Risarcibile il danno ai parenti della vittima per le lesioni alla salute provocate dal fumo – CORTE APPELLO ROMA, Sezione I Civile, Sentenza n. 1015 del 07/03/2005

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LA MASSIMA:


 


 Responsabilità civile –
Danni al consumatore di prodotti da fumo – Responsabilità del produttore –
Natura dell’attività – Pericolosità – Adozione delle misure idonee a evitare
il danno – Mancata prova liberatoria – Presunzione di colpa – Obbligo di
risarcimento – Sussistenza.

(Cc, articolo 2050) Chi produce e vende tabacchi esercita un’attività
pericolosa, ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile, per la ragione che i
tabacchi contengono in sè una potenziale carica di nocività per il bene
salute, ossia per un bene primario dell’uomo, tutelato dalla Carta
costituzionale (articolo 32) come diritto fondamentale, sicchè – anche in
mancanza di norme di legge che prevedono specifici adempimenti – lo stesso è
obbligato a usare ogni cautela per evitare che il rischio si tramuti in danno
concreto.

 

CORTE APPELLO ROMA, Sezione
I Civile, Sentenza n. 1015 del 07/03/2005

(Presidente Fancelli;
Relatore Bonavitacola)

 


Svolgimento del processo

Con atto
notificato in data 11/13 maggio 1994 (A), vedova (B), e (C), quali eredi di (B)
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’amministrazione dei
Monopoli di Stato, esponendo: che il loro congiunto, (B) era deceduto nel 1991 a
causa di un tumore polmonare; che dal 1950 egli aveva fumato in media circa
venti sigarette al giorno; che, nel 1988, a seguito di insistenze familiari e di
consigli del medico curante, aveva smesso di fumare; che, tuttavia, il cancro
non l’aveva risparmiato; che la neoplasia doveva ritenersi provocata dal fumo di
sigaretta; che doveva escludersi che avessero operato altre cause, da rinvenirsi
nella sua storia familiare e nella sua vita residenziale e lavorativa; che,
invero, nessuno dei familiari deceduti era stato colpito da malattie tumorali;
che egli aveva vissuto sempre in piccole città ed aveva esercitato la
professione di insegnante in scuole agrarie, il che escludeva la sua esposizione
o significativi inquinamenti ambientali; che la responsabilità dell’evento
letale doveva attribuirsi al Monopolio, che non aveva provveduto a rendere noto
con apposite informazioni la natura gravemente nociva del fumo, cosi’ impedendo
al congiunto di venire a conoscenza dei rischi che correva, per la propria
salute e di effettuare scelte informate e responsabili sulla pratica del fumo.
Chiedevano, pertanto, la condanna del Monopolio al risarcimento dei danni.
Il Monopolio, nel costituirsi, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto,
deducendo, in particolare: che non esisteva all’epoca alcuna disposizione di
legge che facesse obbligo di informazione circa i rischi per la salute; che,
inoltre, essendo notorio che il fumo di sigaretta, specie se prolungato e non
moderato, esponeva al rischio di malattie tumorali, il (B) già ben informato
dei rischi che correva; che, pertanto, avendoli assunti liberamente e
consapevolmente, solo a lui doveva attribuirsi la responsabilità dell’evento.
Con sentenza in data 14 aprile 1997 il Tribunale rigettava la domanda, negando
il rapporto di causalità e la colpa dell’Amministrazione.
Avverso la sentenza proponevano appello innanzi a questa Corte gli attori, con
atto notificato in data 27 maggio 1998, deducendo: che doveva ritenersi provato
il rapporto di causalità tra il cancro ai polmoni e la pratica del fumo; che
l’obbligo per il Monopolio di fornire informazioni sui rischi del fumo per la
saluta discendeva direttamente dagli artt. 32 e 41 della Costituzione, ancorchè
non fosse entrata ancora in vigore la L. n. 428 del 1990 che ha imposto la
pubblicità negativa sulle confezioni di sigarette; che la responsabilità del
Monopolio, derivava anche dal fatto che la produzione e la vendita del tabacco
costituivano attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c. c.; che, ove
fossero state fornite le doverose informazioni, lo (B) avrebbe potato desistere
prima dal fumo, evitando il cancro.
Chiedevano, pertanto, che, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta la
loro domanda di risarcimento dei danni, previa ammissione di prova per testi e
di consulenza medico-legale sul rapporto di causalità.
L’Amministrazione dei Monopoli, nel costituirsi, contestava il gravame e ne
chiedeva il rigetto.
Con comparsa in data 30 aprile 1999, in luogo del Monopolio si costituiva l’Ente
Tabacchi Italiani, istituito con Decreto Legislativo n. 283 del 1998 e
subentrato al Monopolio nell’attività di produzione e di commercio dei
tabacchi, facendo proprie le precedenti difese.
Con ordinanza in data 2 ottobre 2000 la Corte, sospesa la pronunzia nel merito,
disponeva consulenza medico-legale sul rapporto di causalità, affidandola ad un
collegio di esperti.
Nell’udienza del 4 dicembre 2000 interveniva in giudizio il Codacons, proponendo
nei confronti dell’ETI domanda di risarcimento danni fondata sulla stessa causa
dedotta dagli appellanti.
L’intervento veniva immediatamente contestato, siccome inammissibile, sia dagli
appellanti che dall’ETI.
Espletata la consulenza tecnica e depositata la relativa relazione, l’ETI
depositava note critiche dei propri consulenti tecnici di parte.
I C.T.U. replicavano con una articolata relazione integrativa, ribadendo le loro
originarie conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa
al Collegio, che la riteneva a sentenza nell’udienza di discussione del 26
ottobre 2004.


