La parentela col pregiudicato non chiude l’azienda -; TAR CANPANIA, Sezione III, Napoli, Sentenza n. 1232 del 23/02/2005
Essere parenti di un noto pregiudicato, perlopiù
deceduto da tempo, non puo’ essere motivo di impedimento all’esercizio di un’attività
commerciale. Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania ha accolto il ricorso di una signora, socia di una ditta che gestiva
scommesse sportive, che si era vista chiudere l’attività da un provvedimento
del Questore. Il Questore di Napoli, infatti, aveva ordinato l’immediata
cessazione dell’attività di scommesse sulla base del fatto che la donna
risultava imparentata con un noto pregiudicato accusato di associazione a
delinquere. Il Tar di Napoli, invece, ha condiviso in pieno le argomentazioni
della ricorrente (sottolineando oltretutto che alla stessa non era stato
comunicato l’avvio del procedimento amministrativo come invece prevede la
legge), e ha annullato l’ordinanza del Questore per "l’inadeguatezza degli
addebiti" a supporto del provvedimento. In primo luogo, secondo i giudici
amministrativi, "non appare logicamente sufficiente il rilevato legame tra la
socia ed il noto pregiudicato (cognati), sia per la sua stessa natura di
affinità collaterale sia perchè non corroborato da altri indizi ed ulteriori
specificazioni sia per la vetustà, essendo il malavitoso in questione deceduto
da oltre un ventennio". In secondo luogo, non era stata adeguatamente dimostrata
nemmeno la presunta attività di associazione a delinquere, non risultando agli
atti alcuna documentazione al riguardo.
TAR CANPANIA, Sezione III, Napoli, Sentenza n. 1232 del 23/02/2005
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania Napoli (Sezione IIIª)
composto dai Giudici:
Giovanni de Leo – Presidente
Angelo Scafuri – Consigliere rel.est.
Alfredo Storto – Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.12989/2000 R.G.
proposto da T. M. P., in proprio e nella qualità di socia accomandataria della
(Omissis), rappresentata e difesa prima dall’avv. E. S. in seguito sostituito
dall’avv. G. S. con procura depositata in data 28.1.2004;
contro
il Questore di Napoli,
costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello
Stato
per l’annullamento
del provvedimento n.2000.Cat11/E/DIV.P.A.S.
dell’1.12.2000 con il quale è stata ordinata l’immediata cessazione delle
attività di accettazione scommesse sportive, della nota del Comando Stazione
Carabinieri di quarto n.23233/6 P del 7 luglio 2004 e di tutti gli atti
presupposti, connessi e conseguenti
nonchè
per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;
VISTO il ricorso, con i relativi
allegati;
VISTO gli atti di costituzione
in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTO le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 9
dicembre 2004 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al
relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
La ricorrente si duole del
provvedimento di cessazione immediata dell’attività di scommesse, disposto
dalla Questura per i rapporti di parentela della socia con noto pregiudicato e
per i precedenti penali del preposto alla suddetta attività.
Al riguardo deduce violazione di
legge ed eccesso di potere.
L’Amministrazione intimata si è
costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
Alla pubblica udienza del 9
dicembre 2004 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
A sostegno del gravame la
ricorrente deduce la violazione della
fase partecipativa ex art. 7 della legge n. 241/1990 [1] nonchè la
confutazione degli addebiti mossi, inerenti esclusivamente i rapporti di
parentela della socia con noto pregiudicato ed i precedenti penali del preposto
all’attività.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo sussiste la
violazione dell’art.7 legge n.241/1990, non avendo l’Amministrazione portato a
conoscenza dell’interessata l’avvio del procedimento, con inevitabile
pregiudizio delle sue garanzie partecipative, tanto più rilevanti nella specie
perchè avrebbero consentito di fare emergere elementi tali da indurre
l’Amministrazione ad una diversa determinazione.
Sotto tale ultimo profilo va
rilevata altresi’ l’inadeguatezza degli addebiti che supportano l’ordinanza
impugnata.
In particolare non appare
logicamente sufficiente il rilevato legame tra la socia ed il noto pregiudicato
(cognati), sia per la sua stessa natura di affinità collaterale sia perchè non
corroborato da altri indizi ed ulteriori specificazioni sia per la vetustà,
essendo il malavitoso in questione deceduto da oltre un ventennio.
Parimenti non puo’ dirsi che a
carico del preposto siano emersi gli asseriti "precedenti per associazione a
delinquere" atteso che non risulta agli atti alcuna documentazione probatoria al
riguardo, a fronte del decreto di rigetto della richiesta di applicazione delle
misure di prevenzione del 10.3.1999 e della sentenza assolutoria del Tribunale
Penale di Napoli, Sez.VIII, n.2503 dell’11.6.1996, prodotti in allegato al
ricorso.
In definitiva il ricorso è
fondato.
Non puo’ invece trovare
accoglimento la domanda risarcitoria, genericamente formulata e priva di
adeguato supporto probatorio.
Sussistono le ragioni per disporre la
compensazione delle spese di causa .
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania-sede di Napoli, sez.III,
ACCOGLIE
il ricorso n.12898/2000 in epigrafe e per
l’effetto pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dalla Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso
in Napoli nella camera di consiglio del 9 dicembre 2004.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE
Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2005.
Note:
[1] L’art.7 della Legge 7
agosto 1990 n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) disciplina la partecipazione al
procedimento amministrativo, stabilendo che, sempre che non sussistano ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità , l’avvio del
procedimento deve essere comunicato ai soggetti interessati secondo le modalità
previste dal successivo art.8 (comunicando, cioè, con esattezza tutti gli
estremi del procedimento).
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