La decorrenza del termine per la domanda di disconoscimento della paternità va individuato nel momento della nascita del figlio – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n, 4090 del 25/02/2005

LA MASSIMA:

 Famiglia – Disconoscimento della paternità –
Conoscenza del tradimento della moglie acquisita in epoca anteriore alla
nascita – Dies a quo per la proposizione della domanda – Individuazione –
Momento della nascita del figlio – Sussistenza – Momento della raggiunta
certezza negativa della paternità – Esclusione.
(Cc,
articoli 235 e 244) Il
dies a quo di decorrenza del termine per la proposizione della domanda di
disconoscimento della paternità va individuato nel momento della nascita del
figlio, atteso che, nell’ipotesi di conoscenza del tradimento della moglie
acquisita anteriormente alla nascita, è appunto da tale ultima data, e non da
quella di raggiunta certezza negativa sulla paternità biologica, che inizia a
decorrere l’anno entro il quale va introdotto il giudizio di disconoscimento da
parte del padre ai sensi dell’articolo 235, comma 1, n. 3 e dell’articolo 244,
comma 2, del Cc, come additivamente emendato con sentenza 134/85 della Corte
costituzionale. Anche perchè una diversa esegesi del suddetto articolo 244,
che differisse a tempo indeterminato l’azione di disconoscimento, facendone
decorrere il termine di proponibilità dai risultati di una indagine
(stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano
addivenire, sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e
stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma
è viceversa predisposta.

CASSAZIONE CIVILE, Sezione I,
Sentenza n, 4090 del 25/02/2005

(Presidente Criscuolo; Relatore
Morelli; Pm – conforme – Delli Priscoli)