Motivi della decisione

Solo in sede di
comparsa conclusionale l’ETI ha sollevato la questione pregiudiziale della sua
legittimazione passiva, che dovrebbe escludersi in ragione del fatto che,
risalendo l’illecito dedotto dai sigg. (A e C) a fondamento della loro pretesa
risarcitoria ad epoca antecedente alla costituzione dell’Ente questo non poteva
essere chiamato a rispondere di un illecito attribuibile soltanto al soggetto
che all’epoca produceva e commerciava il tabacco, ossia all’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato.
Il fatto che l’eccezione sia stata formulata dopo la precisazione delle
conclusioni non esonera il Collegio dall’esaminarla, atteso che il difetto di
legittimazione e rilevabile anche d’ufficio.
Va subito detto che la tardiva eccezione contrasta con le argomentazioni a suo
tempo addotte dall’Ente all’atto del suo intervento in giudizio ex art. 111
C.P.C.
In quella occasione l’Ente assumeva di essere subentrato nel rapporto
processuale all’Amministrazione dei Monopoli perchè era succeduto nei rapporti
attivi e passivi, nonchè nei diritti e nella titolarità dei beni facenti capo
all’Azienda dei Monopoli per tutto quanto atteneva alla produzione e al
commercio dei tabacchi e, quindi, anche nel rapporto controverso, per l’ovvia
ragione che questo riguardava uno dei rapporti relativi alla precedente
attività dei monopoli. Ed in linea con tale impostazione svolgeva tutta la
successiva attività difensiva, contestando, in piena aderenza alla difesa del
Monopolio, ogni sua responsabilità con riferimento, sia al rapporto di
causalità che ai profili della colpa.
E’ chiaro, quindi che l’ente era ben consapevole di non potere rimanere estraneo
alla causa.
Ovviamente questi precedenti rendono estremamente debole il tardivo assunto del
difetto di legittimazione secondo il quale gli illeciti, di qualsiasi natura,
sia civili che amministrativi, non potrebbero mai fare carico a chi è
subentrato al soggetto operante all’epoca dei fatti. L’assunto non ha
fondamento.
A giudicare dal chiaro tenore dell’art. 3, 1° comma, D.Leg. 9 luglio 1998, n.
283, l’Ente Tabacchi subentrava in tutti i rapporti facenti capo ai Monopoli di
Stato, sia attivi che passivi, nell’attività di produzione e di commercio dei
tabacchi ed, in pari tempo, acquistava tutti i beni relativi a tale attività.
Orbene, proprio perchè subentrava anche nei rapporti passivi, non poteva
rimanere estraneo al rapporto già sorto in capo ai Monopoli nell’esercizio
della medesima attività, poichè quel rapporto ancorchè ancora sub indice per
il contenzioso pendente, tuttavia, già faceva parte della massa passiva del
patrimonio che si trasferiva al nuovo Ente, ovviamente sotto la condizione
dell’accertamento in concreto della esistenza della obbligazione risarcitoria.
Tanto è vero che, proprio per far fronte alle passività comunque derivanti
dalla pregressa attività, era previsto il trasferimento al nuovo Ente di tutti
i beni relativi alla produzione e al commercio dei tabacchi.
A nulla, rileva il richiamo a giurisprudenza di legittimità che esclude la
responsabilità del soggetto subentrante per illeciti pregressi facenti capo al
precedente soggetto, giacchè questa riguarda casi in cui gli illeciti erano di
natura personale e, quindi, intrasmissibili, come quelli in materia di sanzioni
per illeciti amministrativi.
Viene, poi in rilievo l’eccezione pregiudiziale, sollevata sia dalla difesa
dell’ETI che da quella dei sigg. (A e C), secondo la quale l’intervento spiegato
dal CODACONS nel presente giudizio in fase d’appello sarebbe inammissibile.
L’eccezione è fondata.
Stabilisce l’art 344 C.P.C. che nel giudizio d’appello è ammesso soltanto
l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione di terzo ex art 404
C.P.C.
In sostanza, come chiarito dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 8500
del 27 agosto 1998, nonchè da successive pronunzie (cfr. Cass., 5 marzo 2003,
n. 3258), il terzo puo’ fare opposizione contro la sentenza pronunziata tra
altre persone quando pregiudichi i suoi diritti, più esattamente, quando egli
rivendichi nei confronti di entrambe le parti la titolarità di un diritto
autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accettata o
