La proposta di riforma della Costituzione – Ddl Senato 2544-B- Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B)
Cambia la Costituzione. Con il voto finale sul provvedimento previsto per il
23 marzo, si avvicina la riforma. Le novità più significative riguardano il
premier: il nuovo sistema prevede, di fatto, una forma di elezione diretta del
presidente del consiglio, che avrà il potere di nominare e revocare i suoi
ministri e di sciogliere la Camera. Nasce poi il Senato Federale, sparisce il
bicameralismo perfetto, mentre con la devolution le regioni potranno approvare
leggi propri su nuove materie. Perchè la riforma diventi legge in via
definitiva, pero’, dovrà trascorrere altro tempo: trattandosi di un disegno di
legge costituzionale è infatti prevista una doppia lettura, a distanza di tre
mesi dal primo passaggio parlamentare, su un testo che non deve essere
modificato. Ora il testo torna alla Camera, ma in ogni caso per la seconda
deliberazione da parte del Senato occorrerà attendere la fine di giugno.
Inoltre la riforma stessa prevede che solo una parte entri in vigore subito dopo
l’eventuale referendum confermativo, che invece non puo’ essere chiesto se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Si tratta delle norme su
eleggibilità e immunità dei parlamentari, età per il Quirinale, Authority
(che entrano cosi’ in Costituzione),federalismo, interesse nazionale. Una
seconda parte andrà in vigore solo a partire dal 2011: Senato federale, iter
delle leggi, nuovi poteri del presidente della Repubblica, premierato. Un’ultima
parte della riforma andrà in vigore nel 2016, ossia 5 anni dopo l’elezione del
primo Senato Federale: riduzione dei parlamentari, età per essere eletti alla
Camera, contestualità tra elezione del Senato federale e dei consigli
regionali. Ecco, in sintesi, le principali novità della legge. PARLAMENTO: E’
composto dalla Camera dei deputati e dal Senato federale. I senatori saranno
eletti in ciascuna regione contestualmente ai rispettivi consigli. Ogni regione
dovrà eleggere almeno sei senatori (ma a Molise e Val d’Aosta ne spettano
rispettivamente due e uno). Ai lavori del Senato partecipano, ma senza poter
votare, rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. RIDUZIONE DEL
NUMERO DEI PARLAMENTARI. I deputati scendono da 630 a 500, i senatori da 315 a
252. Restano 18 (ma saranno tutti deputati) i parlamentari eletti dagli italiani
all’estero. I “deputati a vita†prendono il posto dei senatori a vita e scendono
da cinque a tre. ETA’ ED ELEGGIBILITA’- Si abbassa il limite d’età per poter
essere eletti: basterà aver compiuto 21 anni (ora ne servono 25) per entrare a
Montecitorio e 25 (invece di 40) a palazzo Madama. Al Quirinale potrà entrare
anche chi ha solo 40 anni. (oggi ne servono 50). Resta sempre in carica 7 anni.
DURATA DELLA LEGISLATURA: La Camera è eletta per 5 anni. I senatori eletti in
ciascuna regione restano in carica fino alla data della proclamazione del nuovo
consiglio regionale. ALLE OPPOSIZIONI LE COMMISSIONI DI GARANZIA: Esponenti dei
gruppi di opposizione presiederanno le commissioni o i comitati con compiti di
ispettivi, di controllo e di garanzia. CAMBIA L’ITER DELLE LEGGI: Sparisce il
bicameralismo perfetto: che ha funzionato fino ad oggi. La Camera esamina le
leggi su materie riservate allo Stato (ad esempio politica estera, difesa,
giustizia, ecc.) Il Senato ha 30 giorni (15 se si tratta di decreti) per
proporre modifiche, ma la parola definitiva spetta a Montecitorio. Il Senato
esamina leggi che riguardano le materie concorrenti, cioè quelle riservate sia
allo Stato che alle Regioni. La Camera puo’ proporre modifiche ma è il Senato
ad avere la parola definitiva. Alcune questioni quali la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni che riguardano i diritti civili e sociali
(che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale), Senato e Camera
legiferano alla pari. Se non trovano l’accordo entra i campo una terza
assemblea, una commissione mista i cui 60 componenti sono indicati dai
presidenti delle due Camere. LA DEVOLUTION: Alle regioni viene affidata la
legislazione “esclusiva†per quanto riguarda l’assistenza e l’organizzazione
sanitaria, l’organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e
di formazione, la definizione della parte dei programmi scolastici e formativi
di interesse specifico della regione, la polizia amministrativa regionale e
locale. Il governo pero’ puo’ bloccare una legge regionale se ritiene che
pregiudichi l’interesse nazionale: invita la regione a cancellarla ma se la
risposta è negativa sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che
ha 15 giorni di tempo per annullarla. REFERENDUM CONFERMATIVO SEMPRE POSSIBILE:
Il referendum sulle leggi costituzionali sarà sempre possibile anche quando i
testi vengono approvati dal entrambe le Camere con un’ampia maggioranza nella
seconda votazione (i due terzi dei componenti). I POTERI DEL QUIRINALE: Il
presidente della Repubblica rappresenta la nazione, è garante della
Costituzione e dell’unità federale della Repubblica. E’ eletto da un’assemblea
formata da deputati, senatori, presidenti delle Regioni, e da due delegati per
ciascun consiglio regionale. Il capo dello Stato, rispetto ad oggi, perde il
potere di sciogliere le Camere e di dare l’incarico di formare il governo. Puo’
inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, nomina i funzionari dello
Stato, i presidenti delle Authority e del Cnel, comanda le forze armate,
presiede il Csm e ne nomina il vicepresidente, puo’ concedere la grazia, IL
PREMIER – Arriva l’elezione diretta. Non ha più bisogno della fiducia della
Camera per insediarsi (ma solo un voto sul programma). La sua legittimazione
avviene al momento dell’elezione, che è di fatto una elezione diretta. I
