Non è favoreggiamento riaccompagnare la prostituta – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 1716 del 21/05/2005
Riaccompagnare
una prostituta sul luogo di lavoro dopo aver consumato un rapporto in automobile
non puo’ essere considerato favoreggiamento della prostituzione, trattandosi
piuttosto di un atto di cortesia nei confronti della lucciola. Lo ha stabilito
la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il ricorso del
Procuratore della Repubblica di Teramo contro una sentenza del Giudice
dell’udienza preliminare che aveva assolto dal reato di favoreggiamento della
prostituzione un uomo fermato mentre riaccompagnava una prostituta sulla strada
nella quale la stessa adescava i clienti. La Suprema Corte ha sottolineato che
"il riaccompagnamento della prostituta nel luogo di adescamento, da parte del
suo cliente, non offende ne la moralità pubblica o il buon costume, ne la
libertà della prostituta, ma anzi si configura semplicemente come una condotta
accessoria alla consumazione del rapporto sessuale mercenario, che risponde a un
sentimento di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta;
per questa ragione, una siffatta condotta accessoria più che un aiuto alla
prostituzione è un favore personale alla prostituta", e quindi "non attenta
alla (ma anzi rispetta la) libertà personale della prostituta", e non favorisce
la prostituzione "più di quanto non faccia la consumazione stessa del congresso
carnale, che tuttavia nessuno (ancora) è arrivato a imputare al cliente come
favoreggiamento della prostituzione".
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Sul punto vedi anche:
https://www.litis.it/giunews/news.asp?id=884
Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Terza Penale, sentenza n.1716/2005 (Presidente: A. Zumbo; Relatore: P.
Onorato)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE
PENALE
SENTENZA
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con sentenza del
18/12/2001 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha, tra
l’altro, dichiarato non doversi procedere contro (rectius assolto) R. D. T. per
il reato di favoreggiamento della prostituzione di V. M. G., ascrittogli perchè,
dopo aver consumato con questa un rapporto sessuale a pagamento all’interno di
un’autovettura, l’aveva riaccompagnata con la stessa autovettura sul luogo dove
adescava abitualmente gi occasionali clienti
(art. 3 comma 2 n. 8 legge
20/2/ 1958 n. 75).
I carabinieri della stazione di Martinsicuro avevano riferito che la notte del
19/8/2000 il D. T. a bordo della sua auto si era avvicinato alla prostituta G.
nella strada provinciale dove questa era solita sostare per reperire clienti;
quindi, dopo una breve conversazione, aveva caricato a bordo la donna.
Allontanatisi in
auto, si erano appartati in una strada buia, dove avevano consumato un rapporto
carnale, al termine del quale il D. T. aveva riaccompagnato la donna nella
strada dove l’aveva prelevata.
Al riguardo, il
giudice ha osservato che il contestato reato di favoreggiamento si configura
come intermediazione tra offerta e domanda di prostituzione sessuale, sicchè
non puo’ essere commesso dal cliente della prostituta.
Ha precisato
inoltre che riaccompagnare la meretrice nel luogo di adescamento, dopo aver
consumato il rapporto mercenario, è una condotta correlata piuttosto alla
esigenza della consumazione del rapporto in luogo diverso da quello
dell’incontro.
Ha quindi
ritenuto che il fatto non sussiste.
Il procuratore
della Repubblica di Teramo ha proposto ricorso su considerazioni metagiuridiche
che non hanno efficacia scriminante.
Infatti il
favoreggiamento della prostituzione non richiede la intermediazione tra offerta
e domanda, ma è fattispecie a forma libera che sanziona tutte quelle condotte
che in qualsiasi maniera agevolano l’attività di meretricio e che possono
essere perpetrate anche dal cliente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va
preliminarmente osservato che il pubblico ministero ha proposto ricorso
immediato per cassazione, come dimostra il contenuto dell’impugnazione e il
richiamo esplicito all’art. 569 c.p.p., sicchè non puo’ accogliersi la
richiesta del procuratore generale di convertirlo in appello e di trasmettere
gli atti alla corte distrettuale competente.
Nel merito, il
ricorso è privo di fondamento giuridico.
Il ricorrente
coglie nel segno quando contesta che nella nozione di favoreggiamento della
prostituzione sia inclusa come elemento essenziale la intermediazione tra
offerta e domanda, che è propria invece del lenocinio.
