Legittimo il riconoscimento “olfattivo” del rapinatore basato sul suo odore – Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza n. 7351 del 28/02/2005
Attribuita piena dignità – dalla Cassazione –
al riconoscimento di un presunto colpevole effettuato anche con l’ausilio delle
narici del testimone-vittima, memore del terribile lezzo emanato dal criminale
nel corso della sua azione delittuosa. La sentenza che affronta questo
particolare tipo di individuazione antropologica, è la 7531/05 della VI sezione
penale, depositata il 28 febbraio e qui integralmente leggibile tra gli
allegati.
Con questo verdetto la Suprema corte ha confermato – dopo alterni esiti in fase
di merito – l’ordinanza cautelare a carico di un indagato per rapina, inchiodato
dal ricordo della puzza nauseabonda che emanava e che uno dei testi della
rapina, ai danni di un supermercato, aveva riconosciuto olfattivamente. In prima
istanza, i giudici ritennero che il cattivo odore più che essere un fattore che
rendeva certo il riconoscimento, era, al contrario, un elemento che danneggiava
la precisione del ricordo e non confermarono la misura cautelare. Il giudice del
rinvio, invece, accolse il reclamo del pubblico ministero – contro la
scarcerazione – e annullo’ l’ordinanza "per assoluta irrazionalità della
motivazione, per avere trasformato un elemento utile alla identificazione
dell’indagato (un odore particolarmente nauseabondo) in un argomento a
discarico, in base alla congettura, peraltro contrastante con la comune
esperienza, che proprio quell’odore avrebbe potuto trarre in inganno la vittima
falsificandone la memoria". Invano – innanzi ai magistrati di legittimità –
l’indagato ha cercato di insistere contro il riconoscimento "nasale". Piazza
Cavour gli ha riposto che la valutazione del Tribunale del riesame non risulta
"affatto illogica", dal momento che "uno specifico e forte lezzo emanante da una
persona puo’ rappresentare, non già un elemento di confusione mnemonica, bensi’
un formidabile fattore di sollecitazione della memoria a fine di
riconoscimento".
Fonte:
www.dirittoegiustizia.it



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