costituita dalla sentenza di primo grado.
Orbene, cio’ posto, è chiaro che nella fattispecie il CODACONS non si trova in
siffatta condizione.
Invero, esso deduce una pretesa risarcitoria, analoga a quella azionata dai
sigg. (A e C), nei confronti del solo ETI, anche esso chiedendo la condanna
dell’Ente al risarcimento dei danni, previa affermazione della sua
responsabilità per la morte di (B) a causa del fumo di sigaretta, per avere lo
stesso evento prodotto danni anche ad essa Associazione (danni morali e danni ai
fini statutari).
Le sue conclusioni al riguardo nella comparsa di intervento sono particolarmente
illuminanti. Infatti, l’Associazione ha chiesto il ristoro dei propri danni nei
confronti dell’ETI, fondandolo sulla previa dichiarazione della sua
responsabilità per lo stesso evento e per la medesima causa dedotti dagli (A e
C), ossia “l’insorgenza della malattia che ha portato alla morte del signore
(B)” e per aver venduto un prodotto nocivo per la salute senza le debite
informazioni sui rischi del fumo e sulla dipendenza da nicotina.
In sostanza, l’intervento, cosi’ come spiegato, si configura come un intervento
adesivo-autonomo e non come un intervento autonomo principale, come tale
ammissibile soltanto in primo grado ex art. 105 C.P.C.
Il Codacons, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto che fosse
ordinata la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 C.P.C. di alcune espressioni
ritenute offensive nei confronti dei suoi procuratori, contenute nel verbale
d’udienza del 25 marzo 2002, provenienti dai difensori dei sigg. (A e C)
Si tratta delle dichiarazioni a verbale con le quali detti difensori
protestavano per il fatto che i procuratori del Codacons, in data 13 marzo 2002,
avevano reso pubblico il deposito della relazione dei C.T.U. e delle relative
conclusioni in ordine alla ritenuta esistenza del rapporto di causalità tra il
fumo di sigaretta e la morte di (B) per cancro polmonare.
La protesta consisteva soltanto nel lamentare che quell’atto non si sarebbe
dovuto portare a conoscenza al di fuori dello stretto ambito processuale per la
ragione che cosi’ si era violato il diritto alla riservatezza spettante ai sigg.
(A e C) in ordine a notizie personalissime riguardanti la vita e la morte del
loro congiunto.
Peraltro, i difensori non usarono parole oggettivamente offensive o
sconvenienti, ma fecero uso di un linguaggio corretto ed essenziale, contenuto,
cioè, nei rigorosi limiti delle esigenze di difesa, nella sede idonea, dei loro
clienti, che avevano diritto alla riservatezza per tutto cio’ che riguardava la
causa.
Deve, pertanto, escludersi che ricorrano le condizioni per fare luogo al
richiesto provvedimento.
Superate le questioni pregiudiziali, puo’ passarsi all’esame del gravame nel
merito.
Come già chiarito nella ordinanza collegiale in data 2 ottobre 2000, la Corte
prima di pronunziarsi sugli altri elementi che concorrono a configurare
l’ipotesi di illecito civile dedotta dagli appellanti e, segnatamente, prima di
affrontare il problema della colpa dell’Ente Tabacchi sotto i diversi profili
prospettati deve stabilire se tra la neoplasia polmonare che condusse a morte
(B) e l’inalazione di fumo di tabacco sussista un rapporto di causalità.
In particolare, deve accertare, secondo i principi enunciati nella menzionata
ordinanza, se la neoplasia polmonare trovi la sua causa nel fumo della
sigaretta, nel senso che l’evento possa inquadrarsi tra le conseguenze normali
ed ordinarie del fumo e si ponga, quindi, nell’ambito delle normali linee di
sviluppo della serie causale, secondo un serio e ragionevole criterio di
probabilità scientifica, pur in difetto di certezza assoluta, al di là di ogni
ragionevole dubbio (cfr. Cass. Pen. Sez. Un., 11 settembre 2002, n 30328, Cass.,
11 settembre 1998, n. 9037, Cass., 20 febbraio 1998, n. 1857 e Cass., 30 agosto
1997, n. 8259).
A tal fine è stata espletata una complessa consulenza medico-legale collegiale,
affidata ad esperti aventi professionalità specifiche ad alto livello, che ha
concluso per l’esistenza del nesso di causalità, conclusione fortemente
contrastata con articolata ed argomentata relazione da un colle

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