Colpa medica: il chirurgo risponde anche del decorso post-operatorio – Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza n. 9737 del 11/03/2005
Non basta che il paziente sia
stato affidato ad un altro reparto
Giro di vite della Cassazione in tema di responsabilità medica e paramedica.
Ad intervenire in questo campo, è la IV sezione penale di Piazza Cavour con la
sentenza 9739/05, depositata l’11 marzo. Secondo gli "ermellini", infatti, i medici ospedalieri non
possono dimenticare che sono responsabili dei pazienti e che per assisterli, a
volte, devono fare ben più di quello che prevede il contratto di lavoro. Ad
esempio, i camici bianchi del turno di notte non possono limitarsi ad
intervenire solo quando vengono chiamati dagli infermieri – come da clausola
contrattuale – ma, appena montano in servizio, devono informarsi delle
condizioni dei ricoverati nel reparto, soprattutto quelli gravi, e poi
controllarli più volte durante la notte.
Sottolineando, tra gli altri, questo principio, la Cassazione ha confermato le
condanne per colpa professionale – per il decesso postoperatorio di un paziente
disidratato e dissanguato – a due medici e due infermiere del Policlinico di
Bari. Inoltre la Suprema corte ha affermato che il personale infermieristico
deve prestare ascolto alle segnalazioni dei parenti degli ammalati, sul peggioramento
delle condizioni di salute dei loro cari, e darsi da fare di conseguenza. Per
quanto poi riguarda lo scaricabarile tra un reparto e l’altro – come spesso si
verifica in seguito alla morte di un malato – la Cassazione afferma che un
chirurgo, che ha appena operato un paziente in condizioni critiche, non puo’
affidarlo a un reparto che funziona solo con tirocinanti e paramedici perchè
in tal caso è come se lo avesse "abbandonato a sè stesso". In
pratica, il chirurgo rimane responsabile del paziente anche quando lo affida ad
altre mani e, ancor più, se non si tratta di mani sufficientemente
specializzate. Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato
la condanna a quattro mesi di reclusione nei confronti del chirurgo A.D.L., del
medico di guardia G.G., e di due infermiere professionali. I quattro sono stati
ritenuti, tutti insieme, responsabili della morte di Serafino M., entrato in
coma – nel 1995 – dodici ore dopo essere stato operato e trasferito dal reparto
di chirurgia a quello di terapia intensiva. L’uomo, 46 anni, era vegliato dalla
moglie che accortasi che c’erano gravi problemi, aveva più volte sollecitato
le due infermiere ad attivarsi. Invano, perchè le due imputate si limitarono
solo ad aggiungere coperte, senza chiamare il medico di notte. La mattina, alle
sette, il paziente fu portato in rianimazione e mori’ un’ora dopo: aveva una
emorragia interna ed era disidratato. Della sua morte, la Cassazione ha
ritenuto colpevole anche il chirurgo che dopo averlo operato lo aveva avviato a
un reparto di gente inesperta e con un medico a chiamata. Gli
"ermellini" hanno condannato anche il medico turnista che si era
strettamente attenuto al contratto, e non aveva mai visitato Serafino. Per
Piazza Cavour questo non è ammissibile perchè "indipendentemente dagli
obblighi contrattuali", ogni medico "ha una posizione di garanzia
specifica nei confronti dei pazienti a lui affidati, che deve essere espletata
nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione".
I familiari della vittima dovranno, ora, essere risarciti.
Per quanto riguarda la responsabilità del chirurgo, Piazza Cavour spiega di
condividere il rimprovero al suo comportamento già avanzato dalla Corte
d’appello di Bari, in totale riforma della sentenza di primo grado che aveva
assolto tutti. Rileva in proposito la IV sezione, che l’imputato "risolse
imprudentemente di effettuare un intervento altamente specialistico nell’ultimo
turno pomeridiano, nell’approssimarsi della notte: tempo nel quale, secondo
regola di comune esperienza, il presidio medico e sanitario, nei reparti
ospedalieri è notevolmente meno allertabile alle emergenze che non nelle ore
del giorno". In sostanza, i medici devono – laddove è possibile –
rimandare alla mattina gli interventi delicati. Sempre occupandosi della
responsabilità del chirurgo che opero’ la vittima, la Suprema corte la ravvisa
anche nel fatto che egli affido’ la fase postoperatoria "ad un reparto che
sapeva affidato solo a personale paramedico certamente non in grado di far
fronte all’assistenza di pazienti appena sottoposti ad interventi di alta
chirurgia, e ad un medico di guardia per contratto disponibile solo dietro
chiamata o "a richiesta"".
In questo caso, per i magistrati di legittimità, "si puo’ dire che il
chirurgo abbia abbandonato il paziente a sè stesso, avendo la piena
consapevolezza di tale abbandono".
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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