Niente condono in zone vincolate se richiesto prima del dicembre 2004 – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 3349 del 01/02/2005

Non è possibile
condonare manufatti realizzati in zone sottoposte a vincolo paesistico sulla
base di domande presentate in base alla legge del 2003. La Terza Sezione Penale
della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che "la sospensione del
procedimento ex art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione alla
domanda di condono edilizio presentata ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, non puo’
essere disposta nel caso le opere abusive siano state realizzate su immobili
sottoposti a vincoli e siano non conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici". La Suprema Corte ha in proposito
ricordato che i procedimenti penali per reati ambientali non possono essere
sospesi se la domanda di condono è stata fatta anteriormente al 15 dicembre
2004, in quanto solo da tale data è stata introdotta la possibilità di sanare
gli abusi edilizi (sempre che superino l’accertamento di compatibilità
paesaggistica) con conseguente estinzione dei reati ambientali.

 


CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza
n. 3349 del 01/02/2005


 (Presidente: V.
Papadia; Relatore: G. Sarno)


LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE III
PENALE

SENTENZA

R. A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 4/11/2003, che confermava
la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con la quale,
in data 29/11/2002, era stata condannata alla pena di mesi quattro e giorni 15
di reclusione ed Euro 80 di multa, per i reati di cui all’art. 20 lett. c)

leggen. 47/85 [1]
; 163 D.L.vo n. 490/99 e
349, 1 e 2 Co c.p., in relazione alla realizzazione in assenza di concessione in
zona sottoposta a vincolo paesistico di un manufatto muratura della superficie
di mq 15 circa.

Nei motivi di ricorso si eccepisce: difetto,
erroneità e contraddittorietà di motivazione circa il rigetto del motivo di
appello con il quale si chiedeva l’assoluzione dell’appellante da tutti i reati
ascritti perchè il fatto non sussiste ovvero non costituiscono reato.

La Corte di Appello, secondo la ricorrente,
aveva, infatti, emesso sentenza di condanna motivando sull’apparenza, e non
sull’accertamento, della non pertinenzialità dell’intervento edilizio
realizzato.

Inoltre la Corte non avrebbe motivato sulla
richiesta di assoluzione relativamente al primo comma dell’art. 349 c.p.

Violazione dell’art. 157 c.p., essendo
intervenuta la sentenza di secondo grado dopo oltre quattro anni e otto mesi dal
giorno in cui è stato eseguito il sequestro della costruzione.

A seguito dei motivi di ricorso la ricorrente
ha depositato copia del condono edilizio presentato il 10/12/2004 al Comune di
Ponza.

Il ricorso va rigettato.

Appare anzitutto ininfluente, al fine della
sospensione del procedimento penale, la presentazione dell’istanza di condono
stante la tipologia dell’abuso.

La contestazione concerne, infatti, la
realizzazione senza titolo abilitativi di un manufatto in muratura di circa mq
15 in area sottoposta a vincolo paesistico.

In proposito non puo’ che essere richiamato
l’orientamento di questa Corte secondo il quale la sospensione del procedimento
ex art. 38 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione alla domanda di
condono edilizio presentata ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269,
convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, non puo’ essere
disposta nel caso le opere abusive siano state realizzate su immobili sottoposti
a vincoli e siano non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici (Sez. 3, n. 3350 del 29/1/2004 rv. 227217).

Ed a riprova di quanto detto, a parte l’inequivoco
tenore del comma 27 e l’esplicitazione sul punto contenuto nella Relazione di
accompagnamento al D. L. 269/2003 in esame, è stata inserita nella legge 15
dicembre 2004, n. 308, recante la Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure
di diretta applicazione agli artt. 37 e 38, la possibilità di sanare gli abusi
edilizi (sempre che superino l’accertamento di compatibilità paesaggistica) con
conseguente estinzione dei reati ambientali.

Nel merito, la prima censura del ricorrente si
incentra sull’utilizzazione in sentenza dell’espressione apparente riferita alla
non pertinenzialità dell’abuso contestato.

Essa appare manifestamente infondata in quanto
presuppone un metodo di analisi che, già di per se stesso discutibile in quanto
basato sull’estrapolazione dal contesto motivazionale di un termine, che
peraltro, come nella specie, puo’ avere varie accezioni, si appalesa del tutto
incompatibile con la struttura del giudizio in cassazione che, invece, deve
tenere conto della motivazione nel suo insieme al fine di apprezzarne la
logicità e la non contraddittorietà dell’impianto.

Avuto riguardo al caso specifico, proprio una
corretta visione d’insieme, non puo’, invece, che rendere evidentemente
apprezzabile l’iter della motivazione della corte di merito sia sotto il profilo
della completezza che della logicità, risultando adeguatamente valutato il
carattere di autonomia delle unità realizzate, sotto il profilo abitativo,
rispetto all’edificio principale.

Palesemente infondate appaiono anche le
ulteriori censure del ricorrente.

Quanto alla violazione dei sigilli, la sentenza
impugnata motiva puntualmente in merito alla responsabilità dell’appellante
ritenendo non plausibile, con valutazione che evidentemente non puo’ essere
censurata sul piano logico, che altri, all’insaputa del proprietario e, per
giunta, gratuitamente, abbiano completato l’abuso violando i sigilli.

Venendo, infine, alla prescrizione, premesso
che la questione è comunque infondata dovendosi in ogni caso tenere conto anche
del periodo di sospensione verificatosi nel corso della celebrazione del
giudizio di appello, dal 19/5 al 4/11/2003, a seguito dell’astensione del
difensore, si rivela che la doglianza non tiene evidentemente conto della
circostanza che il giudice di prime cure ha ritenuto in sentenza la
continuazione tra tutti i reati; il che comporta che la prescrizione per
ciascuno dei reati contestati decorre dalla data ultima di accertamento del
reato di violazione di sigilli e, cioè, dal 17/2/2000.

Con riferimento al reato continuato, infatti,
l’inizio del termine di prescrizione coincide con l’esaurimento della condotta,
come previsto all’art. 158 cod. pen. anche nell’ipotesi in cui il vincolo della
continuazione non sia stato formalmente contestato, ma sia stato successivamente
riconosciuto in sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 42790 del 10/11/2003 rv. 227616).


PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 11/1/2005.

Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2005.

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