L’indultino non si applica a chi ha subìto la revoca di precedenti benefici – CORTE COSTITUZIONALE, Ordinanza n. 112 del 18/03/2005


Dichiarata la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 3, lettera d), della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione
condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due
anni), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Tribunale di sorveglianza di Bari, dal Magistrato di sorveglianza di Bari e dal
Magistrato di sorveglianza di Foggia

 


Ordinanza 112/2005


Giudizio


 


Presidente


CONTRI


  Relatore


CONTRI


Camera di Consiglio del


26/01/2005


  Decisione del


07/03/2005


Deposito del


18/03/2005


  Pubblicazione in G. U.


 


 


Ordinanze di rimessione


31/2004   32/2004   33/2004   53/2004   54/2004   55/2004  
118/2004   170/2004   229/2004   299/2004   300/2004   437/2004   438/2004  
439/2004   440/2004   441/2004   442/2004   501/2004   502/2004   551/2004  


Massime:


 


 


ORDINANZA
N. 112

ANNO 2005

 


REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta
dai signori:

    –
Fernanda          CONTRI              Presidente

    –
Guido             NEPPI MODONA         Giudice 

    –
Piero Alberto     CAPOTOSTI               "

    –
Annibale          MARINI                  "

    –
Franco            BILE                    "

    –
Giovanni Maria    FLICK                   "

    –
Francesco         AMIRANTE                "

    –
Ugo               DE SIERVO               "

    –
Romano            VACCARELLA              "

    –
Paolo             MADDALENA               "

    –
Alfio             FINOCCHIARO             "

    –
Alfonso           QUARANTA                "

    –
Franco            GALLO                   "


ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d),
della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione
della pena detentiva nel limite massimo di due anni), promossi con ordinanze
dell’11, del 10, del 13 e del 21 novembre (n. 2 ordd.), del 2, del 4 e del
16 dicembre 2003 dal Tribunale di sorveglianza di Bari, del 22 gennaio 2004,
del 23 dicembre 2003, del 5, del 19, del 26 febbraio (n. 4 ordd.) e del 4
marzo 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Foggia, del 30 gennaio, del 5 e
del 17 marzo 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Bari, rispettivamente
iscritte ai nn. 31, 32, 33, 53, 54, 55, 118, 170, 229, 299, 300, da 437 a
442, 501, 502 e 551 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 9, 11, 12, 14, 16, nella
edizione straordinaria del 3 giugno 2004, e nn. 23 e 24, prima serie
speciale, dell’anno 2004.


    Visti

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;


    udito

nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Fernanda
Contri.


   
Ritenuto

che il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza emessa in data 21
novembre 2003 (r.o. n. 31 del 2004), ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera d), della legge 1°
agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui consente a
coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura
alternativa alla detenzione, di essere ammessi alla sospensione
dell’esecuzione della parte finale della pena detentiva;

    che
il rimettente è investito dell’esame di un reclamo proposto dal Pubblico
ministero avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di
Bari ha ammesso alla sospensione condizionata della pena detentiva un
condannato che, già ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in
prova al servizio sociale, ne aveva successivamente subito la revoca;

    che,
ad avviso del giudice a quo, l’art. 1, comma 3, lettera d),
della legge n. 207 del 2003 esclude dalla concessione del beneficio le
persone le quali, dopo la condanna, siano state ammesse ad una misura
alternativa, mentre l’art. 7 della stessa legge, nel prevedere che “le
disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati
in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data
di entrata in vigore della medesima”, sarebbe una norma di chiusura
finalizzata all’individuazione del criterio temporale per l’applicazione del
beneficio, ma non individuerebbe le condizioni “sostanziali, soggettive ed
oggettive” che consentono di godere della misura;

    che
il rimettente osserva come tra le condizioni ostative alla concessione del
beneficio sia  espressamente previsto che il condannato s

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