Niente depenalizzazione per il blocco ferroviario. È sempre reato ostruire il passaggio dei treni anche se per ragioni di protesta – CASSAZIONE PENALE, Sezione I, Sentenza n. 2205 del 25/01/2005
Chi ostruisce i binari del treno sia mediante
materiali che con la propria persona rischia una condanna per il reato di blocco
ferroviario, in quanto tale reato non è stato depenalizzato. Lo ha stabilito la
Prima Sezione Penale confermando la condanna a carico di alcuni cittadini che
avevano collocato sui binari di una stazione in Veneto cataste di legna alla
quale avevano dato fuoco per protestare contro l’asserita inefficienza di un
treno considerato inutile. Invano gli imputati si erano difesi adducendo come
attenuante le ragioni di legittima protesta nonchè l’avvenuta depenalizzazione
del fatto incriminato. La Suprema Corte ha chiarito, in primo luogo, che, tra le
ipotesi di reato mantenute dalla legge che ha depenalizzato alcuni reati, vi è
certamente "quella che punisce la condotta di chi depone o abbandona congegni o
altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata", e quindi si tratta di
un vero e proprio reato e non di un semplice illecito amministrativo; in secondo
luogo, che l’attenuante dei "motivi di particolare valore morale o sociale"
riguarda solo i motivi "avvertiti come tali dalla prevalente coscienza
collettiva e intorno ai quali vi sia un generale consenso", mentre nel caso in
questione si trattava di una protesta che mirava ad ottenere l’abolizione di un
servizio fornito a costo sociale a pendolari o altre fasce di utenti.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.2205/2005
(Presidente: G. Silvestri; Relatore: V. Giordano)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
SENTENZA
OSSERVA
Con sentenza in data 28/2/03 il Tribunale monocratico di Verona,
Sezione distaccata di Legnano ha dichiarato gli attuali ricorrenti A. A., A. G.,
C. B., C. E. S. e Z. L. colpevoli di concorso, come autori materiali, nel
delitto di blocco ferroviario di cui all’art. 1, D.L.vo 222/1/48 n. 66, come
modificato dall’art. 17 D.L.vo 30/12/99 n. 507 [1], per avere il 18/10/99,
insieme ad altri, al fine di impedire o quantomeno ostacolare la libera
circolazione dei treni deposto sulla strada ferrata nella zona adiacente la
stazione ferroviaria di Bovolone delle cataste di legna appiccandovi quindi
fuoco e, con le attenuanti generiche per tutti e per l’A. e il C. anche quella
di cui all’art. 114 c.p., ha condannato questi due ultimi a 6 mesi di reclusione
e gli altri a 8 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione
condizionale per tutti tranne l’A.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Venezia
con sentenza in data 17/2/04 che ha respinto i gravami degli imputati.
Secondo la non controversa ricostruzione dei giudici del merito gli
imputati tennero la condotta che è stata incriminata nel corso di una
manifestazione che era stata organizzata per protestare contro un’asserita
inefficienza del servizio ferroviario a causa dell’impiego di un treno
considerato inutile.
Contro la sentenza di secondo grado gli imputati hanno proposto
ricorso per cassazione con il quale, con motivi identici, deducono l’inesistenza
del reato residuale di cui all’art. 1 D.L.vo 66/1948 e successive modificazioni,
sull’assunto che il fatto si dovrebbe fare rientrare nella previsione
dell’art. 1 bis, inserito dal D.L.vo 507/1999, che punisce con una sanzione
amministrativa chiunque comunque ostruisce o ingombra una strada ferrata [2];
e deducono inoltre violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento
dell’attenuante dell’aver agito per motivi di particolare valore morale o
sociale di cui all’art. 62 n. 1 c.p.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il gravame deve quindi
essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste
dall’art. 616 c.p.p.
Tra le ipotesi di reato previste dall’art 1 del D.L.vo 66/1948 che
sono state mantenute anche nel testo novellato dall’art. 17 del D.L.vo 507/1999
vi è invero quella che punisce la condotta di chi depone o abbandona congegni o
altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata.
Ed è esattamente questa la condotta che, secondo quanto si è in
fatto accertato, gli imputati hanno tenuto per impedire od ostacolare a scopo di
protesta la libera circolazione dei treni.
La tesi sostenuta nel ricorso è che unicamente il comportamento di
chi colloca qualcosa sulla strada ferrata e poi si allontana no sarebbe
depenalizzato mentre sarebbe degradata ad illecito amministrativo, ai sensi del
comma 1° bis introdotto dallo stesso D.L.vo 507/1999, non solo l’ostruzione dei
binari mediante la propria persona ma anche quella attuata con oggetti se, come
nel caso di specie è avvenuto, nella perdurante presenza di chi li ha
collocati.
L’assunto contrasta con la lettera del comma 1°, che punisce tutt’ora
come reato la collocazione di oggetti sulla strada ferrata senza distinguere se
l’autore del fatto successivamente si allontani ovvero rimanga sul posto, e con
la ratio della norma chiaramente legata ad una valutazione di maggior
pericolosità per la sicurezza dei trasporti, esistente in entrambe le ipotesi,
in quanto derivante dalla natura e dai potenziali effetti dell’ingombro, di una
siffatta condotta rispetto tutte le altre possibili forme di ostacolo alla
circolazione ferroviaria (come quella di posizionarsi personalmente sui binari
che, per il naturale istinto di autoconservazione, comporta all’evidenza un
rischio minore per l’interesse tutelato) che il legislatore con i comma 1° bis
ha con espressione onnicomprensiva, recante pero’ la espressa clausola se il
fatto non costituisce reato, voluto invece depenalizzare.
Quanto al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p., è
stato dalla Corte di Appello ribadito facendo corretta applicazione della
costante giurisprudenza di questa Corte (cf., tra le molte, Sez. I 14/11/94, PM
in proc. Bonello e altro, rv. 200467; Sez. VI 7/7/00, Stabile, rv. 216649; Sez.
VI 20/1/03, Vigevano e altri, rv. 224077) secondo cui motivi di particolare
valore morale o sociale si possono considerare solo quelli avvertiti come tali
dalla prevalente coscienza collettiva e intorno ai quali vi sia un generale
consenso, il che è stato nella sentenza impugnata con motivazione logicamente
ineccepibile escluso trattandosi di protesta tendente, per una valutazione di
antieconomicità che peraltro non è stato neppure provato trovasse un reale
fondamento nella realtà dei fatti, ad ottenere l’abolizione di un servizio
fornito a costo sociale a pendolari o altre fasce di utenti.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Roma, 15/12/04.
Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2005.
Note
[1]
L’art. 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la
libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione)
come modificato dall’art.17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) è il seguente: Blocco
ferroviario. "Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera
circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in
una strada ferrata, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica
nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o
abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o
nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non
riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o
violenza sulle cose".
[2] Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948,
n. 66 è inserito l’art. 1-bis, che dispone: "Chiunque, al fine di
impedire od ostacolare la libera circolazione, depone od abbandona congegni o
altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o
ingombra una strada ordinaria o ferrata, è punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire otto milioni.
Se il fatto è commesso da
più persone, anche non riunite, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di un somma da lire cinque milioni a lire venti milioni.
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il pagamento in misura
ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689." (Art.17
D.leg.vo 507/99).



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