Non va mantenuto il figlio trentenne che rifiuta un lavoro – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 951 del 18/01/2005
Suprema Corte di Cassazione
Sezione Prima Civile
Sentenza n.951/2005
(Presidente: A. Saggio; Relatore: M. Adamo)
Il padre
separato non è tenuto al mantenimento della figlia trentenne che rifiuta un
posto fisso. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione
confermando quanto deciso in grado di appello (la Corte di Appello aveva
ritenuto cessato il diritto della ragazza ad essere mantenuta). Invano la figlia
e la madre avevano proposto ricorso in Cassazione per riottenere l’assegno: la
Suprema Corte ha spiegato che, se da un lato è vero che l’obbligo di
mantenimento puo’ protrarsi anche ben oltre la maggiore età fino a quando i
figli non divengano autosufficienti, dall’atro lato il figlio che rifiuti senza
giustificato motivo un posto di lavoro fisso procuratogli dal genitore non puo’
poi pretendere di continuare ad essere mantenuto.
LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE
SEZIONE I
CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
G. C. chiedeva
al Tribunale di Perugia di dichiarare cessato l’obbligo di mantenere la figlia
R., maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente.
A sostegno della propria richiesta il C.
assumeva chela figlia nonostante avesse raggiunto da tempo la maggiore età non
aveva terminato gli studi ed aveva rifiutato un posto di lavoro in Banca a
Milano, che il padre si era offerto di procurarle.
Si costituivano in giudizio R. C. e la madre V.
P. assumendo che la richiesta del C. era stata proposta in quanto questi non
conosceva i fatti con i quali la ragazza si era dovuta confrontare, costituiti
dall’età avanzata della nonna ultraottantenne e dalla malattia della madre,
sicchè essendosi dovuta dedicare all’assistenza delle due donne non aveva
trovato il tempo e la concentrazione mentale necessari per continuare gli studi.
Circa il rifiuto di trasferirsi a Milano R. C.
precisava che il rifiuto era stato causato dai pessimi rapporti intrattenuti con
il padre che, fra l’altro, si era formato una nuova famiglia.
Il Tribunale di Perugia con decreto in data
17/72001 respingeva la domanda attrice.
Proponeva reclamo alla Corte di appello G. C. e
il giudice di secondo grado accoglieva il reclamo e, per l’effetto, dichiarava
cessato l’obbligo del padre di corrispondere alla figlia l’assegno di
mantenimento.
Per la cassazione del decreto della Corte
d’appello propongono ricorso, fondato su due motivi, V. P. e R. C.
Resiste con controricorso G. C.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con il primo motivo di cassazione le ricorrenti
denunziano l’impugnato decreto per violazione e falsa applicazione degli
artt. 147, 148, 155 e 433c.c. nonchè degli artt. 4, 5,
6, 9 legge n. 898/1970.
Con il secondo motivo R. C. e V. P. lamentano
motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, nonchè falsa
applicazione degli artt. 115, 116, 356 c.p.c.
Assumono le ricorrenti che la Corte d’appello
non ha tenuto conto che l’obbligo del mantenimento dei figli non cessa con il
raggiungimento della maggiore età ma si protrae fino a quando questi non siano
divenuti autosufficienti o sia accertato che l’autosufficienza economica non sia
raggiungibile per inerzia colpevole dei figli stessi.
La Corte territoriale ribaltando la decisione
adottata dal Tribunale ha ritenuto che il mancato raggiungimento
dell’indipendenza economica di R. C. sia dipeso esclusivamente dal comportamento
colpevole della ragazza, senza tenere nella debita considerazione che la stessa
sia era dovuta occupare di assistere la madre malata e la nonna ultraottantenne,
sicchè ora si vede danneggiata dall’aver privilegiato i sentimenti rispetto
all’utile personale.
In ordine al rifiuto di accettare l’opportunità
di lavoro offertale dal C. osservano le ricorrenti che l’offerta formulata dal
padre era meramente ipotetica, che la ragazza aveva pessimi rapporti con il
padre, che si era anche formato una nuova famiglia, sicchè particolarmente
gravoso sarebbe stato per R. lasciare la sua casa in Perugia.
I due motivi di ricorso vanno congiuntamente
esaminati e respinti.
Invero risp0onde a verità che l’obbligo di
mantenere i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma nella
specie tale principio è stato rispettato dalla Corte territoriale che ha
ritenuto che il mancato raggiungimento dell’autosufficienza economica andava
attribuito a colpa della ragazza che fin da data anteriore al sorgere della
malattia della madre avrebbe potuto conseguire il diploma di laurea o comunque
sostenere un maggior numero di esami ed inoltre che la signora P. per sei anni
dopo l’intervento ha condotto una vita regolare sicchè ininfluente doveva
ritenersi la malattia della madre nel mancato completamento degli studi da parte
della ragazza.
In ordine poi alla non accettazione del posto
di lavoro offertole dal padre va osservato che la Core di appello ha precisato
che nella specie si trattava di una banca di rilevanza nazionale sicchè la
signora C., dopo un iniziale periodo di lavoro in Milano avrebbe potuto cercare
di rientrare in Perugia ove esistono sedi della banca stessa.
Infine in ordine alla pretesa violazione
dell’art. 433 del codice civile indicata nell’epigrafe del primo motivo di
ricorso si osserva che sia nel corpo del ricorso che nell’impugnato decreto non
vi è menzione dell’obbligo di pagamento degli alimenti, per cui si deve
ritenere che l’indicazione dell’articolo in questione sia stata inserita ad
abundantiam.
Pertanto essendo l’impugnato decreto
compiutamente motivato ed immune da vizi di diritto il ricorso va interamente
respinto.
Ricorrono i giusti motivi per compensare fra le
parti le spese di giudizio di legittimità
PQM
Respinge il ricorso, spese compensate.
Roma, 13 dicembre 2004.
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2005.



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