Sconfitta la Mussolini. L’Ufficio Centrale Regionale ha il potere di verificare l’autenticità delle firme e di escludere la lista non in regola – TAR LAZIO, Sezione II Bis, Ordinanza n. 1541 del 18/03/2005
L’Ufficio Centrale Regionale, che ha il
compito di controllare la regolarità delle liste che si presentano alle
elezioni, ha il potere di verificare l’autenticità delle firme e di escludere
la lista non in regola. IL Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha
cosi’ respinto il ricorso dell’on. Alessandra Mussolini che aveva chiesto di
sospendere il provvedimento adottato dall’Ufficio situato presso la Corte di
Appello di Roma che, avendo rilevato l’irregolarità di alcune autenticazioni
delle firme, aveva disposto l’esclusione della lista "Alternativa
Sociale" dalle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. Secondo i giudici
amministrativi il ricorso è infondato in quanto l’esclusione è stata disposta
tenendo conto del prevalente interesse dell’Amministrazione al corretto
svolgimento delle elezioni, senza alcun pericolo che dalla mancata sospensione
possa derivare un danno grave ed irreparabile.
TAR LAZIO, Sezione II Bis, Ordinanza n.
1541 del 18/03/2005
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA BIS
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
[ ]
Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del
provvedimento in data 12 marzo 2005, con cui l’Ufficio Centrale Regionale
presso la Corte di Appello di Roma ha revocato il proprio precedente
provvedimento in data 4 marzo 2005 con il quale è stata ammessa alle elezioni
di presidente della giunta regionale del Lazio la lista "Alternativa
Sociale con Alessandra Mussolini"
ed
il provvedimento di quest’Ufficio in data 7 marzo 2005 con il
quale è stata confermata la detta ammissione ed ha escluso la lista
"Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" dalla partecipazione
alle elezioni per il presidente della giunta regionale e del consiglio
regionale del Lazio che si terranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005;
del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale
Circoscrizionale presso il Tribunale di Latina in data 12 marzo 2005, con cui
sono state dichiarate decadute la lista provinciale "Alternativa Sociale
con Alessandra Mussolini" nonchè la lista "Quadrifoglio contro il
carovita";
del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte
d’Appello di Roma, in data 7 marzo 2005, mai notificato nè comunicato, con cui
sono state invalidate n. 72 tra le 4300 sottoscrizioni di presentazione della
lista regionale "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini";
di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi comprese le
operazioni di cui all’art. 11 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 ove
eventualmente svolte;
Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL’INTERNO
DE VINCENTIS MARCO
IORIO ALFREDO
MICERA GIUSEPPE (FORZA ITALIA)
REGIONE LAZIO
SILVESTRI
ALESSANDRA
E ALFONSO SPASARI
TURCO ELDA
Udito il relatore cons.
RENZO CONTI e uditi altresi’ per le parti gli
avvocati indicati nel verbale di udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c. della Legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Premesso che oggetto del ricorso in trattazione è, in via
principale, il provvedimento dell’Ufficio centrale regionale, con il quale la
lista "Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini" è stata esclusa
dalla partecipazione alle elezioni regionali relative alla Regione Lazio che si
terranno nei giorni 3 e 4 aprile 2005, sul presupposto che "dalle
verifiche effettuate , e consacrate in verbale, è risultato che numero 860
sottoscrittori della lista regionale sono stati identificati con documento non
corrispondente a quello risultante dalla documentazione telematica autenticata
prodotta".
Premesso, altresi’, che tale verificata "non
corrispondenza" non risulta contestata nella sua realtà fattuale,
limitandosi i ricorrenti a rilevare illegittimità formali in ordine al
procedimento seguito dall’Ufficio Centrale Regionale;
Considerato che il ricorso, ad un "sommario esame"
consentito in sede cautelare, non appare assistito da sufficienti profili di
fondatezza atteso che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso:
– il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all’art.
10comma 1, n. 1 della legge 17.2.1968 n. 108 [1] non puo’ essere
limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della
lista, ma puo’ svolgere anche la regolarità delle relative autenticazioni come
peraltro espressamente previsto al paragrafo 19, punto 2, delle istruzioni
ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e
di buon andamento dell’amministrazione;
– tale potere non puo’ ritenersi precluso dalla certezza legale
riconosciuta dagli artt. 2702 e 2703 cod. civ. alle sottoscrizioni autenticate,
in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione;
– nella specie, la non corrispondenza ” non contestata dai
ricorrenti ” del documento attraverso il quale sono stati identificati n. 860
sottoscrittori della lista regionale ricorrente e la documentazione telematica
agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale ” di cui parimenti non viene
contestato il contenuto ” deve ritenersi elemento idoneo a far venir meno, e
comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del
procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall’accertamento
dell’identità dei predetti sottoscrittori e, conseguentemente, a rendere priva
di valore l’autenticazione delle medesime sottoscrizioni (cfr. Cons, St. V,
18/6/2001 n. 3212); con ulteriore conseguenza che dette sottoscrizioni devono
ritenersi prive di valida autenticazione e, come tali, non computabili nel
numero minimo prescritto dalla legge;
– agli Uffici elettorali intimati, come ripetutamente affermato
dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St. V, 18/3/2004 n. 1432; id. 17/10/2001 n.
6191; id. 17/5/1996, n. 574; id. 22/1/1987 n. 19), deve riconoscersi il potere
di annullare, in sede di autotutela, i propri provvedimenti di ammissione o di
esclusione dalle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto
contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l’inizio della
successiva fase procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione
dell’avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all’art. 7,
comma 1, della legge 7/8/1990 n. 241 insite nel procedimento elettorale (cfr.
Cons. St. V, 29/1/1996, n. 111):
– peraltro, nell’art. 21 octies n. 2 della citata legge n.
241/90,introdotto dall’art. 14 della recente legge 11.2.05 n. 15[2],
è ora affermato il principio che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
non è idonea a determinare l’annullabilità del provvedimento nell’ipotesi
della dimostrazione in giudizio "che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato";
– trattandosi nella specie di provvedimento adottato da un organo
amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione degli atti previste
per il processo penale, nè sono prescritte al riguardo determinate modalità
di acquisizione degli elementi di fatto rilevanti ai fini del provvedimento da
adottare;
Considerato, infine, per quanto attiene al requisito del danno
grave ed irreparabile, che, in una valutazione comparativa, appare nella specie
nettamente prevalente l’interesse dell’amministrazione al corretto svolgimento
delle elezioni di cui è causa, che sarebbe seriamente compromesso alla luce
delle irregolarità accertate dall’Ufficio Centrale Regionale e delle altre
ulteriormente denunciate e documentate, tutte non contestate dai ricorrenti
sotto il profilo sostanziale;
Ritenuto, che per quanto sopra argomentato non sussistono i
presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione
degli atti impugnati
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Roma, li’ 18 marzo 2005.
Pres. Giulia.
Est. Conti
Depositata il 18 marzo 2005
[1] L’art. 10, comma 1, n. 1, L. n. 108/1968 ("Norme per la elezione
dei consiglieri regionali delle Regioni a statuto normale") è il
seguente:
<p style='line-he
Commento all'articolo