Stop dalla Serzioni Unite al prolungamento artificioso dei termini di custodia cautelare
Le Sezioni unite penali della
Cassazione scelgono la linea garantista sulle contestazioni a catena. E mettono
la parola fine a ogni prolungamento artificioso dei termini di custodia
cautelare. A stabilire i nuovi principi in tema di applicazione dell’articolo
297, comma 3, del Codice di procedura penale ( la norma che disciplina il
conteggio dei termini di durata delle misure cautelari) è l’informazione
provvisoria n. 6, diffusa ieri, che interviene per risolvere il conflitto sorto
tra diverse sezioni della stessa Suprema corte.
Due le questioni affrontate, anche se per conoscere le motivazioni bisognerà
attendere ancora qualche settimana.
Con il comune denominatore della loro riferibilità alla fase delle indagini
preliminari. Innanzitutto, alle Sezioni unite è stato chiesto di risolvere
l’incertezza sulle condizioni cui subordinare la retrodatazione dei termini di
decorrenza. Il caso è quello di emissione, durante le indagini, nei confronti
di un unico imputato, di più ordinanze che dispongono la stessa misura
cautelare per fatti diversi, ma commessi in un periodo antecedente all’emissione
della prima ordinanza. Tra i fatti contestati deve poi esistere un vincolo
derivante da continuazione, concorso formale o connessione teleologica ( quando
un reato è compiuto ai fini di commetterne o nasconderne un altro).
Il Codice prevede, per questa situazione, che i termini di decorrenza della
misura cautelare decisa iniziano a decorrere dal giorno in cui è stata eseguita
o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all’imputazione più grave.
L’incertezza si concentrava sul rilievo da dare alla desumibilità dei fatti
criminali dagli atti al momento dell’emissione della prima ordinanza. Le Sezioni
unite hanno deciso in maniera netta, facendo osservare che la retrodatazione
opera indipendentemente dal requisito della desumibilità, che invece dovrà
essere fatto valere nella seconda questione affrontata.
Sul punto si fronteggiavano tre diverse tesi. Quella che considerava come
requisito imprescindibile la desumibilità degli atti, visto che non sarebbe
possibile ipotizzare l’anomalia procedurale del prolungamento artificioso dei
termini quando il reato commesso non sia stato neppure conoscibile all’epoca
dell’emissione della prima misura cautelare. La seconda, minoritaria ma in fase
di consolidamento, secondo la quale la retrodatazione si fissa nel momento
intermedio tra la prima e la seconda misura cautelare, quando si concretizza il
quadro degli indizi e il Pm puo’ contestare il delitto connesso alla luce di un
rapporto di polizia giudiziaria.
Infine, la tesi che ha ricevuto l’avallo delle Sezioni unite ritiene
automaticamente applicabile la retrodatazione, nella fase delle indagini
preliminari, per effetto di una presunzione legale di contestualità
nell’acquisizione processuale. Una presunzione che, invece, non opera solo nel
caso delle misure cautelari successive al rinvio a giudizio disposto per il
reato di più vecchio accertamento, quando i fatti su cui queste misure si
fondano non sono stati desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio stesso.
Questa posizione era stata poi corroborata in passato anche da una pronuncia
della Corte costituzionale, sentenza n. 89 del 28 marzo 1996, che aveva
stabilito come non fosse causa di un’irragionevole disparità di trattamento
l’esclusione dalla retrodatazione dei termini per fatti nuovi emergenti solo
dopo il rinvio a giudizio disposto per il reato contemplato dall’originario
provvedimento cautelare.
Le Sezioni unite hanno invece stabilito che occorre il requisito della
desumibilità degli indizi dagli atti per godere del beneficio della
retrodatazione quando i reati per i quali si sono pronunciate successive
ordinanze non hanno un vincolo di connessione con quello originario. E’ il caso,
per esempio, della precedente contestazione di un reato di rapina quando,
nell’ambito delle indagini emerge anche un reato di violenza sessuale. La
pronuncia delle Sezioni unite scongiura il pericolo che la custodia cautelare
possa essere reiterata a oltranza, solo sulla base di una strategia processuale
della pubblica accusa.
Giovanni negri, Il Sole 24 Ore


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