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ORDINANZA
N. 112
ANNO 2005
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
–
Fernanda CONTRI Presidente
–
Guido NEPPI MODONA Giudice
–
Piero Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale MARINI "
–
Franco BILE "
–
Giovanni Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
–
Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d),
della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promossi con ordinanze
dell’11, del 10, del 13 e del 21 novembre (n. 2 ordd.), del 2, del 4 e del
16 dicembre 2003 dal Tribunale di sorveglianza di Bari, del 22 gennaio 2004,
del 23 dicembre 2003, del 5, del 19, del 26 febbraio (n. 4 ordd.) e del 4
marzo 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, del 30 gennaio, del 5 e
del 17 marzo 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Bari, rispettivamente
iscritte ai nn. 31, 32, 33, 53, 54, 55, 118, 170, 229, 299, 300, da 437 a
442, 501, 502 e 551 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 11, 12, 14, 16, nella
edizione straordinaria del 3 giugno 2004, e nn. 23 e 24, prima serie
speciale, dell’anno 2004.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Fernanda
Contri.
Ritenuto
che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 21
novembre 2003 (r.o. n. 31 del 2004), ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1°
agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui consente a
coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura
alternativa alla detenzione, di essere ammessi alla sospensione
dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva;
che
il rimettente è investito dell’esame di un reclamo proposto dal Pubblico
ministero avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di
Bari ha ammesso alla sospensione condizionata della pena detentiva un
condannato che, già ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in
prova al servizio sociale, ne aveva successivamente subito la revoca;
che,
ad avviso del giudice a quo, l’art. 1, comma 3, lettera d),
della legge n. 207 del 2003 esclude dalla concessione del beneficio le
persone le quali, dopo la condanna, siano state ammesse ad una misura
alternativa, mentre l’art. 7 della stessa legge, nel prevedere che “le
disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati
in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data
di entrata in vigore della medesima”, sarebbe una norma di chiusura
finalizzata all’individuazione del criterio temporale per l’applicazione del
beneficio, ma non individuerebbe le condizioni “sostanziali, soggettive ed
oggettive” che consentono di godere della misura;
che
il rimettente osserva come tra le condizioni ostative alla concessione del
beneficio sia espressamente previsto che il condannato s
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