Tuttavia la
nozione del favoreggiamento che egli sostiene, facendo leva sulla formulazione
letterale della norma, e in particolare sulla locuzione avverbiale in qualsiasi
modo, non resiste a un rigoroso vaglio critico.
Giova ricordare
che la legge 20/2/1958 n. 75, avente per oggetto abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
prostituzione, nell’abolire i locali di meretricio disciplinati dagli artt. 190-
208 del t.u.p.s. e nell’abrogare implicitamente gli artt. 531- 536 cod. pen., ha
introdotto nuove figure di reato, tutte riconducibili a quattro categorie
generali, relative rispettamene alle case di prostituzione, al prossenetismo in
senso lato (comprendete reclutamento, induzione, agevolazione, pubblico
lenocinio, tratta, favoreggiamento), allo sfruttamento e all’adescamento (ora
configurabile come semplice illecito amministrativo).
Benchè, secondo
dottrina e giurisprudenza, l’oggetto delle nuove figure criminose sia ancora la
moralità pubblica e il buon costume, di cui al titolo nono del libro secondo
del codice penale, non v’è dubbio che, come pure sottolinea un’autorevole
dottrina, l’interesse tutelato sia anche quello di impedire che le persone
dedite alla prostituzione siano sfruttate, strumentalizzate e comunque indotte
alla loro umiliante attività.
Se si considera
che la prostituzione in quanto tale non costituisce reato e non è neppure più
disciplinata come fonte di malattie veneree, si deve concludere che oggetto
concorrente della norma è anche quello di tutelare la libertà e dignità delle
persone che si prostituiscono di fronte alle insidie di terzi.
Questa duplice
oggettività giuridica (moralità pubblica e libertà delle persone che si
prostituiscono) è confermata anche dal composito scopo del legislatore che
traspare chiaramente dal titolo della legge (abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione).
Si puo’ dire
tranquillamente che in questo caso ratio legis e intentio legis corrispondono.
Alla luce di
questa premessa si deve interpretare restrittivamente la fattispecie di
favoreggiamento della prostituzione.
Tra tutte quelle
introdotte dalla legge 75/1958 essa è quella caratterizzata da maggiore
indeterminatezza nella descrizione della condotta tipica; richiede pertanto una
esegesi costituzionalmente adeguatrice, che rispetti i principi di
determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale,
consacrati rispettivamente negli artt. 25 e 27 della Carta repubblicana.
Orbene, per
evitare ogni assurda dilatazione della condotta incriminata, soccorre il ricorso
alla oggettività giuridica del reato come sopra individuata, che impone di
escludere dal perimetro penale quelle condotte di astratto favoreggiamento che
non offendono ne la moralità pubblica o il buon costume ne la libertà delle
persone dedite alla prostituzione, che la legge 75/1958 ha inteso tutelare. In
altri termini, è il principio di offensività che in questo caso consente di
restringere la tipicità della condotta nei limiti imposti dai principi
costituzionali.
In base a questi
criteri si puo’ concludere che la condotta del cliente della prostituta il
quale, dopo il congresso carnale, riaccompagni la prostituta nel luogo in cui
questa esercita la sua professione, esula dal delitto di favoreggiamento
previsto dal n. 8 dell’art. 3 della legge 75/1958.
Infatti, se si
considera che la prostituzione in se stessa non è penalmente illecita e che
dall’entrata in vigore del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 (art. 81, comma1 lett. a))
il reato contravvenzionale di adescamento previsto dall’art. 5 della legge
75/1958 è stato degradato a illecito amministrativo, si deve affermare che: il
riaccompagnamento della prostituta nel luogo di adescamento, da parte del suo
cliente, non offende ne la moralità pubblica o il buon costume, ne la libertà
della prostituta, ma anzi si configura semplicemente come una condotta
accessoria alla consumazione del rapporto sessuale mercenario, che risponde a un
sentimento di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta;
per questa ragione, una siffatta condotta accessoria più che un aiuto alla
prostituzione è un favore personale alla prostituta.
In altri termini,
essa da una parte non attenta alla (ma anzi rispetta la) libertà personale
della prostituta, dall’altra non favorisce la prostituzione in quanto tale.
O almeno non la
favorisce più di quanto non faccia la consumazione stessa del congresso
carnale, che tuttavia nessuno (ancora) è arrivato a imputare al cliente come
favoreggiamento della prostituzione.
PQM
La corte suprema
di cassazione respinge il ricorso.
Roma, 9/11/2004.
Depositata in
Cancelleria il 21 gennaio 2005.



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