rivalutate decorrono gli interessi
legali dal sinistro al soddisfo. Si accoglie pure la domanda di garanzia e
manleva richiesta dal Comune di nei confronti della T S.r.l. per tutte quelle
somme che il Comune di sarà tenuto a pagare in favore di S in conseguenza del
sinistro de quo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace: accoglie la domanda attrice e, per l’effetto, condanna il
Comune di , in persona del Sindaco p.t., a pagare in favore di S la somma di
Euro 147,00 per danni materiali e di Euro 108,00 per danni fisici, con
rivalutazione istat delle somme tutte e con gli interessi legali sulle somme non
rivalutate dalla data del sinistro alla data dell’effettivo soddisfo e a
rifondere le spese processuali che si liquidano in euro 400,00 ivi comprese
spese generali, oltre IVA e CAP; autorizza il Comune di ad esercitare la
eventuale azione di faranzia e manleva nei confrotni della T S.r.l. per tutte le
somme che sarà il citato Comune di tenuto a pagare, se ne sussistono i
presupposti contrattuali.
Roma il 16.12.2004 Il Giudice di Pace Avv. Augusto Capozza
Depositato in cancelleria in data 13.1.2005
Note:
[1] Ai sensi all’art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno".
[2] Ai sensi dell’art. 2051 c.c. "ciascuno è responsabile del danno cagionato
dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".



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