Il giudice di pace che decide secondo equità può «creare» la regola più consona al caso – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 382 del 11/01/2005

Le Massime:

Giudice di pace – Cause di valore
non eccedente i 1.100 euro – Giudizio di equità necessaria – Obbligo di
osservanza dei principi informatori della materia – Rilevanza dell’equità –
Qualificazione del rapporto – Valutazione delle conseguenze giuridiche.

(Costituzione, articoli 24 e 101; Cpc, articoli 113 e 360; legge 30 luglio 1984
n. 399, articolo 9; legge 21 novembre 1991 n. 374, articolo 21) Il giudizio di equità con
l’osservanza dei principi informatori della materia compiuto dal giudice di
pace nelle cause di valore non eccedente i 1.100 euro investe sia il momento
della qualificazione del rapporto oltre quello della valutazione delle
conseguenze giuridiche.

Giudice di pace – Cause di valore
non eccedente i 1.100 euro – Giudizio di equità necessaria – Obbligo di
osservanza dei principi informatori della materia – Possibilità di individuare
la regola equitativa fuori dalla disciplina positiva – Mancanza di contrasto
con i principi cui si è ispirato il legislatore – Necessità.

(Costituzione, articoli 24 e 101; Cpc, articolo 113) Nel decidere le cause di
valore non eccedente i 1.100 euro secondo equità, ma con l’osservanza dei
principi informatori della materia, il giudice di pace non deve individuare la
regola equitativa traendola dalla disciplina in concreto dettata dal
legislatore, ma nell’individuazione di detta regola, anche al di fuori della
stretta legalità, dovrà aver cura che essa non contrasti con i principi cui
si è ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina.

Giudice di pace – Cause di valore
non eccedente i 1.100 euro – Giudizio di equità necessaria – Obbligo di
osservanza dei principi informatori della materia – Ricorso per cassazione –
Violazione dell’obbligo – Denuncia di superamento di un limite.
(Cpc,
articoli 113, 339, 360) Il
rispetto dei principi informatori della materia costituisce limite al giudizio
di equità del giudice di pace e non regola da applicare. Di conseguenza, il
ricorso per cassazione contro la sentenza di equità, ai sensi dell’articolo
360, comma 1, n. 3, del Cpc, puo’ essere diretto non a denunciare la violazione
di una regola, ma il superamento di quel limite.

Giudice di pace – Cause di valore
non eccedente i 1.100 euro – Giudizio di equità necessaria – Obbligo di
osservanza dei principi informatori della materia – Ricorso per cassazione –
Contenuto – Indicazione specifica e chiara del principio informatore e della
regola equitativa – Necessità.
(Cpc, articoli 113, 339, 360 e
366) Il ricorso per
cassazione avverso la sentenza di equità del giudice di pace con cui si
denunci la violazione di un principio informatore della materia deve indicare
con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato e
come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in
contrasto con tale principio.

 

CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 382 del 11/01/2005

Presidente Carbone; Relatore Lo
Piano; Pm – difforme – Abbritti; Ricorrente Comune di Alghero; Intimato
Martinez

 

