Da restituire i punti della patente tolti illegittimamente – TAR TOSCANA, Sezione I, Sentenza n. 874 del 23/02/2005
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I punti tolti
dalla patente in applicazione di una norma successivamente dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale devono essere restituiti. Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso di un
automobilista contro la Direzione della Motorizzazione provinciale di Firenze
che gli aveva comunicato la decurtazione dei punti dalla patente e la necessità
di ripetere l’esame di idoneità tecnica alla guida. Secondo i giudici
amministrativi il ricorso è fondato in quanto, essendo stata dichiarata
incostituzionale in parte la norma in base alla quale i punti erano stati
decurtati ed essendo la questione pendente in seguito all’impugnazione dei
provvedimenti da parte del ricorrente, e considerato inoltre che per effetto
della sentenza la norma perde efficacia fin dall’inizio, i provvedimenti emessi
devono essere annullati.
TAR TOSCANA, Sezione I, Sentenza n. 874 del
23/02/2005
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
– I^ SEZIONE –
ha pronunciato la
seguente:
S E N T E N Z A
ex art. 21 e 26
della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di
Consiglio del 22 febbraio 2005.
Visto il ricorso
n. 270/2005 proposto da:
T. T.
rappresentato e
difeso da:
CRESCI GIACOMO
TOSATTI ERIKA
con domicilio
eletto in FIRENZE
VIA DEI DELLA
ROBBIA, 20
presso
TOSATTI ERIKA
contro
DIR.GEN.MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
DIREZIONE
PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE
PREFETTURA DI
PRATO
PREFETTURA DI
FIRENZE
rappresentati e
difesi da:
AVVOCATURA DELLO
STATO
con domicilio
eletto in FIRENZE
VIA DEGLI
ARAZZIERI 4
presso la sua
sede;
per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– del
provvedimento emesso dalla Direzione della Motorizzazione Provinciale di
Firenze, prot. n. 6336/10, del 03.01.2005, successivamente comunicato, con il
quale è stato disposto nei confronti del ricorrente la revisione della patente
di guida mediante espletamento di nuovo esame di idoneità tecnica (prova
tecnica e pratica di guida), ai sensi dell’art. 128
D.Lgvo n. 285/1992, in considerazione dell’esaurimento dei punti posseduti ai
fini della validità del titolo e quale conseguenza della detrazione operata a
seguito di verbale di accertamento infrazione al C.d.S., da eseguirsi nel
termine di 30 giorni sotto pena della sospensione a tempo indeterminato della
patente;
– del
provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza
dei Trasporti Terrestri – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici, del 03.01.2005, successivamente comunicato, con il
quale chi ricorre è stato informato dell’avvenuta variazione in pejus da "punti
10" a "punti 0" disposta d’ufficio del punteggio di spettanza sulla patente, per
effetto della sanzione accessoria della decurtazione di n. 10 punti disposto con
verbale n. 3935U/2004 emesso dalla Polizia Municipale di San Miniato;
– di tutti gli
atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto
all’adozione dei provvedimenti impugnati, ancorchè di estremi e contenuto
sconosciuti, ivi compreso per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento
di violazione C.d.S., n. 3935U/2004/V, del 27.08.2004, emesso dal Comando di
Polizia Municipale del Comune di San Miniato, nella parte in cui ha posto a
carico del ricorrente – quale proprietario solidamente responsabile – la
sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente
per il caso di mancata comunicazione nel termine di 30 giorni delle generalità
e dei dati identificativi del soggetto alla guida del veicolo al momento
contestato.
nonchè per la
declaratoria
ed il
riconoscimento del diritto del ricorrente a non vedersi attribuita la sanzione
accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente di guida
quale mero proprietario del veicolo solidamente responsabile, sulla base della
pronuncia di incostituzionalità
dell’art. 126 bis C.d.S. [1]emesso dalla
Consulta e, per l’effetto, vedersi riassegnato il punteggio posseduto
precedentemente alla suddetta sanzione, con conseguente annullamento del
provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente mediante
nuovo esame di idoneità, sotto pena della sua sospensione a tempo
indeterminato.
Visto gli atti e
documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda
di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio delle parti intimate;
Designato
relatore, alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005, il Presidente dott.
Giovanni Vacirca;
Uditi, altresi’,
per le parti l’avv. G.Cresci, l’avv. E.Tosatti e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;
Avvisate le
stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come
introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che,
in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di
una decisione in forma semplificata;
Considerato che
il ricorrente ha impugnato:
a) l’ordine in
data 3 gennaio 2005 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di
idoneità tecnica emesso dall’Ufficio provinciale della motorizzazione di
Firenze,
b) la variazione
del punteggio relativo alla sua patente, disposta in pari data dalla Direzione
generale della motorizzazione;
Considerato che
la decurtazione di tutti i punti residui è avvenuta a seguito di una violazione
del limite di velocità accertata dalla polizia municipale di San Miniato il 10
giugno 2004 e non immediatamente contestata;
Vista la sentenza
12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittimo l’art. 126-bis, 2° comma, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni nella parte in cui prevede la detrazione di punti a
carico del proprietario dell’automobile qualora questi, in mancanza di
contestazione immediata della violazione e di identificazione del conducente,
non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente;
Considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto
retroattivo e che il rapporto giuridico in esame non puo’ dirsi esaurito per
effetto dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal
proprietario del veicolo in quanto debitore in solido, mentre la decurtazione
del punteggio, conseguente all’accertamento della violazione, è disposta con
separato atto (strumentale rispetto all’ordine di revisione e quindi rientrante,
come quest’ultimo, nella giurisdizione amministrativa) in applicazione della
norma citata, previo accertamento della mancata comunicazione dei dati personali
del conducente;
Considerato che,
nel caso in esame, il ricorrente ha tempestivamente impugnato la variazione di
punteggio e il conseguente ordine di revisione della patente e che è fondata la
censura di violazione dell’art. 126-bis citato, quale risulta dalla parziale
dichiarazione di illegittimità costituzionale;
Ritenuto che il
ricorso sia fondato e che, per la novità della questione, sussistano giuste
ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale
amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i
provvedimenti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in
Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Giovanni Vacirca
Presidente, est.
Giuseppe Di
Nunzio
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