Separazioni: addebito al marito che rifiuta, per ripicca, di avere rapporti sessuali – Cassazione Civile, Sezione I, SEntenza n. 6267 del 23/03/2005

Il lungo rifiuto (sette anni nel
caso specifico) costituisce una "grave offesa alla dignità e alla
personalità del partner". E, secondo gli ermellini, è anche violazione
del dovere di assistenza morale e materiale

Scatta l’addebito della separazione nei confronti del marito che – come la
Lisistrata di Aristofane, che organizzo’ il primo sciopero delle donne – decide
di non avere rapporti sessuali con la moglie con l’intento dichiarato di
punirla per una pretesa provocazione subita. Lo sottolinea la Cassazione con la
sentenza 6276/05, depositata il 23 marzo. Con questa pronuncia è stata
confermata la responsabilità, nella crisi matrimoniale, di Francesco G., che
per sette anni aveva rifiutato di fare l’amore con sua moglie, Piera N.,
"per ritorsione". In questo modo il marito voleva punire la consorte,
"colpevole" di aver preso le difese dei suoi familiari in una lite
sorta per motivi legati alla costruzione della loro abitazione. Fin dal
giudizio di primo grado, i magistrati di merito del Tribunale di Trapani (nel
2000) non avevano avuto dubbi nell’attribuire la colpa a Francesco e dello
stesso parere erano stati i giudici della Corte di Appello di Palermo (nel
2001) e, adesso, anche la Suprema Corte ha stabilito definitivamente il torto
del marito che, ostinatamente, non adempie al più piacevole tra i doveri
coniugali. In pratica anche i magistrati di legittimità hanno ritenuto
l’"evidente sproporzione" del comportamento messo in campo dal
marito.
Rileva in proposito Piazza Cavour che non si puo’ dubitare "che il
rifiuto, protrattosi per ben sette anni, di intrattenere normali rapporti
affettivi e sessuali con il coniuge costituisca gravissima offesa alla dignità
e alla personalità del partner e situazione che oggettivamente provoca senso
di frustrazione e disagio, spesso causa, come è notorio, di irreversibili
danni sul piano dell’equilibrio psicofisico". Aggiungono gli
"ermellini" che il "consimile contegno" – quello del marito
in sciopero – "configura e integra violazione del dovere di assistenza
morale e materiale sancito dall’art. 143 del codice civile, nella cui nozione
sono da ricomprendere tutti gli aspetti di sostegno nei quali, con riferimento
anche alla sfera affettiva, si estrinseca il concetto di comunione, si tratta,
peraltro, di un dovere che non puo’ non essere il riflesso precettivo di quel
legame sentimentale sul quale realmente puo’ reggersi e prosperare il rapporto
di coppia". Spiega, inoltre, la Cassazione che "ove volontariamente
posto in essere, il rifiuto alla assistenza affettiva ovvero alla prestazione
sessuale, non puo’ che costituire addebitamento della separazione, rendendo
impossibile all’altro il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita dal
punto di vista affettivo e l’esplicarsi della comunione di vita nel suo
profondo significato". Cosi’ il ricorso di Francesco G. – l’uomo che per
sette anni ha chiuso la luce sul comodino e si è girato dall’altra parte – è
stato dichiarato "inammissibile" dalla Prima sezione civile che lo ha
anche condannato a pagare tremila euro di spese processuali. Adesso il marito
renitente deve rassegnarsi a tenere l’addebito contro il quale aveva reclamato
in Cassazione e continuare a pagare l’assegno per la moglie e i figli, nati nei
primi tempi dell’unione quando ancora il matrimonio veniva consumato.
Per l’inammissibilità del ricorso si era pronunciato anche il sostituto
procuratore generale Umberto De Augustinis.


Fonte:
www.dirittoegiustizia.it

 

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