Al Giudice amministrativo le cause per lesione di interessi pretensivi conseguenti ad atti di un ente pubblico non economico – CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 5078 del 09/03/2005
Le Sezioni Unite mutano, alla luce del sopravvenuto mutamento del
quadro normativo, le conclusioni, in punto di giurisdizione, alle quali esse
erano giunte con la storica sentenza n. 500 del 1999. Le Sezioni Unite affermano
ora che la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni da lesione di
interessi pretensivi conseguente ad atti adottati da un ente pubblico non
economico spetta al giudice amministrativo alla stregua di quanto disposto
dall’art. 35, comma primo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato
dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – a norma del quale, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, il giudice
amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del danno ingiusto – e dall’art. 7 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, come modificato dall’art. 7 della citata legge n. 205 del 2000 – ai
sensi del quale il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua
giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale
risarcimento del danno -. Con tali disposizioni, coerenti con la piena dignità
di giudice riconosciuta al Consiglio di Stato dalla Costituzione e in attuazione
dell’art. 24 Cost., il legislatore ha inteso concentrare presso il medesimo
giudice, sia nell’ambito delle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, sia nell’ambito della giurisdizione generale di
legittimità di tale giudice, anche la decisione sulla domanda di risarcimento
del danno che il privato proponga congiuntamente o alternativamente a quella di
annullamento dell’atto amministrativo che affermi illegittimo.



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