Svolgimento del processo
La parte in questa sede intimata convenne in giudizio davanti al
giudice di pace di Alghero il Comune della stessa città esponendo che, in
relazione alla richiesta di pagamento del corrispettivo per il consumo di acqua
potabile, canoni fognatura e depurazione, aveva rilevato che la fatturazione
relativa al consumo di acqua era avvenuta tenendo a base di calcolo un impegno
annuale di 200 mc. Affermo’ che, essendo stato il consumo inferiore, aveva
provveduto al pagamento della somma corrispondente all’effettivo prelievo
rilevato e indicato in fattura e sostenne che null’altro doveva corrispondere
al comune. Chiese dunque che il giudice adito, anche facendo ricorso all’equità,
dichiarasse non dovuta alcuna somma ulteriore.
Il Comune di Alghero resistette, invocando tra l’altro l’applicazione del
regolamento idrico vigente nell’anno di riferimento della fattura e
specificatamente gli artt. 18 e 19.
Il giudice di pace ha accolto la domanda, dichiarando non dovuta alcuna somma
ulteriore rispetto a quella già corrisposta.
Ha osservato in particolare:
” che la pretesa avanzata dal Comune di Alghero non poteva trovare fondamento
nei richiamati artt. l8 e 19 del regolamento idrico, approvato con
deliberazione commissariale n. 468 del 24 maggio 1983, per i motivi indicati in
precedenti sentenze, con le quali era stato affermato il principio secondo cui
il rapporto tra ente erogante ed utente trova la sua disciplina nel contratto
stipulato e non in un atto normativo unilaterale, ancorchè secondario come il
regolamento; il quale, nonostante la denominazione usuale impiegata, non
riveste in alcun modo natura di atto regolamentare in senso tecnico, fonte di
diritto e come tale in grado di imporsi unilateralmente sul pubblico degli
utenti;
” che il contratto, in base alla definizione che ne offre l’art. 1321 C.C., rappresenta
l’unico strumento tecnico-giuridico idoneo ad individuare i diritti e gli
obblighi da esso scaturenti;
” che, con riferimento al caso di specie, in tanto avrebbe potuto affermarsi
che parte attrice fosse obbligata al pagamento di un consumo minimo di 50 mc
trimestrali in quanto fosse stata data la prova che essa aveva sottoscritto un
contratto con il quale aveva assunto tale specifico obbligo;
” che nello stesso regolamento idrico comunale, agli artt. 34, 35, 36, 37 e 50,
era esplicitamente affermato che la struttura del rapporto negoziale d’utenza
derivava proprio da un contratto intercorso tra il comune nella sua qualità di
erogatore del servizio idrico, da un lato,
ed il cittadino-utente quale beneficiario di tale
servizio, dall’altro;
” che, in mancanza della prova scritta, il comune, sul quale gravava il
relativo onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 C.C., non aveva
dimostrato i fatti costitutivi posti a base della sua pretesa creditoria, e cioè
l’assunzione da parte dell’utente dell’obbligo di pagare un corrispettivo per
una quota minima di 200 mc, ancorchè il consumo fosse stato inferiore;
” che tale regola di giudizio era da ritenersi equa ai sensi dell’art. 113 C.P.C. e che l’equità
della stessa trovava conferma nel fatto che, con riferimento al 1999, il
regolamento idrico del comune di Alghero era stato modificato con l’abolizione
del criterio del “minimo garantito” e l’ancoraggio della fatturazione ai
consumi effettivi.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Alghero affidandosi
a due motivi, illustrati con memoria.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Con il primo motivo il Comune ricorrente denuncia “violazione e falsa
applicazione delle regole processuali in relazione all’art. 114 C.P.C.”, deducendo che il
regolamento comunale che fissa la tariffa da pagare per il consumo dell’acqua
deve classificarsi tra quelli autorizzati sicchè, una volta adottato nelle forme
di rito dall’organo competente, costituisce fonte di diritto secondario e le
prescrizioni in esso contenute, improntate a finalità di pubblico interesse,
sono irrinunciabili in mancanza dell’adozione di un nuovo regolamento e
costituiscono un diritto indisponibile.
Sostiene che conseguenza di detta indisponibilità è, come ritenuto dalla
Corte di Cassazione con la
sentenza n. 8375 del 2002, la preclusione del giudizio
equitativo di cui all’art. 113, secondo comma, C.P.C., dovendo detta norma
porsi in correlazione con il successivo art. 114 C.P.C., secondo il quale
il giudizio di equità a richiesta delle parti puo’ concernere soltanto diritti
disponibili.
Conclude che il giudice di pace aveva quindi l’obbligo di applicare il citato
regolamento, ritualmente prodotto.
Con il secondo motivo la sentenza è censurata per violazione dell’art. 111
della Costituzione e per omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, nn. 1, 3 e 5, C.P.C.
