Il principio nullum crimen sine previa lege poenali applicabile anche alla estradizione – CASSAZIONE PENALE, Sezione VI, Sentenza n. 5708 del 15/02/2005

L’ex
Imam Rafik Mohamed, sospettato di essere coinvolto negli attentati che
provocarono ventiquattro morti a Casablanca non sarà estradato in Marocco e
potrà tornare in libertà se non detenuto per altra causa. In tal modo la
Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribaltato il giudizio della
Corte di Appello di Brescia, che nel febbraio 2004 si era pronunciata in senso
favorevole alla richiesta di estradizione avanzata dalla Procura di Rabat.
Rafik, imputato di ”associazione finalizzata al compimento di atti di
terrorismo, di raccolta di fondi per l’esecuzione di atti di terrorismo e di
detenzione e uso di esplosivi”, era stato arrestato nell’ottobre 2003 su
esecuzione del mandato di cattura internazionale disposto dalla Procura
generale presso la Corte d’apello di Rabat; le accuse evidenziavano, in
particolare, la sua appartenenza all’organizzazione terrorostica "Salafia
Jihadia". La Suprema Corte ha invece negato l’esistenza dei presupposti
dell’estradizione ed ordinato la scarcerazione dell’imputato in base al
principio contenuto nell’art.25 della Costituzione, secondo il quale
"nessuno puo’ essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso".

 

Suprema Corte di
Cassazione, Sezione Sesta Penale, sentenza n.5708/2005 (Presidente: R. Leonasi;
Relatore: G. Ambrosini )

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO

La Corte d’appello di
Brescia con sentenza 27/2/2004 si pronunciava in senso favorevole all’estradizione
in Marocco di R. M., imputato dei reati di associazione finalizzata al
compimento di atti di terrorismo, di raccolta di fondi per l’esecuzione di atti
di terrorismo e di detenzione ed uso di esplosivi, tratto in arresto il
18/10/2003 in esecuzione di mandato di cattura internazionale emesso il
3/10/2003 dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Rabat.

La descrizione delle
circostanze poste a fondamento delle accuse evidenziava l’appartenenza del R.
alla Salafia Jihadia, il cui fine è quello del cambiamento con l’uso della
violenza, e la sua relazione con tale B. T. A. che nel 1995 aveva costituito in
Casablanca una cellula dotata di una squadra della morte votata ad attentati
anche suicidi contro interessi ebraici ed americani; l’utilizzazione, ad opera
del gruppo menzionato, di sistemi di addestramento alla preparazione ed
all’impiego di ordigni esplosivi anche artigianali; il ricorso, da parte del
gruppo stesso, al finanziamento tramite donativi, che verrebbero sollecitati e
raccolti in occasione di riunioni organizzate dal R., nel corso delle quali si
pianificavano anche le operazioni terroristiche.

Avverso tale sentenza
ricorre il R. per violazione dell’art. 700 c.p.p. in quanto la documentazione
inviata dalle autorità marocchine circa i fatti addebitati non contiene
l’indicazione del tempo e del luogo di commissione dei reati, emergendo
unicamente l’avvenuta costituzione nel 1995 i Marocco di una cellula terroristica
ad opera di tale A. B. T.,
senza alcun riferimento alla sua persona.

Il che si pone in
contrasto con l’art. 36 lett. b) della Convenzione di reciproca assistenza
giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra Italia e
Marocco sottoscritta a Roma il 12/2/1971 e resa esecutiva con legge 12/12/1973
n. 1043 (pubblicata sulla G. U. 28/3/1975, n. 155).

Si duole inoltre del
difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza.

Questa Corte
all’udienza del 18/5/2004 richiedeva, tramite il Ministero della giustizia,
nuove informazioni delle autorità marocchine circa il luogo e la data della
commissione dei fatti ascritti al R.

Il Procuratore
Generale del Re presso la Corte di Appello di Rabat con nota 14/6/2004
informava che le autorità marocchine avevano provato che il R. era entrato in
territorio marocchino il 13/1/2003 ed era ripartito il giorno 13 successivo,
precisando che in questo periodo il suddetto ha progettato con altri membri del
gruppo di impadronirsi di un camion adibito al trasporto di fondi di proprietà
della società Lydec incaricata della distribuzione di acqua ed elettricità
nella città di Casablanca ( ) è stato quindi determinato il luogo della
commissione dell’atto che è Casablanca e la data che è il mese di gennaio
2003.

