Comuni, non può essere contestato il provvedimento di archiviazione disposto dal Prefetto – Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 3838 del 15/02/2005

La massima:

Nell’esercizio di
questa attività di controllo non è dunque identificabile una situazione
giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo
all’amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di
intervento del Prefetto, sicchè, in considerazione dell’assetto della materia
risulta applicabile il principio affermato da questa Corte, secondo il quale
non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le
statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo
operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione a essi. (…)
Una situazione di diritto soggettivo neppure è configurabile in riferimento al
credito dell’amministrazione comunale, in quanto destinataria dei proventi ”
nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 208 del Codice della strada, in
virtù del criterio stabilito dal comma 3 in ordine alle modalità di utilizzazione
degli stessi ” appunto perchè esso sorge esclusivamente una volta che si sia
esaurito il procedimento stabilito dalla legge che prevede l’intervento del
Prefetto.

Ricorsi limitati per
il Comune in materia di infrazioni al Codice della strada. Con la sentenza n.
3038, infatti, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha escluso che sia
proponibile da parte dell’ente municipale un ricorso contro l’ordinanza di
archiviazione degli atti emessa dal prefetto su istanza del presunto
trasgressore che contestava il verbale di accertamento elevato dai vigili. La
vicenda giudiziaria è relativa al ricorso presentato dal Comune di Parma nei
confronti di un’ordinanza, datata 2001, nella quale il prefetto, su ricorso di
una ditta colpita da accertamento per l’installazione di cartelli pubblicitari
idonei a confondersi con quelli stradali, aveva disposto l’archiviazione dei
relativi verbali. Il giudice di pace aveva poi giudicato irricevibile il
ricorso.
La Corte ha respinto le tesi dell’ente locale facendo leva su un duplice ordine
di argomenti. Il primo, di carattere oggettivo, mette in luce come
l’opposizione che il Comune ha presentato non era in realtà proponibile perchè
l’ordinanza di archiviazione è esclusa dagli atti contro i quali si puo’
presentare il ricorso. Il relativo giudizio infatti deve essere instaurato solo
contro il provvedimento che applica la sanzione amministrativa. In questo senso
va anche un recente precedente, quello della sentenza n. 5466 del 2004, che
aveva stabilito l’inammissibilità del ricorso contro il decreto del Prefetto
che dispone l’improcedibilità dell’impugnazione perchè la legge non prevede
espressamente che possa essere " appellato" con questo rimedio.
Ma poi la sentenza si spinge oltre e s o t t o l i n e a , muovendosi questa
volta sul piano delle caratteristiche soggettive delle parti, come, in materia
di circolazione stradale, non è identificabile una situazione giuridica con le
caratteristiche del diritto soggettivo di cui sia titolare l’amministrazione
comunale. E questo almeno sino a quando non si sia esaurito il potere di
intervento del prefetto. Inoltre, per la Cassazione è inammissibile che il
Comune possa insorgere contro le decisione di un organo, come il Prefetto,
investito nella specifica materia di un compito di controllo e revisione
dell’azione della polizia municipale.
La disciplina della circolazione stradale ha, infatti, un carattere strumentale
rispetto alla tutela di un interesse, come quello della sicurezza delle
persone, che va oltre l’ambito strettamente locale ed esige invece una
disciplina unitaria su tutto
il territorio nazionale.
Una configurazione che è confermata anche dalla riforma del titolo V della
Costituzione dove la circolazione stradale non compare nell’elenco delle
materie attribuite alla competenza residuale delle Regioni.
Cosi’ ” la competenza nella materia della circolazione stradale deve ritenersi
attribuita allo Stato al quale spetta, conseguentemente, anche la disciplina
delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica
che, in sede locale, sia stato attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento
e anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza
della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti
locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso di parte ” .
Una posizione di diritto soggettivo non è poi attribuibile al Comune neppure
per quanto riguarda il credito " da multa", visto che questo sorge
solo quando si è esaurito il procedimento stabilito dalla legge che prevede
l’intervento del Prefetto.
La sentenza si preoccupa, infine, di respingere l’eccezione di
incostituzionalità in riferimento alla possibile violazione dell’articolo 24
sul diritto di difesa. Per la
Corte il diritto tutelato costituzionalmente è quello che
riguarda la possibilità effettiva di fare valere in giudizio le proprie
posizioni giuridicamente protette, ma non riguarda invece l’esistenza e il
contenuto di queste ultime: cosi’ non puo’ essere invocato quando manca la
situazione giuridica di diritto sostanziale di cui possa essere richiesta la
tutela giudiziaria.

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