Afferma il ricorrente che la regola equitativa posta dal giudice di pace a base
della sua decisione ai sensi dell’art. 113 C.P.C. era stata che “in tanto
l’obbligazione al pagamento del minimo garantito sorge in capo al
somministrato, in quanto tale obbligo discenda da un contratto da esso sottoscritto”.
Facendo ricorso all’equità, il giudice aveva omesso di motivare compiutamente
secondo le regole di diritto, che lo avrebbero invece indotto al rigetto e non
all’accoglimento della domanda.
Rileva inoltre: che parte attrice non aveva contestato l’esistenza di un
rapporto di somministrazione in atto con il Comune, essendosi soltanto limitata
a contestare di essere tenuta al pagamento del minimo garantito; che il Comune
aveva prodotto il regolamento ed aveva quindi provato il fatto costitutivo del
proprio diritto al pagamento del minimo garantito; che il somministrante era
quindi tenuto, “trattandosi di diritto indisponibile, a pretendere
l’applicazione regolamentare, ed il
somministrato, per il solo fatto dell’accettazione e dell’utilizzo del servizio,
era tenuto alla osservanza delle norme regolamentari”; che il giudice di pace
aveva, pertanto, erroneamente ritenuto che solo con la stipula di un contratto
scritto di somministrazione potesse sorgere l’obbligo per l’utente di osservare
le norme del minimo garantito.
Sostiene che, se tale assunto fosse vero, nessuna norma del regolamento
comunale sarebbe stata applicabile al rapporto tra le parti e che
la mancata ed immotivata
applicazione della norma regolamentare sulla base di un presunto obbligo del
Comune di provare il proprio credito (per il minimo garantito) con atto diverso
dal regolamento si era risolta in una disapplicazione di fatto della norma
regolamentare che, legittimamente, vincola tutti coloro che utilizzano il
servizio di acqua potabile del Comune di Alghero.
Chiede, conclusivamente, la cassazione della sentenza impugnata in
considerazione dell’irregolare ricorso all’articolo 113 del C.P.C. e della
totale mancanza di motivazione sulla effettuata disapplicazione degli articoli
18 e 19 del regolamento in vigore, le cui previsioni erano volte a distribuire
fra tutti gli utenti taluni costi diversi da quelli integrati dal consumo, in
base a parametri miranti alla compenetrazione degli interessi privati con
quelli pubblici.
Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
Numerosi ricorsi, tutti identici a quello in esame e trattati nella medesima
udienza, sono stati rigettati da questa Corte (v. per tutte sent. n. 11 738/04,
n. 11747/04, n. 13437/04).
Successivamente a quelle pronunce è intervenuta la sentenza della Corte
costituzionale n. 206 del 2004, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 27 del
14 luglio 2004.
Il ricorso deve essere esaminato, tenendo conto di questa sentenza, con la
quale la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale
dell’art. 113, secondo comma, del c. p.c., nella parte in cui non prevede che
il Giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia”.
La pronuncia appartiene a quel particolare tipo di sentenze di accoglimento
definite come sentenze additive, nelle quali il dispositivo indica testualmente
cio’ che viene aggiunto al testo di legge – ritenuto non conforme alla
costituzione – per renderlo ad essa conforme.
Con dette sentenze la norma ritenuta incostituzionale non viene espunta dall’ordinamento
ma vi rimane integrata secondo la formula indicata dal giudice costituzionale.
Dal momento in cui la sentenza della Corte costituzionale è pubblicata, la
norma dichiarata incostituzionale deve essere applicata con le integrazioni
indicate dalla medesima Corte.
Si tratta, invero, di una sentenza additiva integrativa di carattere
autoapplicativo.
Nella specie, la sentenza della Corte costituzionale integra la norma
introducendo non un elemento specifico ma un principio di carattere generale,
sulla cui portata occorre indagare, tenendo conto delle ragioni espresse dalla
stessa Corte per pervenire alla dichiarazione di incostituzionalità della
norma in assenza di quella integrazione.
La Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità
costituzionale sul presupposto “dell’esistenza di un diritto vivente –
originato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione 716/99 –
secondo cui l’equità di cui all’art. 113, secondo comma, C.P.C. è sostitutiva
e non correttiva o integrativa della regola di diritto, non dovendo il giudice
seguire i principi che regolano la materia nè individuare le norme giuridiche
astrattamente applicabili bensi’ creare egli stesso la regola della decisione.
Con la conseguenza che le sentenze equitative del giudice di pace sono
ricorribili per Cassazione solamente per violazione di norme processuali o per
violazione di norme costituzionali e

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