candidati premier si collegano con i candidati alla Camera (oppure con una o
più liste di candidati a deputati). Sulla base del risultato elettorale il Capo
dello Stato deve nominare premier il candidato della coalizione vincente. Il
premier è un vero capo del governo, determina (e non più dirige) la politica
dell’esecutivo e ha il potere di nomina e revoca dei ministri e di sciogliere la
Camera. SFIDUCIA COSTRUTTIVA E NORMA ANTIRIBALTONE: Se il premier decide di
sciogliere la Camera, i deputati della maggioranza possono reagire presentando
una mozione di sfiducia che deve indicare anche il nome del nuovo premier. Per
salvarsi dalla sfiducia, il premier non potrà contare sul voto delle
opposizioni: se si verificasse un caso del genere sarebbe costretto ugualmente
alle dimissioni. Dunque sono impossibili i ”ribaltoni”, cioè i cambi di
maggioranza durante la legislatura. IL CSM: I componenti del Consiglio superiore
della magistratura vengono eletti per i due terzi dai magistrati, per un sesto
dalla Camera e per un sesto dal Senato federale. LA CORTE COSTITUZIONALE: I
giudici che la compongono sono sempre 15 ma salgono da cinque a sette quelli di
nomina parlamentare: quattro ne nomina il Senato federale e tre la Camera. Il
presidente della Repubblica ne nomina altri quattro (uno in meno di oggi),
mentre gli ultimi quattro sono indicati dai magistrati. (23 marzo 2005)
Ddl Senato 2544-B- Modifiche alla Parte II della Costituzione (2544-B)
Capo I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Articolo 1.
(Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della
Repubblica".
Articolo 2.
(Camera dei deputati)
1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi,
diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di
cui all’articolo 59.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti".
Articolo 3.
(Struttura del Senato federale della Repubblica)
1. L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio
universale e diretto su base regionale.
Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori
eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio
regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sà¼dtirol,
dei Consigli delle Province autonome.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello
Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.
Nessuna Regione puo’ avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne
ha due, la Valle d’Aosta/Vallèe d’Aoste uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e
dei più alti resti.
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di
voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle
Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale,
ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri
componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante
tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della
Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sà¼dtirol i Consigli delle Province
autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un
proprio rappresentante".
Articolo 4.
(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)
1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno
compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche
pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della
Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella
Regione alla data di indizione delle elezioni".
Articolo 5.
(Deputati di diritto e a vita)
1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: "senatore" è
sostituita dalla seguente: "deputato".
2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"Il Presidente della Repubblica puo’ nominare deputati a vita cittadini che
hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale
non puo’ in alcun caso essere superiore a tre".
Articolo 6.
(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica
fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o
Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale
e dei Consigli delle Province autonome non puo’ essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o
Assemblea regionali e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche
i senatori in carica".
Articolo 7.
(Elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta
giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalla elezione.
Finchè non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri
della precedente".
Articolo 8.
(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)
1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di
Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza".
Articolo 9.
(Modalità di funzionamento delle Camere)
1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Articolo 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della
Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in
seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica
e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le
deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresi’ valide se
non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e
della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati
appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da
quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e
degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70, sesto
comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle
minoranze.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i
termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o
Consiglio delle Province autonome puo’ esprimere, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se
richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il
Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro
competente".
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