Utilizzabili le dichiarazioni del teste intimidito senza la piena prova della minaccia – Tribunale di Catania, Sezione seconda penale, Ordinanza del 04/03/2005
di
Francesco Puleio *
La decisione in commento affronta la controversa problematica interpretativa
concernente i presupposti per l’utilizzazione dibattimentale delle
dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal teste o dal
coimputato dopo la novella introdotta dall’articolo 16 della legge 63/2001. Il
caso sottoposto all’attenzione del tribunale concerneva un imprenditore, il
quale, sulla base degli esiti di intercettazioni telefoniche, era stato
individuato dalla polizia giudiziaria come sottoposto ad estorsione ad opera di
un’associazione di tipo mafioso; interrogato, aveva ammesso, sia pure dopo le
iniziali titubanze, la sottoposizione al pizzo, ma aveva poi ritrattato tutto
davanti al giudice. Per il tribunale sono stati decisivi, ai fini
dell’accertamento dell’inquinamento probatorio, apprezzabile ex articolo 500
comma 4 Cpp, il contesto sociale di svolgimento dei fatti, caratterizzato da
diffusa presenza criminale; la circostanza che il teste non si fosse
spontaneamente presentato alla polizia giudiziaria per accusare i
taglieggiatori; il timore, palesato dal teste (a conclusione delle
dichiarazioni rese in sede istruttoria) per la propria incolumità e per quella
dei propri familiari, dei dipendenti e della sua azienda, unito al
preannunciato rifiuto di deporre in dibattimento; la parziale ritrattazione
avvenuta già nel corso delle indagini preliminari, nel corso delle quali il
teste, dopo aver reso le prime dichiarazioni, aveva cercato in altre due
successive occasioni di sminuire la portata di quanto affermato; il
comportamento processuale del teste, volontariamente presentatosi in udienza
senza essere stato citato, e senza indicare attraverso quale fonte avesse
appreso della data e del luogo di svolgimento del dibattimento; le concrete
modalità di svolgimento dell’esame, caratterizzato da ingiustificata animosità
e polemica nei confronti degli interroganti; l’immotivata ed inspiegabile
discrasia tra le dichiarazioni precedenti e quelle rese in dibattimento ovvero
l’incongruenza delle spiegazioni addotte per giustificare tale contrasto; la
falsità della ritrattazione.
La pronuncia si inserisce cosi’ nel solco della non ancora copiosa
giurisprudenza sul punto (peraltro puntualmente richiamata in sentenza),
costante nell’affermare l’utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni
non confermate davanti al giudice anche in assenza della prova piena della
sussistenza dei reati di minaccia, violenza o subornazione in danno del
dichiarante, sul rilievo che la "provata condotta illecita" in ordine
alla quale devono sussistere "elementi concreti" non deve essere
necessariamente realizzata dall’imputato, o con il suo concorso, essendo le
previsioni normative dichiaratamente ed esclusivamente rivolte a tutelare
"la formazione della prova" nella sua oggettiva valenza di oggetto
dell’apprezzamento e fonte del convincimento del giudice nel giusto processo, e
non già ad accertare la responsabilità di chi ne abbia turbato il
procedimento formativo.
La modifica legislativa
Con l’entrata in vigore della legge 63/2001 è stata riscritta, tra l’altro, la
disciplina relativa alla formazione della prova orale nel dibattimento, in
ossequio ai principi enunciati nell’articolo 111 della Costituzione.
Il Legislatore, nel perseguire il risultato della più piena attuazione del
principio del contraddittorio come regola di formazione della prova, è
intervenuto sul contenuto dell’articolo 500 Cpp "depurandolo" della previsione
che consentiva l’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali utilizzate
per le contestazioni in presenza di altri elementi di prova a conforto della
loro attendibilità. Il nuovo testo, infatti, arresta la valenza delle
dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio alla valutazione sulla
credibilità di chi le ha rese, con la conseguenza della loro assoluta
inutilizzabilità sia nel caso di successive dichiarazioni testimoniali
difformi, sia di rifiuto del teste di sottoporsi all’esame delle parti.
Uniche due eccezioni a questo sbarramento sono rappresentate dal consenso
dell’imputato alla utilizzazione contra se delle dichiarazioni rese ad altra
parte o dalla sussistenza delle condizioni descritte dal comma quarto della
norma in commento. In questo secondo caso, recita la disposizione,
"quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono
elementi concreti per ritenere che il testimone sia sottoposto a violenza,
minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non
deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del
pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al
fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere
utilizzate".
L’eccezione in parola si pone essa stessa, a ben vedere, come diretta
attuazione del dettato costituzionale contenuto nell’articolo 111, secondo cui
la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per effetto di provata condotta illecita. Essa peraltro, pur
atteggiandosi a deroga, non risulta in contrasto con l’enunciato fondamentale
del cosiddetto "giusto processo" che esclude la possibilità di
provare la colpevolezza dell’imputato sulla base di dichiarazioni di un
soggetto che poi, per una libera scelta, volontariamente si sottragga
all’interrogatorio della parte da lui accusata.
