Lo stress da lavoro può aggravare le condizioni cliniche – CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, Sentenza n. 800 del 01/03/2005

La Pa è
obbligata a valutarle come possibile concausa che incide sul decorso della
malattia e accelera il decesso. Accolto il ricorso della vedova, smentito il Tar

Stress da lavoro: puo’ aggravare le condizioni cliniche del dipendente e
"accelerarne" la morte. Compito della Pa è valutare se tale attività possa
incidere in maniera determinante sul decorso della malattia. E’ quanto emerge
dalla decisione 800/05 della sesta sezione del Consiglio di Stato (depositata lo
scorso 1 marzo e qui leggibile nei documenti correlati).
Palazzo Spada ha accolto il ricorso della vedova di un lavoratore che si era
vista negare dall’Inps il riconoscimento della causa di servizio, poichè il
marito aveva una malformazione congenita al cuore. In particolare,
l’amministrazione aveva sostenuto – contrariamente al secondo parere del suo
stesso collegio medico -che l’attività di servizio prestata non avesse
aggravato il quadro clinico di scompenso cardiaco del proprio dipendente.
Delibera che il Tar Lazio aveva ritenuto del tutto valida.
Di diverso avviso Piazza Capo di Ferro. Il provvedimento dell’Inps, infatti, è
illegittimo poichè la Pa ha omesso di valutare se le mansioni svolte, e il
relativo stress, abbiano inciso a tal punto sul decorso della patologia del
prestatore d’opera da determinarne il decesso. Quello che conta è quindi poter
escludere del tutto che il lavoro abbia provocato la rapida evoluzione della
malattia. Approfondimento che nel caso in esame non c’è stato. (cri.cap,
Diritto & Giustizia)

 

 

 

 



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente


DECISIONE

sul ricorso in
appello proposto da AUGUSTA PONIS ved. FALLANI, rappresentata e difesa dall’avv.
Carmelo Raimondo, ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma alla via
Latina n. 57/I;

contro

INPS, ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso dagli avv.ti Valerio
Mercanti e Giovanna Biondi e domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17
(Avvocatura Generale dell’INPS);  

per l’annullamento

della
sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ” Sezione III – n.
3037 del 1998;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 19 novembre 2004 relatore il
Consigliere Giancarlo Montedoro.

Uditi, altresi’, l’avv. Pace per delega dell’avv. Raimondo e l’avv.
Mercanti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO

Il dott. Giorgio Fallani, dirigente INPS, affetto da patologie
cardiache, dopo aver subito un intervento a cuore aperto, viene preposto alla
contabilità ed al controllo dei mandati di pagamento, a favore delle ditte
appaltatrici dell’INPS.

In data 19 febbraio 1990 egli decede.

In data 27 luglio 1990 la moglie presenta istanza per il
riconoscimento della causa di servizio.

La patologia per la quale viene richiesto il riconoscimento della
causa di servizio è cosi’ descritta : “scompenso cronico di cuore di tipo
sistolico sinistro, in soggetto con cardiopatia ischemica, esiti di infarto
miocardico antero settale, pregresso intervento di triplice by pass coronario ed
impianto di arteria mammaria interna , severa stenosi aortica.”

Il primo collegio medico dell’INPS esclude il riconoscimento della
causa di servizio, in quanto il Fallani era portatore di un’anomalia congenita
“valvola aortica bicuspide” che in altissima percentuale di casi evolve in
stenosi serrata e calcifica con conseguente ipertrofia ventricolare sinistra.

L’ipertrofia ventricolare sinistra determina a distanza un deficit
di per fusione per discrepanza che , nel caso in esame, si è sovrapposto ad uno
stato di coronopatia arterioscelrotica.

Questa condizione determina ” a giudizio della prima commissione
medica ” un ulteriore aggravamento dell’irrorazione coronarica, con prevedibile
evoluzione verso la dilatazione del ventricolo sinistro e , quindi, verso un
quadro clinico di scompenso cardiaco .

Il Collegio Medico di primo grado, con giudizio del 12 maggio 1993,
in conclusione, ha ritenuto che l’attività di servizio comunque prestata
potesse avere solo un’incidenza marginale sulla condizione biopatologica ed,
all’unanimità, ha ritenuto non sussistente un nesso causale diretto o
concausale necessario e preponderante tra l’infermità denunciata come causa del
decesso ed il servizio prestato.

