LEGGE In soccorso dei genitori di Theresa Marie Schiavo. Firmata dal presidente degli Stati Uniti il 21.3.2005

Una legge assolutamente
straordinaria: approvata in poco tempo e firmata dal presidente George W. Bush
in un’ora notturna per lui assolutamente insolita: è quella che si applica al
solo caso della povera Terri Schiavo, allo scopo – probabilmente già fallito –
di salvarla permettendo a un giudice federale di decidere su un settore di
competenza statale (nel senso americano del termine). Malgrado le circostanze
drammatiche in cui gli avvenimenti si sono svolti, la legge (che da noi si
potrebbe definire una leggina se questo termine di favore non fosse fuori luogo
davanti alle scelte della vita e della morte), la legge, si diceva, ha comunque
notevoli conseguenze tecnico-istituzionali per gli Stati Uniti: prima di tutto
perchè il Congresso entra con il suo peso politico in una causa di Stato, e poi
per le conseguenze sulla concezione federalista americana, sulla delicatissima
divisione dei poteri e sul fatto che – malgrado il testo del provvedimento dica
il contrario – la legge stabilisce un precedente in cui uno Stato (nel senso
generale del termine) si intromette in una dolorosissima vicenda di una
famiglia. La traduzione è redazionale e puramente informativa, poichè la
traduzione dei termini giuridici americani non puo’ essere sempre tecnicamente
precisa.
(23 marzo 2005)

 


LEGGE In soccorso dei genitori
di Theresa Marie Schiavo. Firmata dal presidente degli Stati Uniti il 21.3.2005


SEZIONE 1. IN SOCCORSO DEI
GENITORI DI THERESA MARIE SCHIAVO.

La Corte distrettuale del
Distretto centrale della Florida avrà giurisdizione a sentire, a valutare e a
pronunciarsi su una querela o esposto richiesti da o per conto di Theresa Marie
Schiavo per l’asserita violazione dei diritti della stessa, riferiti alla
Costituzione o alle leggi degli Stati Uniti, con riferimento al diniego o
all’interruzione della somministrazione degli alimenti, dei liquidi o delle cure
mediche necessarie per il mantenimento in vita.


SEZIONE 2. PROCEDURA.

Ai sensi di questa legge,
ciascun genitore di Theresa Marie Schiavo avrà diritto a sporgere querela.

La querela potrà essere rivolta
contro ogni altra persona già parte in causa in procedimenti aperti presso la
Corte statale, riferiti al diniego o alla interruzione della somministrazione
degli alimenti, dei liquidi o delle cure mediche necessarie per il mantenimento
in vita, oppure contro chiunque possa agire a seguito di una ordinanza di una
Corte statale che abbia autorizzato o diretto il diniego o l’interruzione della
somministrazione degli alimenti, dei liquidi o delle cure mediche necessarie per
mantenerla in vita. Per questa querela, la Corte distrettuale si esprimerà de
novo su ogni rivendicazione sulla violazione dei diritti di Theresa Marie
Schiavo ai sensi di questa legge, e cio’ senza tener conto di ogni altra
precedente decisione presa in sede di Corte statale e malgrado il fatto che tale
rivendicazione possa esser stata precedentemente espressa, considerata o
giudicata in qualunque procedimento aperto presso una Corte statale. La Corte
distrettuale tratterà e si esprimerà sulla querela senza alcun indugio o
astensione a favore di altri procedimenti in carico alla Corte statale, e non
terrà conto dell’eventualità che i rimedi disponibili presso le Corti statali
siano già esauriti.


SEZIONE 3. SOCCORSO.

A seguito del giudizio di merito
su una querela presentata ai sensi di questa legge, la Corte distrettuale
invierà la relativa dichiarazione e l’atto di ingiunzione in quanto utili alla
necessaria difesa dei diritti di Theresa Marie Schiavo – ai sensi della
Costituzione e delle leggi degli Stati Uniti – con riferimento al diniego o
all’interruzione della somministrazione degli alimenti, dei liquidi o delle cure
mediche necessarie per mantenerla in vita.


SEZIONE 4. TEMPI PER IL DEPOSITO

Nonostante ogni altra
limitazione temporale vigente, ogni querela o esposto riferito a questa legge
saranno registrati in tempo utile se depositati entro 30 giorni dalla data di
approvazione di questa legge.


SEZIONE 5. NESSUNA MODIFICA DEL
DIRITTO OGGETTIVO

In questa legge non vi è nulla
che possa determinare la formazione di nuovi diritti oggettivi non altrimenti
espressi dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti o dalle leggi dei
suoi singoli Stati.


SEZIONE 6. NESSUN EFFETTO
SULL’ASSISTENZA AL SUICIDIO.

In questa legge non vi è nulla
che potrà consentire a qualsiasi Corte di estendere la propria giurisdizione in
modo tale da accogliere qualsiasi querela o esposto riferita:

(1) all’assistenza al suicidio,
o

(2) ad una legge statale
riguardante l’assistenza al suicidio.


SEZIONE 7. NESSUN PRECEDENTE PER
LA LEGISLAZIONE FUTURA.

In questa legge non vi è nulla
che possa rappresentare un precedente per la legislazione futura, inclusi i
provvedimenti legislativi per il soccorso privato.


SEZIONE 8. NESSUN EFFETTO SULLA
LEGGE DEL 1990 SULL’AUTODETERMINAZIONE DEI PAZIENTI.

In questa legge non vi è nulla
che possa interferire con i diritti personali di cui alla legge del 1990
sull’autodeterminazione dei pazienti.


SEZIONE 9. PREROGATIVA DEL
CONGRESSO

Rientra nelle prerogative del
Congresso decidere se la 109esima legislatura debba occuparsi delle politiche
riguardanti lo status e i diritti legali di individui impossibilitati a prendere
decisioni riguardanti l’alimentazione, il diniego o l’interruzione della
somministrazione di alimenti, di liquidi o di cure mediche.

 

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