Privacy, accesso alle banche dati e diritti dei cittadini
E’ gratuito l’accesso ai propri dati personali
detenuti da società pubbliche o private. Un modesto contributo spese è invece
dovuto nel caso in cui se ne chieda la trascrizione su particolari supporti o
le ricerche diano esito negativo. Il contributo richiesto non puo’ comunque
superare i costi effettivamente sostenuti per la ricerca e gli importi massimi
stabiliti dal Garante. Con un provvedimento
a carattere generale (Gazzetta ufficiale n. 55 dell’8 marzo 2005),
l’Autorità ha individuato – in attuazione del Codice in materia di protezione
dei dati personali – criteri e contributi spese, eventualmente dovuti, in
caso di esercizio dei diritti di accesso. Gli importi sono stati determinati
tenendo conto di una serie di fattori: la normativa comunitaria ed
internazionale, la necessità di non rendere oneroso l’esercizio del diritto di
accesso, i contributi già previsti dalla legge (d.P.R. n. 501/1998) prima
dell’entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il Codice riconosce, infatti, ad ognuno, il diritto di chiedere
gratuitamente, a società pubbliche o private, e di avere conferma
dell’esistenza di propri dati personali, ottenere la loro comunicazione in modo
comprensibile, conoscerne l’origine, sapere come e perchè sono raccolti
e utilizzati. Ma lo stesso Codice, nell’intento di circoscrivere il numero
delle istanze immotivate che possono finire per gravare sull’attività di
un’amministrazione o di una azienda privata, prevede la possibilità di
chiedere un contributo spese, demandandone la determinazione al Garante. Chi si
rivolge a enti pubblici e privati, impegnandoli in ricerche, spesso laboriose, che
non portano a nulla, perchè i suoi dati non risultano essere stati mai
trattati, dovrà versare un contributo spese fino ad un massimo di dieci euro,
importo sostanzialmente corrispondente a quello a quello già previsto dalla
precedente normativa (£ 20.000). Il contributo non puo’ essere chiesto quando i
dati, cancellati o non più reperibili, risultano comunque trattati in
precedenza. Si scende a due euro e mezzo se le ricerche sono effettuate
in modo elettronico e la risposta, negativa, è fornita oralmente. Il
contributo è invece di venti euro nel caso in cui la risposta sia positiva (si
confermi, quindi, di detenere i dati), ma l’interessato chieda che siano
riportati su supporti particolari come audiovisivi, lastre, nastri, di maggior
costo rispetto agli ordinari floppy disk o Cd rom. Si tratta sempre, di un
importo massimo perchè il contributo non puo’ comunque eccedere i costi
effettivamente sostenuti e documentabili. Considerato, infine, che un
contributo spese puo’ essere chiesto, in base al Codice, anche quando le
ricerche sono difficoltose e richiedono un notevole impiego di mezzi, il
Garante, con separato provvedimento, ha accolto, solo per il 2005, la richiesta
di un sistema di informazioni creditizie che intendeva avvalersi di questa
possibilità in particolari ipotesi (contributi per supplementi di istruttoria,
spese postali).



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