Fonti normative e documenti – Il Decreto del Presidente della Repubblica in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,
recante disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 agosto 2001, pubblicato nella G.U. n. 198 del 27 agosto 2001, recante
delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del

Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, nonchè quelle di sviluppatori competenti in materia di
accessibilità e di produttori di hardware e software;

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella
seduta del 23 settembre 2004;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30
agosto 2004 e da ultimo il parere definitivo espresso nell’adunanza del 25
ottobre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea
di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:

  1. accessibilità:
    ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004,
    n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti
    consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire
    informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che
    a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
    configurazioni particolari;
  2. tecnologie
    assistive: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4
    del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che
    permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di
    svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
  3. valutazione:
    processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti
    di accessibilità;
  4. verifica
    tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici,
    sulla base di parametri tecnici;
  5. verifica
    soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già
    giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con
    l’intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di
    considerazioni empiriche;
  6. fruibilità:
    la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e
    semplicità d’uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze
    dell’utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell’uso del prodotto;
  7. soggetti
    privati: soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3 della legge n. 4
    del 2004;
  8. valutatori:
    soggetti iscritti nell’apposito elenco e qualificati a certificare le
    caratteristiche di accessibilità dei servizi.

Art. 2  (Criteri e principi generali per
l’accessibilità)

1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi
informatici che presentano i seguenti requisiti:

a)accessibilità al contenuto del
servizio da parte dell’utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1) facilità e semplicità d’uso, assicurando, fra l’altro, che le azioni da
compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell’uso, assicurando, fra l’altro, la separazione tra contenuto,
presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonchè la
possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali
sensoriali;
3) efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando, fra
l’altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e
informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
4) soddisfazione nell’uso, assicurando, fra l’altro, l’accesso al servizio e all’informazione
senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;

c)compatibilità con le linee guida indicate nelle
comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità
dell’Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e
tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche
internazionali, operanti nel settore, quali l’International Organization for
Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).

2. Con apposito decreto del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, sentiti la Conferenza Unificata e il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche
regole tecniche che disciplinano l’accessibilità, da parte degli utenti, agli
strumenti didattici e formativi di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n.
4 del 2004.

Art. 3 (Valutazione dell’accessibilità)

1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso
di sè l’elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la
tenuta, nonchè garantisce la pubblicità dell’elenco medesimo e delle citate
modalità sul proprio sito internet.

2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone
giuridiche interessate che ne fanno richiesta dimostrando di possedere i
seguenti requisiti:

  1. garanzia
    di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio delle proprie attività;
  2. disponibilità
    di una adeguata strumentazione per l’applicazione delle metodologie di
    verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all’articolo 1, comma 1,
    rispettivamente lettere d) ed e);
  3. disponibilità
    di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e
    di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il
valutatore, all’atto della richiesta di iscrizione, si impegna:

  1. a non
    esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
  2. a non
    esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere
    un’incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti
    allo stesso collegati da rapporti societari;
  3. <li clas

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