La decisione presa dal Pm di non proseguire l’azione penale non preclude l’avvio di un ulteriore procedimento – Corte di giustizia Ce, Sentenza C 469/ 03 del 10/03/2005
La Massima:
Una decisione
giudiziaria (…) adottata dopo che il Pubblico Ministero ha deciso di non
proseguire l’azione penale per il solo motivo che è stato avviato un
procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e
per gli stessi fatti, senza svolgimento di alcuna valutazione nel merito, non
puo’ costituire una sentenza definitiva che giudica tale persona ai sensi
dell’articolo 54 della CAAS.
L’applicazione di tale articolo ad una decisione di chiudere il procedimento
(…) sortirebbe l’effetto di rendere più difficile, o di ostacolare, ogni
concreta possibilità di sanzionare negli Stati membri interessati il
comportamento illecito addebitato all’imputato.
Da un lato, la detta decisione di chiudere la causa sarà stata adottata dalle
autorità giudiziarie di uno Stato membro senza alcuna valutazione del
comportamento illecito addebitato all’imputato. Dall’altro, l’apertura di un
procedimento penale in un altro Stato membro per gli stessi fatti risulterebbe
compromessa, quand’anche proprio l’avvio di tale procedimento avesse
giustificato la rinuncia all’azione penale da parte del Pubblico Ministero del
primo Stato membro.
Pertanto, occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che il
principio ne bis in idem, sancito dall’articolo 54 della CAAS, non si applica ad
una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro che dichiara
chiusa una causa dopo che il Pubblico Ministero ha deciso di non proseguire
l’azione penale per il solo motivo che è stato avviato un procedimento penale
in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti,
senza alcuna valutazione nel merito.
(Corte di giustizia europea, sentenza 10 marzo 2005 procedimento C 469/ 03)
Solo la sentenza che
fornisce una valutazione nel merito dei fatti mette in moto il principio del
divieto di un nuovo giudizio. Non è sufficiente, per soddisfare l’articolo 54
della Convenzione che applica l’accordo di Schengen e codifica il ne bis in
idem internazionale, un provvedimento di rito, come la decisione del Pm di non
proseguire l’azione penale perchè pende dinanzi alle autorità di un altro
Stato un procedimento nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi
reati.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ce nella sentenza C 469/ 03, depositata
ieri, che segna una novità rispetto all’orientamento sin qui seguito. Se in
passato la Corte aveva infatti stabilito l’operatività del divieto per le
decisioni chiuse con un patteggiamento che aveva estinto l’azione penale (
causa C 187/ 01) in questo caso, e per la prima volta su richiesta di un
tribunale italiano, la Corte ne esclude l’applicazione se manca una decisione
di merito.
Nel caso concreto, la Corte Ce era stata investita dal rinvio pregiudiziale
presentato da un cittadino italiano accusato di traffico di stupefacenti. Dopo
l’arresto, le autorità olandesi avevano chiuso il procedimento senza alcuna
pena. Decisione adottata perchè risultava che nei confronti dell’imputato era
stata intrapresa, per gli stessi fatti, un’azione penale dalla Procura di
Bologna. L’esito dell’indagine congiunta con le autorità olandesi aveva
portato infatti all’arresto in Italia. Un anno dopo il Gup di Bologna aveva
disposto il rinvio a giudizio dell’indagato per traffico di sostanze
stupefacenti.
Durante il procedimento dell’imputato i Pm bolognesi avevano richiesto ai
giudici di Amsterdam assistenza giudiziaria e un’informativa sull’esito del
procedimento penale aperto da loro.
La procura olandese ha fornito una risposta tanto rapida, arrivata solo dopo 10
giorni, quanto insufficiente, limitandosi a comunicare la chiusura del
procedimento a carico del cittadino italiano a causa dello stesso procedimento
aperto nei suoi confronti in Italia e l’impossibilità, in virtù di una
riserva formulata all’atto della sigla della Convenzione Schengen, di prestare
assistenza giudiziaria se non in presenza di nuove prove a carico
dell’imputato.
Per sbloccare la
situazione il giudice di rinvio italiano chiama quindi in causa
la Corte di giustizia chiedendo se sia legittimo applicare il principio del ne
bis in idem, cosi’ come sancito dall’articolo 54 della Caas se una causa viene
chiusa senza entrare nel merito solo perchè un procedimento analogo è stato
aperto in un altro paese membro. La risposta della Corte è negativa. I giudici
di Lussemburgo ricordano infatti come l’articolo 54 stabilisca che nessuno puo’
essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato membro per i medesimi
fatti per i quali è stato già giudicato con sentenza definitiva in un altro.
Ed è evidente che una decisione come quella adottata, nella causa a loro
sottoposta, in seguito alla decisione del Pm di non proseguire l’azione penale
senza entrare nel merito non possa essere considerata una sentenza definitiva.
Il ne bis in idem sottolineano i giudici ha lo scopo di evitare che una persona
venga processata per lo stesso reato in due stati diversi, ma l’applicazione
del principio in un caso come quello analizzato avrebbe l’effetto di rendere più
difficile o di ostacolare ogni concreta possibilità di sanzionare in entrambi
gli stati interessati il comportamento illecito.
La riserva olandese, con una sostanziale portata preventiva rispetto a una
pronuncia di merito del ne bis in idem, creerebbe dunque una sorta di
immobilismo in quanto porta da una parte all’archiviazione e dall’altra a
rendere, per la mancata collaborazione, più difficile l’accertamento dei
fatti. Conseguenze queste, in netto contrasto, con le finalità stesse previste
dal Trattato su uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia
assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate
per quanto riguarda la prevenzione e la lotta alla criminalità.
Patrizia Maciocchi, Il
Sole 24 Ore



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