Il Collegio medico di secondo grado ha ritenuto, all’opposto, che
il quadro patologico che ha portato il Fallani al decesso sia da riferirsi alla
cardiopatia ischemica nel suo complesso (infarto, interventi by-pass, riduzione
di frazione di reiezione) aggravatasi negli anni in seguito anche ai continui
stress lavorativi documentati dalle informazioni lavorative allegate agli atti.

Il Collegio medico di secondo grado ha ritenuto, quindi, a
maggioranza, con valutazione del 4 aprile 1995, che l’attività di servizio sia
stata concausa sufficiente e determinante dell’evento morboso che ha condotto a
morte il dipendente.

Con l’atto impugnato del 28 novembre 1995 (delibera 1504/1995)
l’INPS ha respinto la domanda della ricorrente di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio della morte del marito Fallani Giorgio.

Il  ricorso di primo grado, con unico complesso motivo, censura
l’insufficienza della motivazione della delibera impugnata, avvalendosi del
giudizio della Commissione medica di secondo grado, ed evidenzia che il dott.
Fallani, nel quinquennio antecedente il decesso, aveva svolto attività di
Direttore di divisione presso la sede provinciale di Roma, quale Capo dei
settori disoccupazione e delle cure balneo termali, erogate da numerosi
assicurati di Roma e Provincia, e poi, dopo l’intervento a cuore aperto presso
la Cleveland Clinic Foundation presso la Direzione Regionale del Lazio, ove era
stato preposto alla contabilità delle spese relative alla gestione degli
immobili dell’INPS, ed in particolare, al controllo dei mandati di pagamento a
favore delle ditte ed imprese appaltatrici di lavori e/o erogatrici di servizi.

Il Tar ha rigettato il ricorso.

Con l’appello il ricorrente ripropone le censure avanzate in primo
grado.


DIRITTO

L’appello è fondato e merita accoglimento.

Il Collegio deve limitarsi a verificare la legittimità o meno del
provvedimento impugnato dell’INPS, essendo stata proposta un’azione di
annullamento dell’atto amministrativo di diniego del riconoscimento della causa
di servizio.

La sentenza ha ritenuto che la delibera fosse legittima in
considerazione del tenore delle schede istruttorie che non documentano
situazioni di particolare gravosità del lavoro, tali da avere influito sull’attività
lavorativa del dipendente, trattandosi di attività caratterizzata da compiti e
responsabilità non dissimili da quelle richieste al personale della stessa
qualifica e comportanti fisiologico stress lavorativo.

L’appello esattamente censura l’irragionevolezza della sentenza
impugnata, poichè in un soggetto cardiopatico, quale era il de cuius, proprio
quel servizio, forse non eccezionale, potrebbe aver avuto un significativo ruolo
morbigeno.

Nè l’esistenza di un carattere endogeno e costituzionale della
malattia o la predisposizione ad essa sono di assoluto ostacolo all’eventuale
riconoscimento della causa di servizio, poichè cio’ che conta è poter
escludere con certezza che il servizio abbia provocato la più rapida evoluzione
verso l’exitus.

Qui rileva l’efficienza causale degli antecedenti che possono aver
contribuito alla produzione dell’evento quale concausa, e tale rapporto
concausale deve ritenersi sussistente  ove fattori lavorativi abbiano inciso in
modo efficiente e determinante sul decorso della malattia.

In caso del tutto analogo la Sezione ha ritenuto illegittimo il
provvedimento che, nel pronunziarsi, in contrasto con il giudizio della
commissione medica ospedaliera, sulla non dipendenza da causa di servizio della
malattia ischemica miocardica di un insegnante, abbia omesso di valutare, in
base al presupposto che stress lavorativo possa derivare solo da gravi
responsabilità decisionali, se l’attività didattica svolta dall’interessato,
con i suoi possibili riflessi negativi, possa in concreto essere
considerata una concausa scatenante della patologia cardiaca (C. Stato, sez. VI,
06-10-1999, n. 1325).

Questa valutazione, a fronte di giudizi tecnici intrinsecamente
contraddittori, avrebbe dovuto essere demandata in via definitiva ad una terza
istanza tecnica (come il Comitato di verifica per le cause di servizio) o
avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico approfondimento istruttorio, in
difetto del quale il provvedimento impugnato appare viziato per eccesso di
potere da insufficiente motivazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe ed, in riforma della
sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.

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