In altri termini, l’accertata sussistenza di una condizione di subornazione del
teste impedisce di interpretare il suo silenzio come espressione di una libera
scelta e consente, quindi, di allargare il giudizio di colpevolezza sino a
ricomprendere nel suo alveo anche quelle dichiarazioni rese in assenza del
contraddittorio che, per effetto della condotta illecita esercitata sul teste,
non vengono dallo stesso ribadite in dibattimento.
Questa soluzione è, peraltro, in linea con il fondamento che sottende
all’intero articolato dell’articolo 111 Costituzione in cui il legislatore ha
dato atto della pari dignità riconosciuta dal nostro ordinamento, accanto al
principio del contraddittorio, a quelli di ragionevole durata del processo, di
non dispersione delle prove e dell’accertamento della verità come finalità
del processo. In particolare, il fine di accertamento della verità rende
sicuramente costituzionalmente orientati quei meccanismi di recupero delle
dichiarazioni predibattimentali che, intervenendo in situazioni in cui appare
pregiudicata libera formazione della prova nel contraddittorio delle parti,
tendono ad assicurare al patrimonio decisionale del processo contributi di
conoscenza dei fatti di causa non più riproducibili attraverso la
testimonianza dibattimentale. I suesposti principi vengono poi, con gli
opportuni adattamenti, trasposti anche in sede di interrogatorio dell’imputato.
Il contenuto del giudizio incidentale. La valutazione del dato letterale
Chiarito l’inquadramento ed il rapporto tra le norme richiamate, occorre a
questo punto compiere l’ulteriore passaggio ermeneutico riguardante
l’indicazione del contenuto del giudizio incidentale affidato al giudice dal
comma V della stessa disposizione, vale a dire all’individuazione del materiale
sul quale debba formarsi il convincimento del giudice circa la sussistenza di
una minaccia che sia causa del rifiuto a deporre del teste o del coimputato, giudizio
in cui la novità del dettato normativo priva la valutazione dell’interprete
del conforto di una consolidata prassi giurisprudenziale sul punto. Nondimeno,
appare possibile trarre, mediante il ricorso a criteri di logica ermeneutica,
significativi spunti dalla stessa lettera dei commi 4 e 5 dell’articolo 500
Cpp.
Tre sono i passaggi che impongono una specifica riflessione.
1. Il primo è rappresentato dall’inciso in apertura del comma 4 della norma in
commento "anche per le circostanze emerse nel dibattimento". In
proposito, cio’ che va posto in evidenza è l’espressione "anche",
qui adoperata nella sua funzione sintattica di avverbio, che chiarisce che le
circostanze sintomatiche di una subornazione in atto possono ricavarsi non
soltanto da dati emersi nel corso del dibattimento ma pure da situazioni ad
esso esterne, portate alla conoscenza del giudice per iniziativa di una delle
parti.
Dunque, l’attivazione del procedimento d’indagine incidentale previsto
dall’articolo 500 comma 5, Cpp puo’ essere ugualmente sollecitata nell’ipotesi
in cui nel corso del dibattimento non sembrano evidenziarsi i segnali di
un’attività diretta ad inquinare la genuinità di una prova o ad impedirne la
sua formazione. La possibilità di calare nel dibattimento elementi di valutazione
estranei all’oggetto del processo permette, al solo fine descritto dalla norma,
di allargare il panorama di conoscenze del giudice consentendogli, dunque, di
interpretare pure alla luce di quelle circostanze il contegno processuale del
teste o della parte.
2. Il secondo passaggio concerne l’individuazione dell’esatta portata
dell’espressione "elementi concreti", su cui si appunta il limite di
valutazione del giudice in ordine alla sussistenza della condizione di
minaccia. Appare evidente al riguardo che il legislatore della riforma aveva in
mente, come tipica, la situazione di stretta concomitanza temporale tra la
condotta diretta ad influire sulla dichiarazione ed il comportamento tenuto dal
teste (ovvero, come si disse, dal coimputato), in sede di esame. Pertanto, la
contingenza tra i due momenti considerati impedisce logicamente di richiedere
alla parte, che intenda evidenziare che la dichiarazione resa dal soggetto non è
genuina o che il rifiuto alla sottoposizione ad esame non è frutto di una
scelta difensiva, la prospettazione al giudice di una vera e propria prova
della minaccia. Cio’ che invece è ritenuto sufficiente è che la parte
interessata offra alla valutazione elementi dotati del carattere della
concretezza. Dunque, non una prova, ma un "seme" di prova che
tuttavia abbia in sè le qualità della precisione, obiettività e
significatività.
A ben vedere, peraltro, cio’ di cui sembra fatto onere alla parte interessata
non è nemmeno la prospettazione di elementi che manifestino già completamente
i surrichiamati requisiti. Infatti, il comma V dell’articolo 500 Cpp esplicita
che su richiesta di parte il giudice svolge gli accertamenti che ritiene
necessari ai fini della verifica della situazione di subornazione, prevedendo
semplicemente la possibilità (non l’onere) per la parte di fornire gli
elementi utili a tale dimostrazione. In conclusione, gli elementi concreti
della minaccia o vengono offerti direttamente dalla parte oppure questa puo’
richiedere al giudice di compiere, in relazione alle circostanze dedotte, gli
accertamenti necessari a verificarne la concretezza e la qualità.