La stessa nota
aggiunge: la legge contro il terrorismo n. 03/03 è stata promulgata il
28/5/03.

La sua applicazione
dal punto di vista della procedura ha effetto immediato per tutti gli atti che
rientrano nell’ambito delle sue competenze e che sono stati preparati prima
della sua entrata in vigore secondo la giurisprudenza costante della Corte
Suprema a Rabat.

E M. R. sarà
giudicato, su tale principio, dinanzi alla Corte di appello di Rabat, in
applicazione delle formalità procedurali previste da questo Regio Decreto.

Tuttavia le pene
previste dal suddetto Regio Decreto non saranno applicate nei suoi confronti
per evitare l’effetto retroattivo.

Inoltre queste pene
sono più severe rispetto alle pene previste dal Codice Penale, fatto che
implica legalmente l’applicazione esclusiva di queste ultime pene (art. 6 cod.
pen.), in particolare gli artt. 293/294 codice penale.

Alla successiva
udienza del 25/10/2004 questa Corte disponeva l’acquisizione della disciplina
patrizia in materia di estradizione con il Marocco, al fine di verificare
l’attualità della Convenzione del 1971: attualità che veniva confermata dal
Ministero della giustizia.

La suddetta
Convenzione all’art. 36 lett. c) richiede che, a sostegno della richiesta, dovrà
essere esibita un’esposizione sui fatti per cui è richiesta l’estradizione,
sul tempo ed il
luogo in cui questi sono stati commessi

La difesa del R. con
memoria ex art. 704 c.p.p. ribadisce l’opposizione all’estradizione osservando
che: sono in ogni caso carenti le indicazioni circa il tempo e il luogo del
commesso reato; la normativa in materia di terrorismo invocata dall’Autorità
giudiziaria marocchina è successiva al tempo della commissione dei pretesi
fatti, il che contrasta con il principio costituzionale italiano della
irretroattività della legge penale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudiziale,
rispetto alla dedotta violazione dell’art. 36 lett. b) della Convenzione
di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di
estradizione tra Italia e Marocco in ordine alla mancata indicazione del luogo
e della data del commesso reato, appare la questione concernente la successione
delle leggi nel tempo, posto che nelle informazioni complementari fornite
dall’autorità giudiziaria marocchina emerge in modo non equivoco che il R. una
volta estradato, verrebbe giudicato sulla base di una legge diversa rispetto
alle contestazioni originarie fondate sulle norme del codice penale, entrata in
vigore (dopo la sua promulgazione avvenuta il 28/5/2003) successivamente alla
commissione dei fatti individuabili secondo la nota informativa nel periodo di
soggiorno del R. in Marocco (fra il 13 e il 23 gennaio 2003).

E’ vero che l’autorità
giudiziaria marocchina si impegna formalmente ad applicare le sanzioni penali
previste dalla legge più favorevole vigente anteriormente alla nuova normativa
in materia di terrorismo, ma tale assicurazione non appare sufficiente in
presenza del principio, dettato
dall’art. 25, c. 2, della Costituzione italiana, di irretroattività della legge
penale non solo sotto il profilo della sanzione, ma anche della previsione
della fattispecie normativa
.

Il principio nullum
crimen sine previa lege poenali impone che, anche in materia di estradizione,
sussista la garanzia che lo Stato richiedente non proceda al giudizio
dell’estradando sulla base di una legge successiva alla commissione del reato.

Se anche in ipotesi la
pena dovesse essere riferita alla fattispecie, come garantisce l’autorità
giudiziaria marocchina, in precedenza prevista dall’ordinamento dello Stato
richiedente, tuttavia resta pur sempre vero che il giudizio sulla base della
nuova fattispecie (inevitabilmente diversa e più ampia, come è implicito
nella nota dell’autorità giudiziaria marocchina, che peraltro omette di farla
conoscere limitandosi a sottintendere un più grave trattamento sanzionatorio)
non consente di procedere alla estradizione, essendo venuti meno i presupposti
della originaria richiesta e prospettandosi un giudizio sulla base di una norma
penale successive alla commissione del reato.

In questo quadro, per
la sopravvivenza di elementi di valutazione nuovi rispetto alla decisione della
Corte d’appello di Brescia, la sentenza impugnata deve essere riformata non
ricorrendo le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di
R. M.

Il rigetto della
domanda di estradizione comporta la liberazione immediata del R. se non
detenuto per altra causa.

PQM<span
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