Fatto e diritto
1.
(A) ha
impugnato per cassazione la sentenza in data 13 febbraio 2004, con la quale la
Corte di appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado, che ha respinto,
per intervenuta decadenza ex art. 244
C.C., l’azione, da lui proposta, per il disconoscimento
di paternità della piccola (B), per la causale prevista dal precedente art.
235 n. 3 (adulterio della moglie, (C).
Resiste con controricorso la (C) mentre la curatrice della minore ha concluso
per l’accoglimento del ricorso in ragione dell’acquisita certezza
dell’adulterio della moglie e della inopportunità di attribuire uno status
fittizio alla piccola (B), in contrasto con il suo già realizzato inserimento
in un nuovo nucleo familiare.
2. L’odierna
impugnazione (di cui non rileva la mancata notificazione al P.G. presso la
Corte di appello, evidenziata dalla (C), atteso che, nel presente giudizio, la
necessità dell’intervento del P.M., ex art. 71 C.P.C., resta assicurata
dalla partecipazione allo stesso del P.G. presso questa Corte di cassazione) si
articola in tre motivi. Con i quali il ricorrente sostiene che la Corte
bresciana – nel ritenerlo decaduto dalla azione di disconoscimento per averla
egli proposta oltre il termine di decadenza annuale di cui all’art. 244 C.C., fatto nella specie
decorrere dal giorno della nascita della piccola (B) in ragione della
conoscenza da lui anteriormente acquisita del tradimento della moglie – avrebbe
triplicemente errato.
Secondo il (A) quei giudici:
a) non avrebbero, infatti, adeguatamente considerato che – in ragione di
rapporti sessuali da lui avuti con la moglie anche dopo la confessione del di
lei tradimento e prima del suo allontanamento dall’abitazione coniugale – egli,
al momento della nascita della piccola (B), non aveva ancora “la certezza” di
non esserne il padre biologico, acquisita solo a seguito di successiva indagine
ematologica, in coincidenza con la quale avrebbe dovuto, quindi, farsi
decorrere il termine per la proposizione dell’azione di disconoscimento;
b) non avrebbero, inoltre, tenuto conto del periodo di sospensione del suddetto
termine, a suo avviso costituito dall’intervallo temporale tra il deposito
dalla istanza di nomina e la successiva nomina presidenziale di curatore
speciale alla minore, preliminare all’esercizio della azione stessa;
c) non avrebbero, comunque, “nemmeno preso in considerazione la possibilità
che la pronuncia adottata potesse rivelarsi in contrasto con l’interesse della
minore a non essere annoverata quale figlia di chi non è il suo vero padre”.
3. La sentenza
impugnata resiste, pero’, ad ognuna delle cosi’ formulate censure.
3.1. Ed, invero, in
punto di diritto, i giudici dell’appello, in conformità alla confermata
statuizione di primo grado, hanno correttamente individuato, nel momento di
nascita della figlia, il dies a quo – di decorrenza del termine per la
proposizione della domanda di disconoscimento della medesima, atteso che –
nell’ipotesi, pacificamente nella specie ricorrente, di conoscenza del
tradimento della moglie acquisita anteriormente alla nascita del figlio – è
appunto da tale ultima data, e non da quella di raggiunta “certezza” negativa
sulla paternità biologica, che inizia a decorrere l’anno entro il quale va introdotto
il giudizio di disconoscimento da parte del padre ai sensi dell’art. 235, c. 1
n. 3 e dell’art. 244, c. 2, cod. civ., come additivamente emendato con
sentenza
n. 134/1985
della Corte costituzionale. Anche perchè una diversa esegesi del
suddetto art. 244 – che, come sostanzialmente preteso dal ricorrente,
differisse a tempo indeterminato l’azione di disconoscimento, facendone
decorrere il termine di proponibilità dai risultati di una indagine
(stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano
addivenire – sacrificherebbe in misura irragionevole i valori di certezza e
stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma
è viceversa predisposta.
3.2. Del pari
correttamente poi la stessa Corte di Brescia ha negato effetto sospensivo
all’istanza di nomina di curatore speciale alla minore, atteso che il termine
decadenziale di cui al riferito art. 244, non è, come tale, suscettibile di
sospensione, salvo che nell’ipotesi, eccezionale, di stato di interdizione
della parte interessata, di cui al successivo art. 245 cod. civ.
3.3. Nè è
addebitabile a quella Corte – che pur si è mostrata ben consapevole della
peculiarietà della vicenda portata al suo esame – di non aver conformato la
sua decisione “all’effettivo interesse della minore”.
Una siffatta censura non ha, infatti, consistenza sul piano giuridico, poichè
la verifica (quale era pregiudizialmente nella specie, agli stessi giudici
demandata), sulla intervenuta decadenza, o meno, del genitore, dall’esarcizio
dell’azione di disconoscimento, non lascia spazio ad una valutazione in
concreto dell’interesse del minore (che non potrebbe evidentemente vanificare
la consumazione dall’azione eventualmente già realizzatasi), restando
viceversa cristallizzata nella norma la valutazione in astratto di sussistenza
di un interesse, anche del minore, a contenere in un predefinito e circoscritto
ambito temporale l’iniziativa del genitore volta al disconoscimanto di paternità.
Il che non esclude che, in casi particolari come quello per cui è causa, sia
poi lo stesso figlio ad agire per il disconoscimento della paternità legittima
una volta raggiunta la maggiore età o già al compimento del sedicesimo anno
(a mezzo di curatore speciale), ovvero ancora che, nell’interesse del minore
stesso, anche infrasadicenne, l’azione possa proporsi dal P.M. (art. 244, comma
3° e 4° C.C.).
Realizzandosi cosi’, all’interno dell’esaminato contesto normativo, un non
irragionevole bilanciamento tra il favor veritatis (che è valore
costituzionale preminente ma non assoluto) ed il favor legitimitatis, quale appunto il
Costituente ha demandato al legislatore ordinario di attuare, stabilendo (sub
art. 30 Cost.) che “la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità”.
4. Il ricorso va integralmente
pertanto respinto.
5. Sussistono giusti
motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.



Note:


[1]
Disconoscimento
della paternità – Termine per l’esercizio dell’azione – Omessa previsione di
decorrenza dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell’adulterio
della moglie – Esclusione del diritto di agire in giudizio decorso un anno
dalla nascita del figlio – Illegittimità costituzionale in parte qua.
(Cc, articolo 244)
L’articolo 244, comma 2, del codice civile, nel testo
novellato dalla legge 151/1975, fa decorrere per il padre il termine di un anno
per proporre l’azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza
della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche
successivamente, a conoscenza dell’adulterio della moglie nel periodo del
concepimento. Ma cosi’ disponendo, esso viola
il diritto di agire in
giudizio per il disconoscimento, da parte del padre, irrazionalmente negandogli
nel caso della scoperta dell’adulterio oltre un anno dopo la nascita del
figlio, il diritto
di avvalersi della facoltà che l’articolo 235 del codice civile gli
attribuisce, di provare “che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del
gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro
fatto tendente a escludere la paternità”. Pertanto detta norma è
costituzionalmente illegittima, nella parte in cui, nel disciplinare i termini
per l’azione di disconoscimento della paternità da parte del padre, non
dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell’articolo 235 dello stesso codice
(adulterio della moglie od occultamento della gravidanza), che il termine
dell’azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a
conoscenza dell’adulterio della moglie.


[2] Corte costituzionale, sentenza 2 maggio 1985 n. 134
– Pres. Elia; Rel. Reale

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