3. Terzo dato letterale da prendere in considerazione, a conferma del fatto che
oggetto del procedimento incidentale non sia una prova – stricto sensu intesa –
della minaccia, è offerto dalle espressioni "senza ritardo" ed
"accertamenti", utilizzate dal comma 5 dell’articolo 500 Cpp. In esse
si evidenzia lo spessore della verifica affidata al giudice che, compiendo
sulle deduzioni della parte un riscontro non avente i caratteri di rigore
richiesti nella formazione della prova, proprio per questo si pronuncia
sull’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali senza ritardo. Queste
due precisazioni sono tra di loro estremamente coerenti e si spiegano solo
considerando il carattere di delibazione meno approfondita della valutazione
giudiziale richiesta in proposito.
Dalla lettera della norma si desume cosi’ che il materiale acquisito (su
istanza o d’ufficio del giudice) non deve fornire una prova analoga a quella
richiesta per pronunciare sentenza di condanna, atteso che il comma 4 utilizza
una formula, la sussistenza di elementi concreti che inducano a ritenere la
violenza, la minaccia o l’offerta di denaro, che è certamente un minus
rispetto a quanto richiesto per formulare il giudizio di colpevolezza.
Indubbiamente non è agevole definire in astratto quali elementi siano
richiesti al giudice per accertare la sussistenza della minaccia, potendosi
solo affermare che il grado probatorio è diverso rispetto a quello della
valutazione di penale responsabilità, apparendo sufficiente che le circostanze
emerse al dibattimento e gli altri elementi introdotti dalla parte o acquisiti
dal giudice, delineino un quadro di fatto adeguato a ritenere che il
dichiarante sia stato sottoposto a minaccia (o violenza o subornazione).
Quindi, non è necessaria la prova rigorosa della condotta della minaccia, ma
sono sufficienti elementi caratterizzati dalla concretezza, cioè precisi nella
loro consistenza materiale, univoci nel significato, tali da rendere indubbio
che l’atteggiamento reticente o falso è stato indotto da un’azione esterna
alla libera scelta del dichiarante avente le caratteristiche definite nella
disposizione.
La concretezza del dato normativo
Se questo è il "limite superiore" del parametro di valutazione
enunciato dall’articolo 500, comma 4 Cpp, il suo "limite inferiore"
puo’ essere definito nella "non concretezza" degli elementi forniti
dalla parte o acquisiti dal giudice. Sembra evidente in proposito che, in
alcuni tipi di processi (celebrati ad esempio, in zone soggette ad un
penetrante controllo del territorio da parte di associazioni mafiose),
determinati comportamenti non potranno che essere interpretati come elementi
concreti di una condotta illecita diretta a condizionare la genuinità della
testimonianza e la prova della minaccia potrà desumersi anche solo dalle
modalità di assunzione della stessa, rilevando come, in tali casi di
ritrattazione, l’introduzione nel processo del precedente difforme quale
elemento di valutazione della responsabilità indotto dall’accertamento della
minaccia sulla base di quegli elementi concreti, sia non solo corretto, ma
persino auspicabile (Sul punto, vedi Corte costituzionale, ordinanza 36/2002,
in Cass.pen., 2002, p. 1936, con nota di c. FANUELE, contestazioni
dibattimentali: valutazione "complessiva" della deposizione e
credibilità della fonte; potetti, le contestazioni al testimone reticente o
che non ricorda, nota a ordinanza corte costituzionale 453/02, in cassazione
penale, 2003, p. 2606).
Le indicazioni utilizzabili
Concludendo sul punto, va qui confermato quanto osservato nella decisione in
rassegna, secondo cui per la trasmigrazione degli atti dal fascicolo del p.m. a
quello del dibattimento non sono sufficienti meri sospetti di intimidazione o
di subornazione, ma in concreto potranno essere utilizzate indicazioni tratte
dalle modalità della deposizione, quali la mancata giustificazione della
ritrattazione dibattimentale, l’assenza di qualsiasi fondamento delle
affermazioni dibattimentali in contrasto con quelle rese in indagini, la falsità
accertata della ritrattazione. Queste circostanze potranno da sole delineare un
quadro che rende inevitabile ricollegare quei comportamenti ad un intervento
intimidatorio o di subornazione, anche tenendo conto della specifica tipologia
del processo nel quale la ritrattazione avviene. In simili ipotesi non è
necessario l’accertamento di un intervento diretto ad indurre il dichiarante a
modificare la propria deposizione, ben potendolo desumere da quegli elementi
che rappresentano l’effetto dell’intimidazione o della subornazione
(Esplicitamente in tal senso, cfr. Sezione prima, sentenza 37066/04, Ud.
447/04, CED. N. 229701, Arena).
Naturalmente, se all’accertamento degli effetti tipici di un intervento
inquinatorio si aggiunga la sussistenza di condotte poste in atto nei confronti
del dichi



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